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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 33864/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19579-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMERA DI Oggetto R.G.N.19579/2017 Cron.

Rep.

Ud.27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 144/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/03/2017 R.G.N. 442/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: con sentenza del 7.3.17, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma che aveva accolto l'opposizione proposta d a lla [OSCURATO:PERSONA] p er l'industria delle c onserve a limentari - Azienda s peciale d ella Camera di Commercio di Parma( d’ora in avanti Stazione) alla cartella esattoriale con cui l'INPS aveva preteso il versamento della contribuzione per malattia, maternità e disoccupazi one, per il periodo aprile 2010- agosto 2012, ritenendo non applicabile il D.L. n. 122 del 2008, art. 20, comma 2 agli enti pubblici non partecipati dallo Stato, ma solo sottoposti a vigilanza; nella specie la Stazione non rientrava neanche nell a fattispecierivendicata dall’INPS, ente pubblico ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 540/1999; la Corteterritoriale, coerentemente a quanto affermato in alcuni propriprecedenti analoghi, ha affermato, che , fermo restando che l’unico tema d’indagine era quello relativo all’applicabilità dell’art. 20, comma 2, d.l. n. 112 del 1988, tale disposizione non poteva applicarsi alla Stazione , posto che non si trattava di impresa di Stato, di Ente pubblico, di Ente locale o di impresa dello Stato privatizzata o a capitale misto; avverso tale sentenza,ricorre l'INPS per un motivo, in cui resiste la Stazione con controricorso illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unicomotivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 138 del 1943, art. 6,L. n. 1204 del 1971, art. 21, D.L. n. 112 del 2008, art. 20 convertito in L. n. 133 del 2008 e del D.lgs.n. 540 del 1999, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'obbligo generale contributivo per la malattia è previsto anche per i datori privati; il motivo è fondato, dovendosi dare continuità all’orientamento che questa Corte di cassazione ha fatto proprio( da ultimo Cass.24030 del2021); si è affermatoche già a partire da Cass. n. 2756 del 2014, e poi con Cass. nn. 18395, 21536, 22291, 28296 del 2019, il riferimento alle imprese dello Stato nel richiamato art. 20 è stato sempre inteso in senso ampio ed a-tecnico; in particolare,questa Corte ha già affermato (Sez.

L -, Ordinanza n. 6450 del 06/03/2020, Rv. 657186 - 01, alla cui ampia motivazione si fa rinvio) che le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, D.L. n. 112 del 2008, ex art. 20, comma 2, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia; la sentenza impugnata va, pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e provveda anche, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Bologna, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19579-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMERA DI Oggetto R.G.N.19579/2017 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 144/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/03/2017 R.G.N. 442/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza del 7.3.17, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma che aveva accolto l'opposizione proposta d a lla [OSCURATO:PERSONA] p er l'industria delle c onserve a limentari - Azienda s peciale d ella Camera di Commercio di Parma( d’ora in avanti Stazione) alla cartella esattoriale con cui l'INPS aveva preteso il versamento della contribuzione per malattia, maternità e disoccupazi one, per il periodo aprile 2010- agosto 2012, ritenendo non applicabile il D.L. n. 122 del 2008, art. 20, comma 2 agli enti pubblici non partecipati dallo Stato, ma solo sottoposti a vigilanza; nella specie la Stazione non rientrava neanche nell a fattispecierivendicata dall’INPS, ente pubblico ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 540/1999; la Corteterritoriale, coerentemente a quanto affermato in alcuni propriprecedenti analoghi, ha affermato, che , fermo restando che l’unico tema d’indagine era quello relativo all’applicabilità dell’art. 20, comma 2, d.l. n. 112 del 1988, tale disposizione non poteva applicarsi alla Stazione , posto che non si trattava di impresa di Stato, di Ente pubblico, di Ente locale o di impresa dello Stato privatizzata o a capitale misto; avverso tale sentenza,ricorre l'INPS per un motivo, in cui resiste la Stazione con controricorso illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unicomotivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 138 del 1943, art. 6,L. n. 1204 del 1971, art. 21, D.L. n. 112 del 2008, art. 20 convertito in L. n. 133 del 2008 e del D.lgs.n. 540 del 1999, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'obbligo generale contributivo per la malattia è previsto anche per i datori privati; il motivo è fondato, dovendosi dare continuità all’orientamento che questa Corte di cassazione ha fatto proprio( da ultimo Cass.24030 del2021); si è affermatoche già a partire da Cass. n. 2756 del 2014, e poi con Cass. nn. 18395, 21536, 22291, 28296 del 2019, il riferimento alle imprese dello Stato nel richiamato art. 20 è stato sempre inteso in senso ampio ed a-tecnico; in particolare,questa Corte ha già affermato (Sez. L -, Ordinanza n. 6450 del 06/03/2020, Rv. 657186 - 01, alla cui ampia motivazione si fa rinvio) che le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, D.L. n. 112 del 2008, ex art. 20, comma 2, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia; la sentenza impugnata va, pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e provveda anche, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Bologna, in diversa composiz
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