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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 06195/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25028/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3040/2024 pubblicata il 20/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con riferimento alla materia ancora viva nel giudizio di legittimità si controverte in ordine alla decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione riconosciuta ai superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere ai sensi del combinato disposto degli artt.34 comma 1 del d.l. n.159/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n.222/2007) e 8 della legge n.302/1990.

2. Il Tribunale di Tivoli dichiarava il diritto dei superstiti alla speciale elargizione «soggetta a rivalutazione automatica con decorrenza dal 1°.1.2003».

3. La Corte d’appello di Roma ha rigettato in parte qua l’appello proposto dal Ministero della difesa, e ha confermato la decorrenza già riconosciuta dal giudice di prime cure.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della difesa, con ricorso affidato a un unico motivo.

Andrea edElena Sterbini resistono con controricorso, illustrato da memoria.

5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il Ministero lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 34 del d.l. n. 159/2007, dell’art.8 della legge n. 302/1990 e dell’art. 11 delle preleggi «determinata dall’assunzione a riferimento per il calcolo della rivalutazione della speciale elargizione in favore delle vittime del dovere della data del 01.01.2003».

2. Sulla questione agitata nel ricorso questa Corte, con l’ordinanza n.34795/2024 aveva già ritenuto di poter individuare nel 26/08/2004, quale data di entrata in vigore della legge n.206/2004, il dies a quo rilevante al fine del computo della rivalutazione.

3. L’orientamento è stato di recente confermato da Cass. n.727/2026 che ha riesaminato funditusla materia controversa, ritenendo all’esito di poter confermare il precedente orientamento, sulla base del principio di diritto che di seguito si riporta: «Le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004».

4. Dalla sentenza in questa sede impugnata e dal controricorso non risultano ragioni sufficienti per discostarsi dall’orientamento di recente formazione, che appare dunque meritevole di essere confermato.

5. Alla luce di queste considerazioni deve ritenersi fondata la censura sollevata dal Ministero ricorrente, e tanto basta per l’accoglimento del motivo di ricorso con la cassazione della sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

6. La C orte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25028/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3040/2024 pubblicata il 20/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con riferimento alla materia ancora viva nel giudizio di legittimità si controverte in ordine alla decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione riconosciuta ai superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere ai sensi del combinato disposto degli artt.34 comma 1 del d.l. n.159/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n.222/2007) e 8 della legge n.302/1990. 2. Il Tribunale di Tivoli dichiarava il diritto dei superstiti alla speciale elargizione «soggetta a rivalutazione automatica con decorrenza dal 1°.1.2003». 3. La Corte d’appello di Roma ha rigettato in parte qua l’appello proposto dal Ministero della difesa, e ha confermato la decorrenza già riconosciuta dal giudice di prime cure. 4. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della difesa, con ricorso affidato a un unico motivo. Andrea edElena Sterbini resistono con controricorso, illustrato da memoria. 5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il Ministero lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 34 del d.l. n. 159/2007, dell’art.8 della legge n. 302/1990 e dell’art. 11 delle preleggi «determinata dall’assunzione a riferimento per il calcolo della rivalutazione della speciale elargizione in favore delle vittime del dovere della data del 01.01.2003». 2. Sulla questione agitata nel ricorso questa Corte, con l’ordinanza n.34795/2024 aveva già ritenuto di poter individuare nel 26/08/2004, quale data di entrata in vigore della legge n.206/2004, il dies a quo rilevante al fine del computo della rivalutazione. 3. L’orientamento è stato di recente confermato da Cass. n.727/2026 che ha riesaminato funditusla materia controversa, ritenendo all’esito di poter confermare il precedente orientamento, sulla base del principio di diritto che di seguito si riporta: «Le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004». 4. Dalla sentenza in questa sede impugnata e dal controricorso non risultano ragioni sufficienti per discostarsi dall’orientamento di recente formazione, che appare dunque meritevole di essere confermato. 5. Alla luce di queste considerazioni deve ritenersi fondata la censura sollevata dal Ministero ricorrente, e tanto basta per l’accoglimento del motivo di ricorso con la cassazione della sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra enunciato. 6. La C orte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d
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