CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 marzo 2022 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 29 marzo 2017. L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della I. 31 luglio 2006, n. 241; in particolare si tratta della condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 16 maggio 2012. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocato l'indulto nonostante che la causa ostativa fosse già conosciuta dal giudice che aveva concesso l'indulto/in quanto la sentenza del Tribunale di Lecce del 16 maggio 2012 era stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce il 29 aprile 2016, quindi prima della pronuncia di applicazione dell'indulto' ne consegue che sulla decisione della Corte di appello di Lecce vi è ormai il giudicato. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione della ordinanza nella parte in cui la stessa si limita a recepire la richiesta del pubblico ministero mancando qualsiasi considerazione che consenta di comprendere il rapporto tra thema decidendum e contenuto del giudizio. 3. Non risultano pervenute le conclusioni del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza di condanna per il delitto che determina la revoca dell'indulto è divenuta irrevocabile il 19 settembre 2017, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello del 29 aprile 2016, che confermava quella del Tribunale di Lecce del 16 maggio 2012 assunta come causa di revoca nella ordinanza impugnata. Ne consegue che essa, in quanto non ancora irrevocabile, non poteva essere presa in considerazione dal giudice dell'esecuzione nel momento in cui ha concesso l'indulto. 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto enunciato soltanto in diritto senza alcun riferimento concreto alla motivazione della ordinanza impugnata. Il motivo di ricorso è, pertanto, inconferente con quanto scritto dal giudice, e conseguentemente inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non confrontandosi in concreto con il contenuto della pronuncia impugnata. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in