CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 ottobre 1978
Cassazione n. 30154/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1978 avverso la ordinanza del 03/03/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, a seguito dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia avverso il rigetto della richiesta cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui al capo B)(artt. 110, 319, 321 cod. pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), ha applicato al predetto la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al diverso reato di cui all'art. 318 cod. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 179 e 309, comma 8, cod. proc. pen. per omesso avviso della udienza camerale svoltasi dinanzi al Tribunale al difensore di fiducia dell'indagato avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo l'avviso comunicato al precedente difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la sopravvenuta nomina fiduciaria del 12.7.2022 fosse in atti. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in assenza di una motivazione rafforzata della ordinanza applicativa che, in presenza di un medesimo compendio indiziario, non si è confrontata con le ragioni poste a base del rigetto della originaria istanza cautelare formulata dal Pubblico Ministero ed in assenza di un rapporto sinallagmatico tra le rispettive prestazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per una assorbente diversa ragione rilevabile di ufficio. 2. La ordinanza impugnata è stata resa a seguito di appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto, emesso in data 11 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti - tra gli altri - dell'attuale indagato ricorrente. Il provvedimento di rigetto era giustificato non solo sulla base della insussistenza della ritenuta gravità indiziaria ma anche - ed in ogni caso - dalla insussistenza delle esigenze cautelari. E' in tale senso che il giudice della prima istanza concludeva affermando che gli episodi sottoposti al suo giudizio, e nel più ampio suo contesto valutativo, quand'anche non leciti, "si riducevano a condotte di scarsa rilevanza e non giustificavano l'applicazione di una misura cautelare". 3. Ebbene, a fronte di una tale decisione l'appello del pubblico ministero - come documenta lo stesso provvedimento impugnato nella esposizione dei motivi di gravame ed in base all'esame dell'atto di appello consultabile in questa sede in ragione del profilo processuale in esame - si è limitato a contestare la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria senza alcuna doglianza riguardante la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. 4. E' stato più volte affermato da questa Corte che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 Cc., dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375); ancora, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'irnpugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010). Nello stesso solco di legittimità si pone la decisione con la quale è affermato che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del tribunale del riesame al solo fine di veder riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, qualora nelle more del procedimento l'ordinanza cautelare sia stata revocata (Sez. 6, n. 29908 del 07/06/2018, Guarino, Rv. 273438), essendosi precisato - secondo una osservazione che vale anche per il caso in esame - che l'interesse all'impugnazione non può discendere dall'esigenza di procedere alla contestazione dell'aggravante in sede di richiesta di rinvio a giudizio, atteso che la qualificazione giuridica compiuta nella fase cautelare non è in alcun modo vincolante in sede di merito. 5. Ritiene la Corte che il principio esposto, affermato in relazione al ricorso in cassazione in materia cautelare, trovi applicazione in base al generale principio dell'interesse fissato dalla norma generale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. anche in relazione all'appello cautelare, così designando la mancanza di motivi sulle esigenze cautelari la inammissibilità del gravame proposto dall'Accusa avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare che, pertanto, non consentiva di apprezzare le censure mosse in ordine al profilo indiziario e, ancor di più, di svolgere - come pure è stato fatto dal Tribunale - valutazioni a riguardo delle esigenze cautelari non oggetto di devoluzione. 6. Trattandosi della mancanza di un requisito indefettibile della impugnazione cautelare ed attesa la natura devolutiva dell'appello, essa doveva essere rilevata di ufficio dal Tribunale e l'omissione a riguardo consente a questa Corte di operare il rilievo in conformità al condivisibile principio secondo il quale l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice dell'appello cautelare deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04). 7. Non osta al principio affermato quello secondo il quale il Tribunale della libertà, se accoglie l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, motivato dalla carenza di esigenze cautelari ma con il riconoscimento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve prendere in esame tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., e pertanto deve dare adeguata motivazione non solo in relazione alle esigenze cautelari ma anche in ordine alla già dichiarata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, della quale il soggetto sottoposto ad indagini non aveva alcun interesse a dolersi per essere stata rigettata la richiesta di misura cautelare (Sez. 1, n. 27792 del 19/04/2006, Badoni, Rv. 234422). Invero, tale principio riguarda la diversa questione del contenuto della decisione che accoglie il gravame cautelare ritualmente proposto che, come tale, non può prescindere - come nel caso di specie di diniego della misura cautelare da parte del primo giudice - dalla devoluzione da parte del pubblico ministero del tema riguardante le esigenze cautelari. 8. Al rilievo della originaria inammissibilità dell'appello del pubblico ministero consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza