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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14537/2026

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d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 10 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli rigettava larichiesta di revoca della confisca allargata di beni intestati a [OSCURATO:PERSONA].

Avversodetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avanti la medesima Corte, che venivarespinta con ordinanza del 16.7.2025 sulla base dei seguenti motivi:- il sequestro e la successiva confisca erano stati disposti nell’ambito delprocedimento concluso con sentenza della Corte di cassazione del 16.12.2021n. 2337, con la quale veniva definitivamente condannato [OSCURATO:PERSONA],coniuge dell’istante, per il reato di associazione finalizzata allo spaccio distupefacenti commesso a decorrere dal 2014 con condotta permanente, perassociazione di stampo mafioso accertata fino al 2010 e reati fine in materia distupefacenti;- le questioni relative alla sproporzione, ragionevolezza temporale ericostruzione della situazione patrimoniale non potevano essere sollevate conriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo passata in cosa giudicata lapronuncia di confisca nei suoi confronti, e non potevano essere contestate da DiPinto, non avendo costei interesse ad un accertamento su questi punti, potendosolamente rivendicare l’effettiva titolarità e proprietà esclusiva del bene soggettoalla misura ablatoria;- le questioni sollevate in sede di opposizione non fornivano elementinuovi rispetto a quelli già valutati in sede di cognizione ed esecutiva: la capacitàpatrimoniale dell’istante non era provata, in quanto la documentazionereddituale prodotta, relativa agli anni dal 2014 al 2018, dava conto di redditimolto modesti che non avrebbero consentito alcun risparmio; benché l’attivitàlavorativa avesse avuto inizio il 4.7.2003, non risultavano redditi dichiarati sinoall’esercizio 2014-2015; poiché il bene rivendicato era stato acquistato in epocaantecedente quella rappresentata nella produzione difensiva, ovvero il15.7.2004, doveva ritenersi che la ricorrente non avesse le disponibilitànecessarie ad acquistare il bene.

Aggiungeva che, nell’atto di compravendita, ilprezzo risultava corrisposto in epoca antecedente, senza riferire in ordine allemodalità di pagamento che non sono tracciate, non consentendo, in tal modo, diaccertare né se la somma sia stata effettivamente corrisposta, né in cheimporto, né, infine, la provenienza della stessa.

Confermava la inammissibilità diuna prova testimoniale sul punto, essendo priva di possibilità di verifica,essendo decorsi 20 anni dal rogito ed essendo stata incapace la ricorrente diprodurre prova documentale del pagamento nonostante avesse chiesto edottenuto apposito rinvio per produrre il titolo bancario con il quale si deduceessere avvenuto il pagamento.

Ne conseguiva che non era stata provata lacapacità patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] né che fosse stata ella a fornire la provvistanecessaria per l’acquisto;- Quanto alla prova della fittizietà dell’intestazione, osservava che erastata raggiunta, tenuto conto della condanna irrevocabile pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con la relativa confisca e delle risultanze emerse in ordineall’assenza di capacità patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen.Censura la decisione laddove ha respinto la richiesta di esame del teste CriscuoloClaudio e di acquisizione dell’assegno da questi emesso in favore dell’ente pubblicoproprietario dell’immobile in Caserta, oggetto di confisca.

Osserva che, essendo all’epoca DiPinto, priva di capacità reddituali, la provvista per l’acquisto era stata fornita da dettoCriscuolo, con “titolo” tratto sul suo conto corrente, circostanza che spiega perché laricorrente non sia in possesso del titolo di pagamento.

L’immobile, pagato circa 60.000,00euro, fu acquistato da un ente pubblico.

Nel periodo successivo, la capacità reddituale di DiPinto è provata dalla documentazione prodotta e, comunque, ella produceva reddito sin dal2003, anche se non dichiarato.Le circostanze dedotte, ad avviso della difesa, consentono anche di superare lapresunta fittizietà dell’intestazione, la cui prova grava sul pubblico ministero, tenuto ancheconto della prova di redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA], provenienti da eredità e risarcimento dei danni.Infine, lamenta che [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stata parte del procedimento nei confronti diLizza e che non le è mai stato notificato il provvedimento di sequestro, sicché ella è rimastaprivata della possibilità di interloquire sul punto.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Haosservato che le argomentazioni spese a sostegno delle doglianze (peraltro orientate adaccreditare la tesi della riconducibilità in capo alla ricorrente di un’opaca attività commercialeproduttrice di redditi non dichiarati fiscalmente), tendono a sollecitare una nuova valutazionedegli elementi di fatto sottesi alla decisione impugnata, non consentita in questa sede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2.

