CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Cosenza, è stato confermato il giudizio di responsabilità del predetto limitatamente alla sola imputazione di cui al capo 4.4. della rubrica, mossa ai sensi dell'art. 348 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena allo stesso irrogata; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso non si è rilevato manifestamente infondato con riguardo alle censure svolte in punto alla omessa considerazione del dato istruttorio ( le memorie di costituzione indicate in calce all'odierna impugnazione) dalle quali emergerebbe, in senso opposto rispetto a quanto affermato in sentenza, che nel costituirsi in giudizio il ricorrente, piuttosto che qualificarsi come avvocato, come rimarcato dalla Corte territoriale, avrebbe dichiarato di agire quale espressione organica dell'azienda sanitaria di appartenenza, con le ulteriori conseguenze in punto diritto che da tale emergenza in fatto ne potrebbero derivare avuto riguardo alla applicabilità del disposto di cui all'art 417 bis cod. proc. civ., aspetto non sviluppato dall'approfondimento argomentativo sotteso alla decisione impugnata; ritenuto che siffatta non manifesta infondatezza, alla luce anche delle sospensioni ex ad 159 cod. pen. all'uopo riscontrate, comporta l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 348 cod. pen., contestato "fino al gennaio 2013", siccome maturata in epoca successiva alla sentenza di secondo grado ( 13 ottobre 2020), senza che peraltro la disamina degli atti dia luogo all'immediata emergenza di elementi utili all'applicazione del disposto di cui all'art 129, comma 2, cod. proc. pen., ; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato si è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]