CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata BARBARASTARNA, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25ricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 347 del 2022 della Corte d’appello di Torino,depositata il 21 dicembre 2022 (RG 355/21),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 29660/2022Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 16720/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, alla lucedella controvertibilità delle questioni dibattute, solo di recenteapprofondite da questa Corte, e della complessità delle tematiche, perl’interazione tra il diritto interno e il diritto dell’Unione europea; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.Roma, 27 maggio 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -