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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36365/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del PM.

A I Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Catania ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore dell'autorità giudiziaria maltese, nel procedimento per il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA], specificamente per il concorso nel reato continuato di acquisto e trasporto via mare di kg 10.366 di sostanza stupefacente del tipo hashish, trasportati a bordo dell'imbarcazione "M/Y QUEST" battente bandiera olandese.

In particolare, è stata contestata ad Attard l'organizzazione del traffico illecito per essersi procurato l'imbarcazione, aver ingaggiato l'equipaggio e concluso l'accordo con i fornitori.

Con l'aggravante, tra l'altro, della transnazionalità, in quanto alla commissione del delitto contribuiva un gruppo organizzato impegnato in attività criminali commesse in diversi Stati, tra cui Malta, Nigeria ed Egitto.

Fatto accertato in acque internazionale e in Catania, in data antecedente e prossima al 2 giugno 2018.

2. Il Tribunale ha ricordato che l'Autorità giudiziaria olandese, Autorità dello Stato di bandiera, dette alle Autorità giudiziarie italiane l'autorizzazione all'abbordaggio della nave ai sensi dell'art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite (Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, relativa alla repressione del traffico illecito di stupefacenti, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 328/1990), per il fermo e la perquisizione dell'imbarcazione.

Accertato che l'imbarcazione trasportava illecitamente sostanze stupefacenti, le Autorità italiane ebbero il dovere, come da Convenzione, di informare l'Autorità dello Stato di bandiera, potendo, al contempo, "prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico".

Ammesso che l'Autorità olandese non intese esercitare la propria giurisdizione preferenziale, e non dette entro quattordici giorni comunicazione della volontà di esercitare la giurisdizione, l'Autorità italiana, a fronte del silenzio serbato dallo Stato di bandiera, fu nelle condizioni di esercitare la giurisdizione ma soltanto sull'equipaggio a bordo dell'imbarcazione.

Non vi sono dubbi che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a bordo della nave al momento dell'ispezione, siccome è incontestato che abbia posto in essere la condotta delittuosa senza mai lasciare il territorio di Malta, dal quale reperì il natante, ingaggiò l'equipaggio e contattò i fornitori dello stupefacente.

La conseguenza è che, ai sensi dell'art. 7, n. 5, cod. peri., la giurisdizione in relazione a [OSCURATO:PERSONA] non spetta né all'Autorità giudiziaria italiana né a quella olandese che, in quanto Autorità giudiziaria dello Stato di bandiera, aveva giurisdizione soltanto sulla nave e sull'equipaggio.

Siccome la condotta t dell'imputato, secondo la "ssa prospettiva accusatoria, è avvenuta interamente nello Stato di Malta, la giurisdizione sul fatto in contestazione spetta quest'ultimo.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

Nel caso in esame si è fatta corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'Autorità giudiziaria olandese, dopo aver autorizzato l'Autorità italiana all'ispezione della nave e ai conseguenti provvedimenti, non esercitò la giurisdizione preferenziale, facendo in tal modo radicare la giurisdizione italiana.

La giurisdizione italiana si fonda sull'art. 7, n. 5, cod. pen., nella parte in cui prevede che sia punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero un reato per il quale le convenzioni internazionali stabiliscono l'applicazione della legge italiana.

Il Tribunale ha confuso il contenuto dell'autorizzazione preliminare all'ispezione della nave e agli eventuali provvedimenti successivi con la rinuncia all'esercizio della giurisdizione preferenziale in relazione al resto commesso a bordo della nave battente bandiera olandese.

La rinuncia all'esercizio della giurisdizione olandese deve dunque essere riferita non ai soli soggetti a bordo della nave, ma ai soggetti che risultino autori del reato commesso in territorio olandese, sì come accertato a seguito dell'ispezione della nave.

All'imputato è contestato il concorso con i soggetti tratti in arresto sulla motonave, e quindi a lui è contestata non solo la condotta consumata a Malta ma anche quella consumata a bordo ella nave da parte dei coimputati.

Si tratta allora di un reato commesso in territorio olandese a cui ha concorso un cittadino maltese con una condotta commessa all'estero.

Va infine osservato che l'autorizzazione dello Stato di bandiera all'ispezione della nave non è subordinata all'individuazione dei soggetti nei cui confronti si intende procedere, a riprova del fatto che, mentre l'autorizzazione riguardava l'ispezione a bordo della nave e i successivi provvedimenti solo nei confronti dei soggetti a bordo, la successiva rinuncia alla giurisdizione ha riguardato i fatti criminosi accertati a bordo della nave da chiunque commessi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Va preliminarmente chiarito che la sentenza è impugnabile seppure abbia deciso una questione di competenza, in specie di competenza giurisdizionale, addirittura individuando l'Autorità giudiziaria, in quella maltese, a cui trasmettere gli atti.