L’art. 240-bis cod. proc. pen., dispone che, nel caso di condanna per uno dei delittiivi elencati, incluso quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, èsempre disposta la confisca dei beni e delle altre utilità delle quali il condannato non possagiustificare la provenienza e delle quali abbia la disponibilità, anche per interposta persona,in valore sproporzionato al proprio reddito.Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], coniuge della odierna ricorrente, condannato per i c.d. reatispia di cui sopra con sentenza irrevocabile, ha subito il sequestro e la confisca di quotesocietarie, rapporti finanziari e di un immobile sito in Caserta, via Campania, fraz.

Tredici,formalmente intestato all’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto nella sua disponibilità.Sui presupposti della confisca a carico di [OSCURATO:PERSONA] (costituiti dal fatto che i beni si trovinonella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato che sia dichiarato responsabile di uno deireati spia e che il valore dei beni sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attivitàeconomica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687-01), non èconsentito tornare, essendo la pronuncia coperta dal giudicato, fermo restando che,in casodi confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo,quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senzapoter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltantodal proposto (Sez.U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01 con principi che, puraffermati con riguardo alla confisca di prevenzione, hanno portata generale): soluzione che,superando la critica sviluppata in ricorso quanto al rispetto del principio del contraddittorio, fasalva la tutela dei diritti difensivi della ricorrente, nei limiti del suo interesse ad impugnare (v.,in ogni caso, infra sub 6).3.

Deve ancora premettersi che «il sindacato del giudice di legittimità sullamotivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a)sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha postoa base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, neisuoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delleregole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabiliincongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essacontenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati intermini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misuratale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico [...]» (Sez. 1, n.41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv.233708).

Giova, altresì, ricordare quanto affermato dalla sentenza della Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «intema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n.13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi diricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversidalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca ocon atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».4.

Nel caso in esame, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte territoriale intendendodimostrare l’effettiva titolarità del bene costituito dall’appartamento in Caserta mediantedimostrazione di aver fornito la provvista necessaria per l’acquisto.Secondo la valutazione effettuata dall’Autorità procedente, detta prova non è statafornita in quanto, all’epoca dell’acquisto, avvenuto nel luglio 2004, la ricorrente risultavatitolare di una attività improduttiva di redditi e in quanto i redditi prodotti negli anni successivi,dal 2014 al 2018, oggettivamente modesti, non avrebbero consentito un risparmio dafinalizzare al pagamento parziale dell’immobile.

Evidenziava, altresì, che nel rogito siindicava che il prezzo era stato già corrisposto in precedenza, senza specificazione alcunadelle modalità di pagamento che, quindi, rimanevano «oscure e non tracciate».

A fronte ditale apparato argomentativo, esaustivo e immune da vizi logici, il ricorrente propone censuredi contenuto fattuale, relative alla sufficienza dei redditi a decorrere dal 2014 o alla mancatadichiarazione di redditi in realtà percepiti, dirette quindi, ad attaccare le valutazioni di meritocompiuto della Corte di appello, provocando una rivalutazione dei fatti che, alla luce deiprincipi in precedenza esposti, esorbita dal perimetro valutativo di questa Corte segnatodall'art. 606 cod. proc. pen.Peraltro, si osserva che con riferimento ai redditi non dichiarati, seppur è vero che,diversamente da quanto previsto per il proposto, i terzi che intendono rivendicare l'effettivadisponibilità dei beni, ritenuti del proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possonogiustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economicaadducendo proventi da evasione fiscale (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Rv. 288127 – 01),è altresì da rilevare che la circostanza è, in questa sede, dedotta in modo assolutamentegenerico e meramente assertivo e non si estrinseca in una argomentata censura alladecisione della Corte di appello.Deve, peraltro, sottolinearsi la contraddittorietà delle deduzioni difensive - ciò cheassume rilievo anche ai fini di quanto si dirà subito infra sub 5 - laddove, per un verso, pergiustificare l'intervento del Criscuolo, si afferma l'inesistenza di redditi sufficienti dellaricorrente e, per altro verso, sempre in termini di assoluta genericità, si assume che i redditiesistessero ma non fossero dichiarati.5.

La difesa lamenta l’illogicità della motivazione con riferimento alla mancataaudizione del teste Criscuolo.Sul punto, si impongono alcune precisazioni.

