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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20908/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Crotone, in data 21 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 9, comma 2 legge n. 1432 del 1956 per aver violato più volte gli obblighi relativi alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con assoluzione dal reato di cui al procedimento riunito n. 1137/2012 reg. trib.2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.

R. Truncè, denunciando manifesta illogicità della motivazione.

3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito, posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono, tenuto conto che lo scarno motivo di ricorso si è limitato, genericamente, a rilevare la carenza di completezza delle argomentazioni a fondamento del provvedimento d'appello, indicato come mera ripetizione della sentenza di primo grado. 3.1.Ritenuto, invece, che la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che la motivazione del provvedimento impugnato rende conto, con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico, dei motivi di rigetto delle argomentazioni svolte con l'atto di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e che alcuna puntuale critica rispetto a detto ragionamento è svolta con l'impugnazione. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /cenzo iani ; ut .2.),A.' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Crotone, in data 21 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 9, comma 2 legge n. 1432 del 1956 per aver violato più volte gli obblighi relativi alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con assoluzione dal reato di cui al procedimento riunito n. 1137/2012 reg. trib.2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. R. Truncè, denunciando manifesta illogicità della motivazione. 3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito, posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono, tenuto conto che lo scarno motivo di ricorso si è limitato, genericamente, a rilevare la carenza di completezza delle argomentazioni a fondamento del provvedimento d'appello, indicato come mera ripetizione della sentenza di primo grado. 3.1.Ritenuto, invece, che la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che la motivazione del provvedimento impugnato rende conto, con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico, dei motivi di rigetto delle argomentazioni svolte con l'atto di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e che alcuna puntuale critica rispetto a detto ragionamento è svolta con l'impugnazione. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /cenzo iani ; ut .2.),A.' [OSCURATO:PERSONA]
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