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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08855/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'il febbraio 2020 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa città 1'11 febbraio 2016, ha, tra l'altro, rideterminato in sei anni ed otto mesi di reclusione, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dell'omicidio di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], eseguito in Ercolano il 15 gennaio 2007.

La Corte partenopea ha, in particolare, respinto il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, aveva invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che di quella, già riconosciuta dal giudice di primo grado, che è prevista, oggi, dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen..

La Corte ha rilevato che l'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio è preclusa dal curriculum criminale dell'imputato — il quale vanta svariate condanne per gravi fatti di sangue, che gli sono valse la contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale (della quale, tuttavia, non si è tenuto conto all'atto della determinazione del trattamento sanzionatorio) e che si ricollegano al ruolo di killer assunto in seno all'associazione camorristica di appartenenza — nonché dalle efferate modalità di esecuzione del duplice omicidio.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello rigettato il motivo di impugnazione senza tenere conto degli elementi, già considerati all'atto dell'applicazione dell'attenuante speciale, che incidono sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere del suo autore.

Espone, al riguardo, di essersi allontanato dal contesto criminale di provenienza in forza di un impulso spontaneo e non per ragioni utilitaristiche, ciò che denota autentica resipiscenza, elemento positivo di valutazione ulteriore e diverso rispetto all'apporto collaborativo reso nell'ambito del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.2.

Secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'ad 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111) Tanto, in applicazione del più generale principio per cui «gli elementi costitutivi di una circostanza attenuante, comune o speciale, ben possono essere valutati anche ai fini del più ampio giudizio che concerne il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.» (Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, Rv. 278535), ed in dissenso, invece, dall'opposto orientamento che esclude la possibilità di utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa") per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136).

3. La Corte di assise di appello, determinatasi in ossequio al principio testé delineato, è pervenuta al rigetto del motivo di impugnazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non già in ragione della preclusione, che si è detto essere insussistente, alla valorizzazione, in vista dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., degli elementi di fatto già considerati al momento di ridurre la pena ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. ma, piuttosto, sulla scorta di un percorso argomentativo autonomo ed esente da vizi.

Il ricorrente, invero — nel sostenere che la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta in ragione della scelta di vita da lui operata, tradottasi nello spontaneo e definitivo allontanamento dal contesto criminale di appartenenza, frutto di autentica resipiscenza anziché di calcoli utilitaristici — invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez.. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di assise di appello ha specificato, alle pagg. 6-7 della motivazione della sentenza impugnata, che ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono sia il nutrito curriculum criminale dell'imputato, più volte condannato, in passato, per gravi fatti di sangue che l'assunzione, in seno al sodalizio camorristico, del ruolo di killer, sintomatico di notevolissima attitudine criminale che, ancora, le modalità, particolarmente efferate, di esecuzione del delitto in contestazione.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di assise di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice .di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del' reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono 4 5eq elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il febbraio 2020 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa città 1'11 febbraio 2016, ha, tra l'altro, rideterminato in sei anni ed otto mesi di reclusione, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dell'omicidio di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], eseguito in Ercolano il 15 gennaio 2007. La Corte partenopea ha, in particolare, respinto il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, aveva invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che di quella, già riconosciuta dal giudice di primo grado, che è prevista, oggi, dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.. La Corte ha rilevato che l'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio è preclusa dal curriculum criminale dell'imputato — il quale vanta svariate condanne per gravi fatti di sangue, che gli sono valse la contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale (della quale, tuttavia, non si è tenuto conto all'atto della determinazione del trattamento sanzionatorio) e che si ricollegano al ruolo di killer assunto in seno all'associazione camorristica di appartenenza — nonché dalle efferate modalità di esecuzione del duplice omicidio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello rigettato il motivo di impugnazione senza tenere conto degli elementi, già considerati all'atto dell'applicazione dell'attenuante speciale, che incidono sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere del suo autore. Espone, al riguardo, di essersi allontanato dal contesto criminale di provenienza in forza di un impulso spontaneo e non per ragioni utilitaristiche, ciò che denota autentica resipiscenza, elemento positivo di valutazione ulteriore e diverso rispetto all'apporto collaborativo reso nell'ambito del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.2. Secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'ad 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111) Tanto, in applicazione del più generale principio per cui «gli elementi costitutivi di una circostanza attenuante, comune o speciale, ben possono essere valutati anche ai fini del più ampio giudizio che concerne il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.» (Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, Rv. 278535), ed in dissenso, invece, dall'opposto orientamento che esclude la possibilità di utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa") per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136). 3. La Corte di assise di appello, determinatasi in ossequio al principio testé delineato, è pervenuta al rigetto del motivo di impugnazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non già in ragione della preclusione, che si è detto essere insussistente, alla valorizzazione, in vista dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., degli elementi di fatto già considerati al momento di ridurre la pena ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. ma, piuttosto, sulla scorta di un percorso argomentativo autonomo ed esente da vizi. Il ricorrente, invero — nel sostenere che la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta in ragione della scelta di vita da lui operata, tradottasi nello spontaneo e definitivo allontanamento dal contesto criminale di appartenenza, frutto di autentica resipiscenza anziché di calcoli utilitaristici — invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez.. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di assise di appello ha specificato, alle pagg. 6-7 della motivazione della sentenza impugnata, che ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono sia il nutrito curriculum criminale dell'imputato, più volte condannato, in passato, per gravi fatti di sangue che l'assunzione, in seno al sodalizio camorristico, del ruolo di killer, sintomatico di notevolissima attitudine criminale che, ancora, le modalità, particolarmente efferate, di esecuzione del delitto in contestazione. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di assise di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice .di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del' reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono 4 5eq elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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