«Il giudice di merito può negarel'ammissione di una prova, più specificamente di una testimonianza, quando appareevidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema delprocesso ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova ola testimonianza siano assunte.

Egli, però, non può escludere tale ammissione sullapresunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità perché, così facendo, anticipaun giudizio sulla valutazione della prova medesima che deve essere necessariamenteespresso soltanto dopo che questa sia stata esperita» (Sez. 4, n. 4966 del 07/02/1996, Rv.204589-01; Sez. 6, n. 7383 del 21/10/2004, Rv. 231130-01).Nel caso di specie, tuttavia, la Corte è pervenuta ad escludere l’ammissibilità dellatestimonianza anche sulla base della assoluta genericità dell’oggetto, non essendo stateindicate esattamente le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l’esame del teste, conspecifico riferimento agli elementi rilevanti ai fini della decisione.

Chiara, in questo senso, èla considerazione della Corte sulle “modalità di pagamento, che rimangono del tutto oscure enon tracciate”, nonché sul fatto che la provvista sarebbe stata erogata in una dataindeterminata (“già corrisposta in epoca precedente”): considerazioni che, nella sostanza,accanto al carattere indeterminato dell'operazione hanno riguardo razionalmente allaassoluta indeterminatezza dei rapporti tra le parti che avrebbero spinto il Criscuolo a operarel'indicato versamento.

La Corte ha fatto, quindi, corretta applicazione del disposto dell’art.194, comma 3 e 499, comma 1, cod. proc. pen., secondo i quali il testimone deve deporre sufatti specifici e determinati.6.

Quanto, infine, alla violazione del diritto di difesa per non essere stata la ricorrentecitata nel giudizio di cognizione, si osserva che la tutela del terzo è comunque assicurata dalprocedimento avanti il giudice dell’esecuzione.

Questa Corte ha affermato che le questionirelative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della CorteEDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia possono essere proposte dagliinteressati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura e che, in talefase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori aisensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv.278870 - 04;Sez. 2, n. 38855 del 28/9/2021, Rv. 282196-01).

Nel caso di specie, l’odiernaricorrente ha adito il giudice dell’esecuzione avanti il quale ha potuto, quindi, articolare inmodo pieno la propria pretesa.7.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616,comma 1 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 10 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli rigettava larichiesta di revoca della confisca allargata di beni intestati a [OSCURATO:PERSONA]. Avversodetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avanti la medesima Corte, che venivarespinta con ordinanza del 16.7.2025 sulla base dei seguenti motivi:- il sequestro e la successiva confisca erano stati disposti nell’ambito delprocedimento concluso con sentenza della Corte di cassazione del 16.12.2021n. 2337, con la quale veniva definitivamente condannato [OSCURATO:PERSONA],coniuge dell’istante, per il reato di associazione finalizzata allo spaccio distupefacenti commesso a decorrere dal 2014 con condotta permanente, perassociazione di stampo mafioso accertata fino al 2010 e reati fine in materia distupefacenti;- le questioni relative alla sproporzione, ragionevolezza temporale ericostruzione della situazione patrimoniale non potevano essere sollevate conriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo passata in cosa giudicata lapronuncia di confisca nei suoi confronti, e non potevano essere contestate da DiPinto, non avendo costei interesse ad un accertamento su questi punti, potendosolamente rivendicare l’effettiva titolarità e proprietà esclusiva del bene soggettoalla misura ablatoria;- le questioni sollevate in sede di opposizione non fornivano elementinuovi rispetto a quelli già valutati in sede di cognizione ed esecutiva: la capacitàpatrimoniale dell’istante non era provata, in quanto la documentazionereddituale prodotta, relativa agli anni dal 2014 al 2018, dava conto di redditimolto modesti che non avrebbero consentito alcun risparmio; benché l’attivitàlavorativa avesse avuto inizio il 4.7.2003, non risultavano redditi dichiarati sinoall’esercizio 2014-2015; poiché il bene rivendicato era stato acquistato in epocaantecedente quella rappresentata nella produzione difensiva, ovvero il15.7.2004, doveva ritenersi che la ricorrente non avesse le disponibilitànecessarie ad acquistare il bene. Aggiungeva che, nell’atto di compravendita, ilprezzo risultava corrisposto in epoca antecedente, senza riferire in ordine allemodalità di pagamento che non sono tracciate, non consentendo, in tal modo, diaccertare né se la somma sia stata effettivamente corrisposta, né in cheimporto, né, infine, la provenienza della stessa. Confermava la inammissibilità diuna prova testimoniale sul punto, essendo priva di possibilità di verifica,essendo decorsi 20 anni dal rogito ed essendo stata incapace la ricorrente diprodurre prova documentale del pagamento nonostante avesse chiesto edottenuto apposito rinvio per produrre il titolo bancario con il quale si deduceessere avvenuto il pagamento. Ne conseguiva che non era stata provata lacapacità patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] né che fosse stata ella a fornire la provvistanecessaria per l’acquisto;- Quanto alla prova della fittizietà dell’intestazione, osservava che erastata raggiunta, tenuto conto della condanna irrevocabile pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con la relativa confisca e delle risultanze emerse in ordineall’assenza di capacità patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen.Censura la decisione laddove ha respinto la richiesta di esame del teste CriscuoloClaudio e di acquisizione dell’assegno da questi emesso in favore dell’ente pubblicoproprietario dell’immobile in Caserta, oggetto di confisca. Osserva che, essendo all’epoca DiPinto, priva di capacità reddituali, la provvista per l’acquisto era stata fornita da dettoCriscuolo, con “titolo” tratto sul suo conto corrente, circostanza che spiega perché laricorrente non sia in possesso del titolo di pagamento. L’immobile, pagato circa 60.000,00euro, fu acquistato da un ente pubblico. Nel periodo successivo, la capacità reddituale di DiPinto è provata dalla documentazione prodotta e, comunque, ella produceva reddito sin dal2003, anche se non dichiarato.Le circostanze dedotte, ad avviso della difesa, consentono anche di superare lapresunta fittizietà dell’intestazione, la cui prova grava sul pubblico ministero, tenuto ancheconto della prova di redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA], provenienti da eredità e risarcimento dei danni.Infine, lamenta che [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stata parte del procedimento nei confronti diLizza e che non le è mai stato notificato il provvedimento di sequestro, sicché ella è rimastaprivata della possibilità di interloquire sul punto.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Haosservato che le argomentazioni spese a sostegno delle doglianze (peraltro orientate adaccreditare la tesi della riconducibilità in capo alla ricorrente di un’opaca attività commercialeproduttrice di redditi non dichiarati fiscalmente), tendono a sollecitare una nuova valutazionedegli elementi di fatto sottesi alla decisione impugnata, non consentita in questa sede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. L’art. 240-bis cod. proc. pen., dispone che, nel caso di condanna per uno dei delittiivi elencati, incluso quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, èsempre disposta la confisca dei beni e delle altre utilità delle quali il condannato non possagiustificare la provenienza e delle quali abbia la disponibilità, anche per interposta persona,in valore sproporzionato al proprio reddito.Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], coniuge della odierna ricorrente, condannato per i c.d. reatispia di cui sopra con sentenza irrevocabile, ha subito il sequestro e la confisca di quotesocietarie, rapporti finanziari e di un immobile sito in Caserta, via Campania, fraz. Tredici,formalmente intestato all’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto nella sua disponibilità.Sui presupposti della confisca a carico di [OSCURATO:PERSONA] (costituiti dal fatto che i beni si trovinonella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato che sia dichiarato responsabile di uno deireati spia e che il valore dei beni sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attivitàeconomica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687-01), non èconsentito tornare, essendo la pronuncia coperta dal giudicato, fermo restando che,in casodi confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo,quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senzapoter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltantodal proposto (Sez.U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01 con