CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 Febbraio 1973 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Messina il 17 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha accolto parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 26 Aprile 2022 con cui il GIP del Tribunale di Patti ha disposto il sequestro preventivo delle somme e dei rapporti finanziari nella disponibilità dell'indagato per l'importo di euro 89.104, 97, in quanto ritenuti profitto di plurimi reati di truffa aggravata ai danni dell'Unione europea contestati in un unico capo di imputazione e commessi dal dicembre 2015 al gennaio 2022; di conseguenza ha limitato l'importo del sequestro sino alla concorrenza di euro 14.863,20, disponendo il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto in eccesso. Il tribunale ha ritenuto che parte delle condotte contestate all'imputato, e in particolare quelle relative alla domanda di Sviluppo rurale per la campagna 2014 si fossero già prescritte e pertanto il sequestro in relazione agli importi di tali domande non poteva essere confermato; ha invece osservato che la domanda per la campagna del 2015 era in parte fondata su dati falsi, pur prendendo in considerazione le allegazioni difensive, e ha pertanto ridimensionato l'importo oggetto di sequestro. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere omesso di chiarire le ragioni per cui non sono stati presi in considerazione gli elementi offerti dalla difesa. Il ricorrente osserva che l'iter argomentativo è caratterizzato da carenze motivazionali rispetto alle argomentazioni difensive e tali carenze hanno inciso sulla logicità dell'iter argomentativo. In particolare il ricorrente espone che con sentenza della Corte di appello n. 493/1991 lo zio dell'imputato è stato assolto dal reato di pascolo abusivo, essendo stato accertato che era comproprietario dell'intero fondo e affittuario della rimanente porzione. Da tale atto giudiziario emerge che i Musarra utilizzavano il fondo nella qualità di comproprietari e affittuari già dal 1979. A ciò si aggiunga che in relazione alle particelle 21 e 17 del foglio mappale 49 non è stato percepito alcun contributo. Deve pertanto ritenersi che le dichiarazioni degli eredi di Mancuso siano inesatte per assenza di memoria storica e opportuna conoscenza dei fatti. Ne consegue che anche la domanda unica 2015 avrebbe dovuto essere ritenuta legittima, non avendo il Musarra formulato alcuna dichiarazione falsa in ordine allo stato di possesso della particella 17 del foglio 49. Anche a voler ritenere fondata la prospettazione accusatoria a fronte della superficie contestata l'indebito guadagno sarebbe stato pari a 264 C, in quanto la rimanente domanda è stata pagata su superficie del demanio forestale e della signora [OSCURATO:PERSONA], e tale cifra molto contenuta e penalmente irrilevante. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto propone nella sostanza vizi della motivazione che in forza dell'art. 325 cod. proc.pen. non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione avverso misure cautelari di tipo reale. La prospettazione difensiva, inoltre, è contraddittoria laddove deduce nel contempo mancanza e manifesta illogicità della motivazione, senza distinguere tra i due vizi prospettati, in un ambito, il riesame delle misure cautelari reali, in cui non sono deducibili vizi della motivazione. A questo primo profilo di inammissibilità del ricorso si aggiunge che il difensore avanza anche censure di merito, invocando una diversa interpretazione delle fonti indiziarie, che non potrebbero comunque trovare accoglimento in questa sede di legittimità. Di contro va osservato che il tribunale ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine alla determinazione dell'importo del sequestro, che ha ridotto in misura apprezzabile, osservando che nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche la falsificazione anche soltanto di uno dei contratti sui quali si basa la richiesta di contributo determina l'illiceità dell'intero contributo erogato in relazione a quell'anno. In forza di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni conseguenti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Roma 20 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] S