CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 14 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 12 giugno 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di truffa, ha concesso la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti valorizzati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già evidenziato, a pagina 3, la portata dirimente dell'accredito del profitto del reato sulla post-pay dell'imputato, attivata con documenti di cui non era stato denunciato il furto o lo smarrimento, per confermarne la responsabilità a titolo di concorso nella truffa contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]