CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 20201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 13/1/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 13/1/2022, la Corte d'appello di Catanzaro, confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del GUP del Tribunale di Cosenza in data 27/3/2021 che, in esito al giudizio abbreviato, li aveva condannati, insieme ad altri imputati non ricorrenti, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati a loro rispettivamente ascritti e, a seguito di richiesta di concordato, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo : 2.1. [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo e secondo grado per una serie di furti ( capi I),K) L),M), N),0) e per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente capo P) ( art. 73, co. 5, d.p.r. 309/90) mancanza e manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.); sostiene il ricorrente che la Corte d'appello nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe omesso di motivare in merito alle specifiche doglianze difensive concernenti l'identificazione del Guarnieri quale autore dei reati contestati, sull'assunto, erroneo, che le stesse, in quanto reiterative di questioni sollevate in primo grado ed ivi risolte, non dovessero essere puntualmente esaminate. I giudici di appello nell' argomentare sulle ragioni del proprio convincimento circa la penale responsabilità dell'imputato ed in particolare sulla riconducibilità dell'utenza 380/2085908, a Guarnieri, si sarebbero limitati a riprodurre gli elementi valorizzati dal primo giudice senza confrontarsi con le censure difensive che avevano evidenziato come in mancanza di un riconoscimento vocale da parte degli organi di polizia, non potesse affermarsi con certezza che l'interlocutore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], fosse Guarnieri. Evidenziava la difesa l'inconducenza degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, posto che non sussisteva alcuna correlazione tra le conversazioni intercettate il 5 e 6 maggio 2019 e quelle ambientali avvenute diversi giorni dopo ed in relazione alle quali Guarnieri veniva individuato all'interno dell'autovettura monitorata dalla P.G.; rilevava che, diversamente da quanto affermato in sentenza, i dati contenuti nella conversazione di cui al progr. 752 R.I.T. 233/2019, in cui si parlava del passaggio di proprietà di una [OSCURATO:PERSONA] e della disponibilità di un'autovettura Croma da parte dell'imputato, non trovavano riscontro nei fatti;né, infine, poteva darsi rilievo, a fini identificativi, alla circostanza che in una conversazione intercettata l'interlocutore venisse appellato con il nome di Carmine posto che si tratta di un nome assai diffuso tra popolazione del casentino. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo e secondo grado per una serie di furti consumati e tentati ( capi FF), GG), HH),II), deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.), non avendo il giudice di appello individuato l'oggetto materiale del reato e spiegato l'offensività delle condotte contestate, limitandosi ad allegare una congerie di intercettazioni ambientali inidonee a colmare detta lacuna. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 56 c.p., non ricorrendo gli elementi costitutivi della fattispecie e cioè gli atti idonei, diretti in modo non equivoco alla consumazione dei reati di cui ai capi GG) ed HH) . Il terzo motivo concerne l' illogicità manifesta della motivazione avendo il giudice di appello reputato generiche ed aspecifiche le doglianze difensive contenute nell'atto di gravame quando invece esse riguardavano le intercettazioni valorizzate dal giudice di merito le quali conterrebbero solo delle vanterie o dei meri propositi dell'imputato e sarebbero inidonee provare i fatti contestati ai capi FF), GG), HH) 2.3.[OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione di cui al capo 33) e di ricettazione di cui al capo KK). L'imputato, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, non avrebbe preso parte all'iniziativa estorsiva come "cavallo di ritorno", ma sarebbe stato contattato dalla vittima e si sarebbe interessato di far riavere l'autovettura trafugata alla p.o., a titolo di amicizia e senza finalità di profitto pertanto, l'assenza di minacce estorsiva renderebbe erronea l' affermazione di penale responsabilità. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in relazione agli artt. 629 e 648 c.p. e la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. in relazione all'art. 648 c.p. Sostiene che tanto l'argomentazione che poggia sull'entità della somma richiesta ( 700 euro ) e su quella poi consegnata ( euro 300), quanto alla gravità delle minacce, non sarebbero idonee ad escludere l'attenuante comune di cui al'art. 62 n. 4 c.p. , se solo si considera che Naccarato non ha mai posto in essere minacce. Inoltre, con riferimento al reato di ricettazione, le modalità dell'azione, l'incensuratezza dell'imputato ed il valore economico del veicolo, avrebbero dovuto condurre la Corte d'appello ad applicare la condizione di non punibilità invocata. 2.4 [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per i reati a lui contestati ai capi CC) e DD), in appello ha concordato la pena rinunciando ai motivi sull'an della responsabilità in ordine ai suindicati delitti. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza di appello per la mancata indicazione dei fatti e delle circostanze a lui addebitate, non ritenendo sufficiente l'indicazione dei capi CC) e DD) contenuta in sentenza. Ad avviso della difesa l'omessa enunciazione delle imputazioni renderebbe invalida la volontà di accedere al concordato in appello. Con il secondo motivo censura la sentenza di appello per il fatto che essa avrebbe un contenuto difforme rispetto alla richiesta dell'imputato posto che l'attribuzione di prova confessoria, alla volontà concordataria, si tradurrebbe in un vizio della sentenza per difforme volontà della parte. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono tutti inammissibili. 2. I motivi proposti da Guarnieri, Passalacqua e Naccarato si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in grado di appello ed ivi esaminati, con la conseguenza che essi sono destinati, appunto, alli inammissibilità per aspecificità in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). In via generale preme osservare che i tre ricorrenti, pur censurando la portata probatoria delle intercettazioni, non muovono specifiche critiche alle stesse limitandosi a contestare, in maniera del tutto generica, l'idoneità di tale materiale a fondare il giudizio di colpevolezza. Occorre allora precisare che, nel caso di specie, nelle conversazioni intercettate, i soggetti parlanti riferiscono di condotte proprie e parlano in maniera esplicita, spontaneamente, degli illeciti commessi pertanto la portata dimostrativa delle intercettazioni, correttamente, è stata considerata di valenza massima. In questo caso non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 C.P.P., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione la cui intercettazione sia stata appunto ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria, né le registrazioni ed i verbali delle conversazioni sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto essi integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto. Né tali propalazioni sono assimilabili ad una chiamata in correità, per cui non è applicabile l'art. 192 comma 3 C.P.P. e la conseguente necessità di riscontri ( Sez. 4, n. 34807 del 02/07/2010, Rv. 248089; Sez. 2 - , Sentenza n. 37794 del 12/06/2019 Rv. 277707). 3. Passando alla disamina dei singoli ricorsi, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il giudice di merito, diversamente da quanto opinato nel ricorso, non si è limitato ad un mero dissenso rispetto alle censure difensive, ma ha effettuato una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure ed ha fornito adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera, limitandosi a contestarle con argomenti che si traducono in una sollecitazione, alla cassazione, alla rilettura degli elementi di fatto, invero, riservata, in via esclusiva al giudice di merito. La Corte territoriale ha scandagliato tutti dubbi prospettati dalla difesa valorizzando quanto alli identificazione di Guarnieri, una serie di dati probatori ( pag. 34 della sentenza) che hanno portato, con argomentazioni logicamente ineccepibili e basate su elementi di fatto presenti in atti, a ritenere che l'utenza 380/2085908 intestata a [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, fosse in realtà in uso a quest'ultimo, ritenendo non dirimente che non fosse stato effettuato da parte degli investigatori il riconoscimento vocale del soggetto parlante, posto che, tra l'altro, in una conversazione, l'interlocutore veniva appellato con nome di battesimo "Carmine". 4. Del pari inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che nel ricorso ripercorre le doglianze avanzate in grado di appello senza confrontarsi con la decisione di secondo grado che anche attraverso un ponderato richiamo alla sentenza del GUP, ha puntualmente risposto alle doglianze difensive (pag. 12 della sentenza impugnata) evidenziando come il tenore sostanzialmente confessorio delle intercettazioni nelle quali gli interlocutori parlavano in maniera esplicita sia del furto della Fiat 600, sia del ruolo decisivo di Passalacqua, rendevano irrilevante il fatto che non fosse stata rinvenuta l'autovettura Fiat 600 oggetto del furto di cui al capo FF), escludendo altresì che si fosse trattato di una mera vanteria. Anche in relazione ai furti consumati e tentati di cui ai capi GG), HH), II), i motivi di ricorso, appaiono del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando (pag. 13), essenzialmente, le acquisite intercettazioni, rappresentative di tutte le varie fasi esecutive dei delitti di furto dal momento della loro preparazione a quello della loro consumazione. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 5. Per gli stessi motivi è inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma di non aver esercitato alcuna minaccia nei confronti della p.o., ma si sarebbe interessato solo di far recuperare l'autovettura rubata alla p.o., a titolo di solidarietà umana, senza intraprendere iniziative in tal senso, venendo contattato dalla vittima. Invero la Corte d'appello ha ben spiegato, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che risponde del delitto di estorsione l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, ( Sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 6824 del 18/01/2017 , Rv. 269117; Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723). Nella specie di giudice di appello ha richiamato le intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva il ruolo attivo di Naccarato nella vicenda estorsiva posto che egli aveva formulato la reiterata richiesta di denaro costituente l'ingiusto profitto, alla p.o., interessata alla restituzione dell'autovettura rubata prospettando anche la ristrettezza dei tempi per il pagamento della somma, ed aveva manifestato il suo diretto interesse all'operazione illecita ( pag. 24 della sentenza), ricevendo il denaro e fornendo indicazioni per il ritrovamento dell'auto. Il suo intervento, quindi, lungi dal realizzare un interesse della p.o. Gervasi, è stato ritenuto finalizzato a dare corso alla vicenda estorsiva ove la minaccia consistita nella prospettazione del mancato recupero dell'autovettura, se la p.o. non avesse accettato di soggiacere alla pretesa di denaro, è stata reputata idonea ad integrare la fattispecie delittuosa contestata perché, come insegna la Corte di legittimità, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui questa opera. Si deve trattare di una minaccia strettamente collegabile alla condotta dell'agente, quale rappresentatasi e voluta dall'agente stesso, che deve porre la controparte in condizione di non avere scelte e di essere costretta a subire la situazione minatoria. Ed è stato osservato che nel caso di richiesta da parte del ladro di una somma di denaro per la restituzione della refurtiva, non esistono alternative alla perdita del bene, di modo che la stessa condotta è implicitamente minatoria (Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Rv. 229727; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Rv. 254797). Generico oltre che manifestamente infondato è anche l'ulteriore motivo di gravame concernente il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in relazione al delitto di estorsione ed a quello di ricettazione. Con valutazione coerente con i principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Rv. 262450; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017 Ud. Rv. 269241 ; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695), è stata esclusa la possibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in relazione ai reati di estorsione e di ricettazione avendo riguardo al valore non irrisorio della somma pattuita e poi corrisposta da Gervasi alla natura del bene trafugato : un'autovettura. A fronte di tale diffusa motivazione che ha valorizzato le modalità complessive della condotta e le conseguenze patite dalla vittima che si vedeva costretta a recuperare con difficoltà la somma di denaro per riottenere l'autovettura trafugatagli, appare assolutamente generica la la richiesta di applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. avanzata in grado di appello ed, altrettanto genericamente, riproposta in questa sede. 6. Inammissibile è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha ricordato di essere stato ammesso al concordato in appello pertanto il ricorso per cassazione è ammissibile solo in un ambito ristretto che attiene alla rilevazione di vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, risultando inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Alla stregua di tali principi, la prima doglianza riguardante la nullità della sentenza di appello per la mancata indicazione dei fatti e delle circostanze addebitate a Bevilacqua, all'evidenza, esorbita dai confini di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599 bis c.p.p. Va comunque osservato che le condotte illecite ascritte all'imputato, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, sono puntualmente descritte in sentenza posto che nell'intestazione sono richiamate le imputazioni di cui al foglio allegato e che questo, che costituisce parte integrante dell'atto, esplicita le circostanze e i fatti di cui ai capi CC) e DD) attribuiti all'imputato ( estorsione aggravata e ricettazione ). Quanto all'ulteriore doglianza difensiva che riguarda presunti vizi nel processo di formazione della volontà di accedere al concordato, essa è parimenti inammissibile. Il giudice di appello non solo non ha attribuito alla volontà concordataria una valenza confessoria, né, tantomeno, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, il giudice in sentenza si è limitato a dichiarare "pacificamente accertati i fatti nel loro svolgimento" con un approccio motivazionale corretto se solo si considera che la decisione del giudice di appello nelle forme del concordato, va a costituire un giudicato suscettibile di circolazione probatoria ex art. 238 bis c.p.p. pertanto deve contenere necessariamente un simile accertamento. In ogni caso non si comprende in che termini tale affermazione avrebbe inciso sul processo formativo della volontà dell'imputato, posto che egli ha affermato di avere rinunciato ai motivi di appello relativi all'an della responsabilità. Occorre precisare che l'inammissibilità dei ricorsi, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (S.Unite n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551), rende inefficace il mutato regime di procedibilità per i delitti di furto aggravato contestati ( capi FF), GG),HH), II), introdotto dal d.lgs. 150 del 10 ottobre 2022, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). Alla luce delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali ed ella somma di euro tremila in