principi che, puraffermati con riguardo alla confisca di prevenzione, hanno portata generale): soluzione che,superando la critica sviluppata in ricorso quanto al rispetto del principio del contraddittorio, fasalva la tutela dei diritti difensivi della ricorrente, nei limiti del suo interesse ad impugnare (v.,in ogni caso, infra sub 6).3. Deve ancora premettersi che «il sindacato del giudice di legittimità sullamotivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a)sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha postoa base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, neisuoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delleregole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabiliincongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essacontenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati intermini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misuratale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico [...]» (Sez. 1, n.41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv.233708). Giova, altresì, ricordare quanto affermato dalla sentenza della Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «intema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n.13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi diricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversidalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca ocon atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».4. Nel caso in esame, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte territoriale intendendodimostrare l’effettiva titolarità del bene costituito dall’appartamento in Caserta mediantedimostrazione di aver fornito la provvista necessaria per l’acquisto.Secondo la valutazione effettuata dall’Autorità procedente, detta prova non è statafornita in quanto, all’epoca dell’acquisto, avvenuto nel luglio 2004, la ricorrente risultavatitolare di una attività improduttiva di redditi e in quanto i redditi prodotti negli anni successivi,dal 2014 al 2018, oggettivamente modesti, non avrebbero consentito un risparmio dafinalizzare al pagamento parziale dell’immobile. Evidenziava, altresì, che nel rogito siindicava che il prezzo era stato già corrisposto in precedenza, senza specificazione alcunadelle modalità di pagamento che, quindi, rimanevano «oscure e non tracciate». A fronte ditale apparato argomentativo, esaustivo e immune da vizi logici, il ricorrente propone censuredi contenuto fattuale, relative alla sufficienza dei redditi a decorrere dal 2014 o alla mancatadichiarazione di redditi in realtà percepiti, dirette quindi, ad attaccare le valutazioni di meritocompiuto della Corte di appello, provocando una rivalutazione dei fatti che, alla luce deiprincipi in precedenza esposti, esorbita dal perimetro valutativo di questa Corte segnatodall'art. 606 cod. proc. pen.Peraltro, si osserva che con riferimento ai redditi non dichiarati, seppur è vero che,diversamente da quanto previsto per il proposto, i terzi che intendono rivendicare l'effettivadisponibilità dei beni, ritenuti del proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possonogiustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economicaadducendo proventi da evasione fiscale (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Rv. 288127 – 01),è altresì da rilevare che la circostanza è, in questa sede, dedotta in modo assolutamentegenerico e meramente assertivo e non si estrinseca in una argomentata censura alladecisione della Corte di appello.Deve, peraltro, sottolinearsi la contraddittorietà delle deduzioni difensive - ciò cheassume rilievo anche ai fini di quanto si dirà subito infra sub 5 - laddove, per un verso, pergiustificare l'intervento del Criscuolo, si afferma l'inesistenza di redditi sufficienti dellaricorrente e, per altro verso, sempre in termini di assoluta genericità, si assume che i redditiesistessero ma non fossero dichiarati.5. La difesa lamenta l’illogicità della motivazione con riferimento alla mancataaudizione del teste Criscuolo.Sul punto, si impongono alcune precisazioni. «Il giudice di merito può negarel'ammissione di una prova, più specificamente di una testimonianza, quando appareevidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema delprocesso ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova ola testimonianza siano assunte. Egli, però, non può escludere tale ammissione sullapresunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità perché, così facendo, anticipaun giudizio sulla valutazione della prova medesima che deve essere necessariamenteespresso soltanto dopo che questa sia stata esperita» (Sez. 4, n. 4966 del 07/02/1996, Rv.204589-01; Sez. 6, n. 7383 del 21/10/2004, Rv. 231130-01).Nel caso di specie, tuttavia, la Corte è pervenuta ad escludere l’ammissibilità dellatestimonianza anche sulla base della assoluta genericità dell’oggetto, non essendo stateindicate esattamente le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l’esame del teste, conspecifico riferimento agli elementi rilevanti ai fini della decisione. Chiara, in questo senso, èla considerazione della Corte sulle “modalità di pagamento, che rimangono del tutto oscure enon tracciate”, nonché sul fatto che la provvista sarebbe stata erogata in una dataindeterminata (“già corrisposta in epoca precedente”): considerazioni che, nella sostanza,accanto al carattere indeterminato dell'operazione hanno riguardo razionalmente allaassoluta indeterminatezza dei rapporti tra le parti che avrebbero spinto il Criscuolo a operarel'indicato versamento. La Corte ha fatto, quindi, corretta applicazione del disposto dell’art.194, comma 3 e 499, comma 1, cod. proc. pen., secondo i quali il testimone deve deporre sufatti specifici e determinati.6. Quanto, infine, alla violazione del diritto di difesa per non essere stata la ricorrentecitata nel giudizio di cognizione, si osserva che la tutela del terzo è comunque assicurata dalprocedimento avanti il giudice dell’esecuzione. Questa Corte ha affermato che le questionirelative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della CorteEDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia possono essere proposte dagliinteressati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura e che, in talefase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori aisensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv.278870 - 04;Sez. 2, n. 38855 del 28/9/2021, Rv. 282196-01). Nel caso di specie, l’odiernaricorrente ha adito il giudice dell’esecuzione avanti il quale ha potuto, quindi, articolare inmodo pieno la propria pretesa.7. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616,comma 1 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14537/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris