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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 21622/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8534/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa da gli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Ligurian. 1319/06/2018, depositata il 5.10.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva parzialmente l’appello proposto Oggetto: Tributi–Accisa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso la sentenza della CTP di Genova che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente a vverso la cartella di pagamento riguardante la sanzione irrogata per il tardivo versamento della rata di acconto dell’accisa, relativa al gas metano, per il mese di dicembre 2002; - secondo la sentenza impugnata, l’appello andava accolto con riferimento alla riduzione della sanzione nella misura prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1972 , come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, per il principio del “favor rei”, posto che la citata novella legislativa era entrata in vigore prima del deposito della sentenza della Corte di Cassazione che aveva deciso il ricorso sul prodromico atto di irrogazione della sanzione; -la controversia era, dunque, ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge e la sanzione era divenuta definitiva in epoca successiva al deposito della sentenza della Suprema Corte; - l ’ADM contribuente impugnava la sentenz a con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -la IREN resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo, l ’ADM denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 cod. civ., non avendo la CTR considerato che il provvedimento che irroga la sanzione e la cartella esattoriale sono due atti distinti che vanno separatamente impugnati e l’incidenza dello ius superveniens andava contestata nel giudizio riguardante l’atto che aveva irrogato la sanzione , che, una volta divenuto definitivo, con il deposito della sentenza della Corte di Cassazione, non poteva più essere rimesso in discussione; - con il secondo motivo, deduce la violazione de gli art t . 1 3 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., ripropon endo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo; -ciò posto, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 24.02.2023, con modalità telematiche, larichiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione va accolt a , sicchè i l giudizio va sospes o fino alla scadenza d el termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8534/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa da gli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Ligurian. 1319/06/2018, depositata il 5.10.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva parzialmente l’appello proposto Oggetto: Tributi–Accisa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso la sentenza della CTP di Genova che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente a vverso la cartella di pagamento riguardante la sanzione irrogata per il tardivo versamento della rata di acconto dell’accisa, relativa al gas metano, per il mese di dicembre 2002; - secondo la sentenza impugnata, l’appello andava accolto con riferimento alla riduzione della sanzione nella misura prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1972 , come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, per il principio del “favor rei”, posto che la citata novella legislativa era entrata in vigore prima del deposito della sentenza della Corte di Cassazione che aveva deciso il ricorso sul prodromico atto di irrogazione della sanzione; -la controversia era, dunque, ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge e la sanzione era divenuta definitiva in epoca successiva al deposito della sentenza della Suprema Corte; - l ’ADM contribuente impugnava la sentenz a con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -la IREN resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo, l ’ADM denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 cod. civ., non avendo la CTR considerato che il provvedimento che irroga la sanzione e la cartella esattoriale sono due atti distinti che vanno separatamente impugnati e l’incidenza dello ius superveniens andava contestata nel giudizio riguardante l’atto che aveva irrogato la sanzione , che, una volta divenuto definitivo, con il deposito della sentenza della Corte di Cassazione, non poteva più essere rimesso in discussione; - con il secondo motivo, deduce la violazione de gli art t . 1 3 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., ripropon endo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo; -ciò posto, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 24.02.2023, con modalità telematiche, larichiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione va accolt a , sicchè i l giudizio va sospes o fino alla scadenza d el termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a n
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