CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16311/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • v visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso afferente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura l'erronea qualificazione giuridica è inammissibile non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., contro la quale è ammessa la sola possibilità di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta; che, da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, come inflitta, pena conforme ai limiti edittali determinati dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte cost. (pena base determinata di anni sette di reclusione); che in tale contesto, questa Corte ha avuto modo di osservare come risulti inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); che la questione connessa all'erronea qualificazione è meramente enunciata senza che sia stato dedotto alcunché a fondamento della citata censura che, in quanto tale, si presenta generica; rilevato che il ricorso afferente alla posizione di ItAfieur Carlo è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente limitato il vaglio dei motivi di gravame alle sole questioni demandate dalla sentenza rescindente di questa Corte provvedendo, in conformità allo stesso "suggerimento" contenuto in quella sentenza di legittimità, a diversamente riqualificare la condotta in riciclaggio piuttosto che in quello di trasferimento fraudolento di valori, lasciando inalterata la pena in ossequio al divieto della reformatio in peius; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.