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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11054/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha confermato quella del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione, inflittagli per avere salutato alcuni detenuti non appartenenti al proprio gruppo di socialità; rilevato che il ricorrente deduce, con un unico articolato motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen. e, segnatamente, denuncia che il divieto di comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità ricomprenderebbe anche il saluto non "neutro", ovverosia accompagnato dall'indicazione del nome del destinatario del saluto, atteso che, in questo modo, si potrebbe prevenire il pericolo di messaggi occulti e, con essi, di contatti fra soggetti legati allo stesso gruppo criminale; contatti attraverso i quali ciascuno di essi potrebbe impartire direttive, trasferibili a coloro che si trovano in libertà, assumendo rilevanza, nella subcultura mafiosa di appartenenza, anche l'iniziativa del salutare nonché il tipo di saluto rivolto; ribadito che in tema di restrizioni nella comunicazione tra detenuti di diversi gruppi di socialità, sottoposti al regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., per "comunicazione" deve intendersi il processo di trasmissione di una informazione da un individuo ad un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, non rientrandovi, quindi, una mera «dichiarazione di saluto di natura neutra» (Sez. 1, n. 35215 del 07/10/2020, Della Medaglia, Rv. 280055) e che, in tale ultima locuzione, deve certamente ricomprendersi anche il saluto accompagnato dall'indicazione del nominativo del destinatario del saluto, siccome manifestazione esteriore non in grado di veicolare un contenuto informativo idoneo a vulnerare le menzionate esigenze di controllo; rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza correttamente ha rilevato come la dichiarazione dovesse considerarsi di natura neutra non potendosi in essa cogliere alcuna particolare informazione e non avendo l'atto, in definitiva, un vero e proprio intento comunicativo; considerato che, a fronte di una siffatta valutazione, che reca in sé i tratti di un apprezzamento di natura eminentemente fattuale, il Ministero ricorrente si è limitato ad affermare che anche quell'atto doveva considerarsi come una forma di comunicazione, senza tuttavia individuare un qualsiasi ulteriore elemento tale da consentire di affermare che, nella specie, il saluto costituisse una forma di comunicazione occulta o, comunque, fraudolenta in ragione di un qualche significato criptico indirizzato ad altri detenuti; ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere rigettato, senza che il Ministero della giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali (così Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha confermato quella del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione, inflittagli per avere salutato alcuni detenuti non appartenenti al proprio gruppo di socialità; rilevato che il ricorrente deduce, con un unico articolato motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen. e, segnatamente, denuncia che il divieto di comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità ricomprenderebbe anche il saluto non "neutro", ovverosia accompagnato dall'indicazione del nome del destinatario del saluto, atteso che, in questo modo, si potrebbe prevenire il pericolo di messaggi occulti e, con essi, di contatti fra soggetti legati allo stesso gruppo criminale; contatti attraverso i quali ciascuno di essi potrebbe impartire direttive, trasferibili a coloro che si trovano in libertà, assumendo rilevanza, nella subcultura mafiosa di appartenenza, anche l'iniziativa del salutare nonché il tipo di saluto rivolto; ribadito che in tema di restrizioni nella comunicazione tra detenuti di diversi gruppi di socialità, sottoposti al regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., per "comunicazione" deve intendersi il processo di trasmissione di una informazione da un individuo ad un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, non rientrandovi, quindi, una mera «dichiarazione di saluto di natura neutra» (Sez. 1, n. 35215 del 07/10/2020, Della Medaglia, Rv. 280055) e che, in tale ultima locuzione, deve certamente ricomprendersi anche il saluto accompagnato dall'indicazione del nominativo del destinatario del saluto, siccome manifestazione esteriore non in grado di veicolare un contenuto informativo idoneo a vulnerare le menzionate esigenze di controllo; rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza correttamente ha rilevato come la dichiarazione dovesse considerarsi di natura neutra non potendosi in essa cogliere alcuna particolare informazione e non avendo l'atto, in definitiva, un vero e proprio intento comunicativo; considerato che, a fronte di una siffatta valutazione, che reca in sé i tratti di un apprezzamento di natura eminentemente fattuale, il Ministero ricorrente si è limitato ad affermare che anche quell'atto doveva considerarsi come una forma di comunicazione, senza tuttavia individuare un qualsiasi ulteriore elemento tale da consentire di affermare che, nella specie, il saluto costituisse una forma di comunicazione occulta o, comunque, fraudolenta in ragione di un qualche significato criptico indirizzato ad altri detenuti; ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere rigettato, senza che il Ministero della giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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