CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 10485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28678/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA DELL'EMPORIO , n. 16 / A, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocat a [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] A R.L.; -intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 88/2018 , pubblicatail 27/03/2018 , R.G.N. 1299/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.La Corte d’Appello di Firenze, in riforma di sentenza del Tribunale di Arezzo, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di € 306.908,79 per differenze retributive, comprensive delle differenze sul TFR, spettanti per il periodo 1/6/2011 - 25/10/2015 in ragione delle mansioni dirigenziali effettivamente svolte, già detratto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado (€ 24.000), oltre accessori; 2.in particolare, per quanto ancora qui rileva, la Corte di merito ha osservato che: - [OSCURATO:PERSONA], dipendente [OSCURATO:SOCIETA] con qualifica di quadro – parametro 250 CCNL Autoferrotranvieri - responsabile di unità amministrativa/tecnica complessa, aveva ricoperto altresì la funzione di responsabile o direttore di esercizio del [OSCURATO:PERSONA], in precedenza costituito per partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto locale su gomma urbano ed extraurbano indetta dalla provincia di Arezzo nel 2005, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19/10/2015 (data di conclusione del rapporto di lavoro); - aveva agito in giudizio per il riconoscimento della contitolarità del rapporto di lavoro in capo a [OSCURATO:SOCIETA] ed al Consorzio, che veniva esclusa dal Tribunale, con conferma del capo di sentenza in secondo grado; - aveva altresì richiesto l'inquadramento come dirigente per effetto della funzione di responsabile esercizio del Consorzio svolta per oltre quattro anni, in via subordinata nei confronti del solo datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA], con condanna alle relative differenze di retribuzione e sul TFR; - tale domanda, respinta in primo grado con il riconoscimento di solo compenso aggiuntivo pari a € 6.000 annui, era fondata sulla base dell'art. 3 d. lgs. n. 395/2000 (recante “ dell'art. 91 d.P.R. 753/1980 (recante “ descrivono e qualificano la figura del Responsabile di esercizio; per il fatto che il contratto di consorzio espressamente prevedeva che tale ruolo fosse da attribuire ad un dirigente; per il fatto che prima dell’appellante e dopo di essa tale incarico fosse stato conferito a dipendenti con qualifica dirigenziale (elemento con rilievo significativo anche in assenza di un generale principio di parità di trattamento nel lavoro privato); - doveva quindi ritenersi che le prerogative del responsabile di esercizio fossero tipicamente dirigenziali, per il contenuto del potere dirigenziale e per la responsabilità connessa, e che sulla base dei documenti in atti la lavoratrice avesse assunto tali funzioni nella loro pienezza; - il compenso spettante doveva essere quantificato, secondo la prima domanda subordinata, sulla base della retribuzione correlata alla qualifica di dirigente; 3.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], con due motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; non si è costituito nel grado il consorzio [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti costituite hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 c.c., 91 d.P.R. 11/7/1980, n. 753, 3 d.lgs. n. 395/2000, 1, comma 1, CCNLConfservizi - Federmanager per i dirigenti delle imprese dei ser vizi di pubblica utilità del 22/12/2009; sostiene che il [OSCURATO:PERSONA], quale società consortile di aziende di trasporto, sarebbe “una scatola vuota” senza struttura operativa, con la conseguenza che il responsabile di esercizio del consorzio non svolgerebbe le mansioni che competono al responsabile di esercizio di un'impresa di trasporto, e che la normativa citata sarebbe inconferente; 2.il motivo non è fondato; 3.a parte i profili di novità di alcune prospettazioni, esso non risulta centrato sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, che è pervenuta al riconoscimento in favore dell’odierna controricorrente della qualifica dirigenziale non soltanto sulla base della normativa descrittiva delle funzioni del responsabile di esercizio di impresa di trasporto, ma anche sulla base della valutazione complessiva ed integrata di tutti gli elementi probatori, comprendenti i documenti in atti, il contenuto delle funzioni svolte dalla lavoratrice, le prerogative del responsabile di esercizio, le respon sabilità connesse; 4.osserva il Collegio che, se, come sostenuto da parte ricorrente, il Consorzio era in realtà una “scatola vuota”, non si comprende perché nel contratto di servizio per l'esercizio delle relative funzioni fosse previsto un compenso di € 60.000 parametrato ad un impegno di 120 giorni annui, né viene spiegato a quale titolo tale somma sia stata percepita e trattenuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; 5.in realtà la Corte di Firenze ha valorizzato una serie di circostanze di fatto rilevanti ai fini del procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamentoin fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini; in tale giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui, appunto, non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. n. 30580/2019, n. 18943/2016); 6.poiché tale procedimento trifasico è stato svolto e congruamente motivato sulla base di elementi probatori congrui e conseguenti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta, il motivo di ricorso per cassazione in esame tende inammissibilment e, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019), ri - valutazione di questioni di fatto in contrasto con il principio second o cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018); 7.si rileva, in proposito, che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 7187/2022, n. 640/2019), sicché non risulta meritevole di accoglimento la doglianza che fondiil presunto errore di sussunzione - e dunque un errore interpretativo di diritto - su una ricost ruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di un’alternativa interpretazione delle risultanze di causa (Cass. n. 11110/2021); 8.d’altra parte, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020; cfr. altresì Cass. n. 11892/2016); 9.con il secondo motivo subordinato, viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell'art 2099 c.c., del CCNL Confservizi – Federmanager, dell'art. 115 c.p.c.; si sostiene che le differenze retributive sono state calcolate in modo arbitrario, non con riferimento al CCNL, ma alla stima contenuta nel contratto di servizio, che si basava a sua volta sulla retribuzione del precedente dirigente incaricato della direzione d'esercizio, e su una stima di impegno di lavoro di 120 giorni annui; 10.il motivo, contenente contestazione sul quantum , non è ammissibile 11.il parametro utilizzato dalla Corte fiorentina (recependo la quantificazione subordinata calcolata dall’odierna controricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) risulta congruo perché collegato allo specifico contratto di servizio con il Consorzio, né il CCNL Confservizi cui fa si riferimento nel motivo di ricorso per cassazione in esame risulta allegato nelle precedenti fasi, oltretutto applicandosi alla controricorrente la contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri;12.il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente grado di legittimità, liquidate come da dispositivo, in conformità alla nota spese redatta in relazione al D.M. pertinente, al valore ed alla difficoltà della controversia, e con conseguente raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizioin favore della controricorrente, che liquida in € 10.773 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co