CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 01408/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Bari, con sentenza emessa in data 4 marzo 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 14 gennaio 2020, ha concesso la sospensione condizionale della pena, subordinata alla demolizione delle opere abusive, confermando la condanna alla pena di venti giorni di arresto ed euro 6 mila di ammenda, inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. B) DPR 380/2001, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2016; che avverso questa sentenza l'imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, poiché i giudici hanno assolto il tecnico, ing. Maroffino, ed invece condannato la proprietaria, mentre le posizioni erano connesse, in quanto era stato questi a presentare la SCIA, poi rigettata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], tecnico al quale la stessa si era affidata, vivendo lontano dalla zona dell'edificazione; che inoltre non è stata accertata l'inamovibilità delle opere realizzate, per cui non sussiste l'abuso edilizio, trattandosi di due container; 2) Mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'escussione del teste, agente di polizia municipale [OSCURATO:PERSONA], su tale ultima circostanza; Considerato che il ricorso è del tutto generico in quanto non si confronta per nulla con le argomentazioni della sentenza impugnata; che infatti quando, come nel caso di specie, le due sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056) e che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte in appello con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado, che aveva accertato la realizzazione degli abusi edilizia, per mezzo della collocazione di due container ad uso abitativo - già predisposti a tale uso, come emerso all'esito del sopralluogo - su un'area di proprietà dell'imputata avente destinazione agricola; che peraltro il ricorso stesso riproduce, anche graficamente, l'atto di appello in ogni sua parte, ivi compresa la censura sulla mancata concessione dei benefici di legge, ormai superflua, posto che detti benefici sono stati concessi dai giudici di secondo grado (cfr. Sez. 6 , n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 — 01); che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]