CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale contiene puntuale motivazione circa l'assenza di un unico disegno criminoso, sulla base della considerazione che, al momento in cui Radice aderì all'associazione di stampo mafioso, non era stato assoldato come killer e non aveva programmato nelle linee fondamentali gli omicidi di Ferrone e Scafaro); Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il ricorrente si è limitato ad asserire la circostanza che Radice fosse stato assoldato come killer fin dalla sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso, circostanza questa contrastata dagli elementi indicati nel provvedimento ora impugnato e rivelatori della partecipazione di Radice ai gruppi di fuoco solo in un momento successivo all'adesione alla citata associazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Atteso che le deduzioni contenute nella memoria difensiva non consentono il superamento dell'inammissibilità del ricorso per cassazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggi