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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:295
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993O0064(01) - IT Avis juridique important | 61993O0064(01) [OSCURATO:PERSONA] 9 LUGLIO 1993. - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]. - TABACCO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-64/93 R. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03955 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario ° Presupposti per la ricevibilità ° Ricorso principale dichiarato irricevibile (Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 1)

[OSCURATO:PERSONA]

L' irricevibilità del ricorso principale cui è collegato un ricorso per provvedimenti provvisori rende irricevibile anche il secondo. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-64/93 R, [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano con sede in Caserta (Italia), [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano con sede in Roma (Italia), [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano con sede in Capaccio (Italia), [OSCURATO:PERSONA] - APTI, con sede in Roma (Italia), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 13B, avenue Guillaume, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che la Corte, da un lato, ordini la sospensione dell' esecuzione della telecopia inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1993 alle autorità italiane nonché del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 1º dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità d' applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11), e, dall' altro, disponga provvedimenti provvisori per obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad impartire determinate istruzioni alle autorità italiane,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1993, la società [OSCURATO:SOCIETA], due altre società che trasformano tabacco ed un' associazione di categoria (in prosieguo: le "ricorrenti") hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento di una telecopia inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1993 alle autorità italiane, nonché alla declaratoria di inapplicabilità, ai sensi dell' art. 184 del Trattato, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 1º dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità d' applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11). 2 Con separata istanza, depositata nella cancelleria della Corte il 18 marzo 1993, le ricorrenti hanno inoltre proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che la Corte, da un lato, ordini la sospensione dell' esecuzione della telecopia summenzionata nonché degli artt. 3, n. 3, 9 e 10, del regolamento citato e, d' altro lato, disponga provvedimenti provvisori per obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad impartire istruzioni alle autorità italiane affinché esse attribuiscano senza indugio le quote di trasformazione ed autorizzino, nell' ambito di tali quote, la conclusione dei relativi contratti di coltivazione. 3 Il 16 aprile 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori. 4 E' opportuno ricordare che, conformemente all' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione o una domanda di provvedimenti provvisori è ammissibile solo se la Corte sia investita di un ricorso con il quale il ricorrente impugna l' atto del quale è richiesta la sospensione dell' esecuzione ovvero di una causa alla quale i provvedimenti provvisori siano collegati.

Ne consegue che una domanda di sospensione o di provvedimenti provvisori non può essere accolta in caso di irricevibilità del ricorso nella causa principale al quale è collegata la domanda di provvedimenti provvisori. 5 Nel caso di specie la Corte, con ordinanza 28 giugno 1993, ha dichiarato il ricorso nella causa principale irricevibile e va respinta. 6 La domanda di provvedimenti provvisori è pertanto anch' essa irricevibile e va respinta.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese relative al presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese. Lussemburgo, 9 luglio 1993.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993O0064(01) - IT Avis juridique important | 61993O0064(01) [OSCURATO:PERSONA] 9 LUGLIO 1993. - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]. - TABACCO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-64/93 R. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03955 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario ° Presupposti per la ricevibilità ° Ricorso principale dichiarato irricevibile (Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 1) [OSCURATO:PERSONA] L' irricevibilità del ricorso principale cui è collegato un ricorso per provvedimenti provvisori rende irricevibile anche il secondo. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-64/93 R, [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano con sede in Caserta (Italia), [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano con sede in Roma (Italia), [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano con sede in Capaccio (Italia), [OSCURATO:PERSONA] - APTI, con sede in Roma (Italia), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 13B, avenue Guillaume, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che la Corte, da un lato, ordini la sospensione dell' esecuzione della telecopia inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1993 alle autorità italiane nonché del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 1º dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità d' applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11), e, dall' altro, disponga provvedimenti provvisori per obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad impartire determinate istruzioni alle autorità italiane, IL PRESIDENTE DELLA CORTE ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1993, la società [OSCURATO:SOCIETA], due altre società che trasformano tabacco ed un' associazione di categoria (in prosieguo: le "ricorrenti") hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento di una telecopia inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1993 alle autorità italiane, nonché alla declaratoria di inapplicabilità, ai sensi dell' art. 184 del Trattato, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 1º dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità d' applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11). 2 Con separata istanza, depositata nella cancelleria della Corte il 18 marzo 1993, le ricorrenti hanno inoltre proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che la Corte, da un lato, ordini la sospensione dell' esecuzione della telecopia summenzionata nonché degli artt. 3, n. 3, 9 e 10, del regolamento citato e, d' altro lato, disponga provvedimenti provvisori per obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad impartire istruzioni alle autorità italiane affinché esse attribuiscano senza indugio le quote di trasformazione ed autorizzino, nell' ambito di tali quote, la conclusione dei relativi contratti di coltivazione. 3 Il 16 aprile 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori. 4 E' opportuno ricordare che, conformemente all' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione o una domanda di provvedimenti provvisori è ammissibile solo se la Corte sia investita di un ricorso con il quale il ricorrente impugna l' atto del quale è richiesta la sospensione dell' esecuzione ovvero di una causa alla quale i provvedimenti provvisori siano collegati. Ne consegue che una domanda di sospensione o di provvedimenti provvisori non può essere accolta in caso di irricevibilità del ricorso nella causa principale al quale è collegata la domanda di provvedimenti provvisori. 5 Nel caso di specie la Corte, con ordinanza 28 giugno 1993, ha dichiarato il ricorso nella causa principale irricevibile e va respinta. 6 La domanda di provvedimenti provvisori è pertanto anch' essa irricevibile e va respinta. Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese relative al presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA CORTE così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese. Lussemburgo, 9 luglio 1993.
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