CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Svizzera avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. Lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c dal difensore del ricorrente che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 13 maggio 2022, confermata l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione contestato, applicava la disciplina della continuazione "esterna" tra il reato per cui si procede e quelli giudicati con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Palermo in data 20 dicembre 2018; ritenuto più grave il fatto associativo descritto al capo A della detta sentenza irrevocabile, per il quale all'esito del giudizio abbreviato era stata irrogata la pena di anni sei e mesi otto di reclusione, euro 236.000,00 di multa, la Corte territoriale rideterminava la pena complessivamente inflitta in anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 236.800,00 di multa, revocando la pena accessoria irrogata in primo grado. 2. Avverso detta sentenza proponeva impugnazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia all'uopo nominato, deducendo i motivi di ricorso in appresso sinteticamente illustrati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione contestato valorizzando esclusivamente il "contatto" tra il natante da diporto gonfiabile di provenienza furtiva e l'imputato, che lo conduceva, senza tener conto delle possibili alternative ricostruzioni dei fatti e senza considerare che il semplice "contatto" con la res furtiva non basta per argomentare in ordine alla consapevolezza della provenienza da delitto della cosa posseduta; 2.2. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., attesa anche la carente motivazione che sorregge la dosimetria dell'aumento calcolato per continuazione sulla pena base già irrogata per il più grave fatto- reato giudicato, posto a base della piramide sanzionatoria. La Corte territoriale non ha infatti esplicitato quali criteri abbiano sorretto l'operazione aritmetica che ha consentito di misurare la pena calcolata in aumento sulla pena base già irrogata con sentenza irrevocabile, 2.3. Ancora i medesimi vizi sono denunziati con riferimento alla violazione dell'art. 20 bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta formulata, in via subordinata nei motivi aggiunti di appello, circa la sostituzione della pena irrogata nella equivalente pena sostitutiva ex art. 20 bis cod. pen. 3. Il Pubblico ministero, con le conclusioni scritte tempestivamente trasmesse, chiedeva il rigetto del ricorso per la infondatezza di tutti i motivi proposti. 4. Con memoria di replica tardivamente (14 novembre 2024, per l'udienza del 19 novembre) trasmessa a mezzo p.e.c., il difensore confutava gli argomenti posti dal Pubblic ministero a sostegno delle sue conclusioni ed insisteva per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente darsi atto della tardività della memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero. Il termine previsto dall'art. 611, comma 1, del codice di rito è di cinque giorni (liberi) rispetto alla data fissata per l'udienza e tale termine è perentorio (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726: In materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem".). Pertanto, l'ultimo giorno utile per presentare memorie cadeva il 13 novembre 2024. Dei contenuti della memoria di replica trasmessa a mezzo p.e.c. solo il 14 novembre non potrà pertanto tenersi conto, restando viceversa valide ed efficaci le conclusioni così rassegnate. 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza in diritto (motivi secondo e terzo) e l'assoluta genericità (motivo primo) degli argomenti proposti, limitandosi il ricorrente a reiterare (motivo primo) censure già prospettate dinanzi al giudice della revisione nel merito. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen. tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione della imbarcazione da diporto gonfiabile oggetto in imputazione, soprattutto con riferimento alla univocità del dominio illecito e funzionale del natante provento di furto. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). La Corte territoriale ha infatti argomentato la propria decisione valorizzando elementi ulteriori rispetto al semplice possesso o "contatto" con il bene di provenienza illecita, tenendo anche conto delle ricostruzioni alternative offerte dalla difesa, che stimava tuttavia recessive, rispetto alla univoca concretezza degli elementi a carico. La Corte ricorda, infatti, che il ricorrente il 17 marzo 2017 fu osservato alla guida del gommone provento di furto (denuncia del 14 settembre 2015) e utilizzava l'imbarcazione per favorire l'immigrazione e l'ingresso illegale di clandestini sul territorio italiano (reato fine di una associazione per delinquere della quale è stato ritenuto partecipe), oltre che per consumare i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, come accertato con sentenza del Tribunale di Palermo del 20 dicembre 2018, irrevocabile il 21 aprile 2022. Sono stati altresì richiamati gli atti del procedimento già irrevocabilmente definito e a pagina 2 della sentenza impugnata la Corte ha dato conto del corredo dichiarativo che, in quel processo, aveva legato l'odierno ricorrente alla disponibilità materiale dell'imbarcazione provento di furto. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito, indicata la pena irrogata (anni sei, mesi otto di reclusione, euro 236.000 di multa) in altro processo, per il più grave reato associativo posto a base della piramide sanzionatoria, ha applicato a tale pena l'aumento di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. Ad avviso del ricorrente non è possibile verificare l'operazione aritmetica che è alla base della determinazione della pena finale, per effetto dell'aumento per la continuazione con i reati per i quali vi è stata precedente condanna del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 21 aprile 2022. Si tratta, tuttavia, di operazione di calcolo aritmetico elementare, che porta ad individuare l'aumento per continuazione sul precedente giudicato in mesi otto ed euro 800,00 di multa. Aumento che si attesta sui minimi, tenuto conto del minimo edittale previsto per il delitto di ricettazione e del potenziale aumento per continuazione. L'aumento di pena praticato in misura minima non necessita di argomentazione particolare, potendo del resto apprezzarsi le ragioni di tale misura anche tenendo conto della concreta offensività che il fatto manifesta (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta formulata con i motivi aggiunti di appello ex art. 20 bis cod. proc. pen. Trattavasi all'evidenza di richiesta irricevibile dalla Corte di merito, dal momento che già solo la pena base era largamente superiore al limite dei quattro anni fissato nell'art. 20 bis cod. pen. per l'accesso alle pene sostitutive, pur senza tener conto dell'aumento calcolato pe?a continuazione. 1.3.1. L'ultimo comma dell'art. 53 della legge 689 del 1981, nel testo vigente alla data di proposizione della richiesta della difesa, prevede che: «3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.>>. Il chiaro tenore letterale della nuova disposizione non lascia dubbi sul fatto che ora il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini della determinazione della pena, superando quanto previsto dal vecchio art. 53, nel senso che anche nel caso in cui essa sia la risultante dell'applicazione dell'istituto della continuazione o del concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale, ossia quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., fermo restando che, come già interpretato nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 53, in caso di patteggiamento -come in quello di giudizio abbreviato - rileverà la pena finale applicata, considerando quindi, nell'ottica di favor per i riti alternativi, la riduzione per il rito. In tal senso questa Corte si è già più volte espressa (Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta, Rv. 286748; Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), osservando come tale diversa impostazione costituisca frutto della discrezionalità del legislatore che «ha inteso favorire la possibilità di applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice della cognizione, ma ha, al contempo, dettato una regola netta e precisa quanto alla pena detentiva da considerare al fine di stabilire se essa è sostituibile o meno con una di quelle previste dal nuovo art. 53, individuandola nella pena finale, inflitta o applicata, anche nei casi di cui all'art. 81 cod. pen.». Il giudice potrà, dunque, sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve"- non potrà in ogni caso essere superato. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s