Vale infatti il principio per il quale "la sentenza che decide sulla giurisdizione è eccezionalmente ricorribile per cassazione, non potendo essere oggetto di conflitto, per il caso in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore dell'Autorità giudiziaria straniera. (Fattispecie in cui il tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai reati di atti terroristici con ordigni esplosivi, detenzione e porto di esplosivi e ricettazione aggravati dalla finalità di terrorismo, commessi all'estero da cittadini italiani, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 7-10 cod. pen. e, comunque, della richiesta del Ministro della giustizia ex art. 11, comma secondo, cod. pen., essendo stati gli imputati già giudicati per gli stessi fatti dall'autorità giudiziaria svizzera" - Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Rv. 272219 -.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Vienna del 20 dicembre 1988, relativa alla repressione del traffico illecito di stupefacenti, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 328/1990, prevede che l'Autorità di uno Stato Parte, ove abbia motivo di ritenere che una nave pratichi il traffico illecito di sostanze stupefacenti, possa chiedere all'Autorità dello Stato di bandiera l'autorizzazione ad adottare le opportune misure di contrasto e specificamente al fermo della nave per poi ispezionarla, visitarla e, in caso siano acquisi4e prove di partecipazione ad un traffico illecito, a prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti della nave e delle persone che si trovano a bordo del carico.

Come attestato in sentenza, le Autorità italiane chiesero ed ottennero l'autorizzazione allo Stato di bandiera, procedettero al controllo e all'ispezione della nave e rinvennero prove di un illecito traffico di sostanze stupefacenti.

L'autorità dello Stato di bandiera, l'Autorità olandese, non ritenne, una volta informata dalle Autorità italiane dell'esito degli accertamenti, di esercitare la giurisdizione preferenziale, sì che non vi erano ostacoli a che l'Autorità italiana esercitasse la propria.

4. L'errore in cui è incorso il Tribunale è consistito nel ritenere che la giurisdizione dell'Autorità dello Stato Parte autorizzata ai controlli in alto mare, e quindi la giurisdizione italiana, sia stata non solo condizionata alla decisione dello Stato di bandiera, che autorizzò l'intervento di polizia in alto mare, di non dispiegare la propria; ma anche limitata dall'ambito entro il quale, a norma della citata Convenzione, potettero essere attuati i poteri di intervento, di ispezione e di adozione di provvedimenti in qualche modo di urgenza.

Il riferimento per la giurisdizione è infatti costituito non già dalle disposizioni dell'art. 17 della Convenzione, che descrivono le forme e i poteri di intervento ispettivo in alto mare nei termini appena prima riassunti, ma dalle prescrizioni dell'art. 4 della medesima Convenzione, ove si accorda agli [OSCURATO:PERSONA] il potere di stabilire la propria giurisdizione in relazione ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, tra l'altro, quando il reato "sia stato commesso a bordo di una nave contro la quale questa Parte è stata autorizzata a prendere adeguati provvedimenti in virtù dell'articolo 17...".

Opera quindi, a fronte di questa previsione convenzionale, la disposizione dell'art. 7, n. 5), cod. pen., per la quale sussiste la giurisdizione italiana anche nei confronti dello straniero, oltre che del cittadino, che abbia commesso il reato in territorio estero ove si tratti di reati per i quali convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana.

Il riferimento per la definizione dell'ambito della giurisdizione è, pertanto, il reato nella sua unitarietà e non può esser dubbio che, nel caso di commissione concorsuale, la giurisdizione ben possa essere esercitata nei confronti di tutti i concorrenti, si trovassero o meno a bordo della nave su cui furono compiuti gli accertamenti che condussero all'acquisizione delle prove.

Non può dunque aver rilievo alcuno che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a bordo della nave al momento dell'ispezione e che contribuì, secondo quanto indicato in imputazione, all'illecito traffico senza mai lasciare il territorio maltese.

La costruzione dell'imputazione lo indica chiaramente come compartecipe al fatto criminoso, peraltro con ruolo di spiccato rilievo, ed è rispetto al fatto-reato che si incardina la giurisdizione.

Né può negarsi, ancora una volta avendo riferimento alla imputazione, che il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] ebbe come luogo di commissione proprio la nave, oggetto di ispezione, con la quale si intese svolgere l'illecito traffico. 5.

Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del PM. A I Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore dell'autorità giudiziaria maltese, nel procedimento per il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA], specificamente per il concorso nel reato continuato di acquisto e trasporto via mare di kg 10.366 di sostanza stupefacente del tipo hashish, trasportati a bordo dell'imbarcazione "M/Y QUEST" battente bandiera olandese. In particolare, è stata contestata ad Attard l'organizzazione del traffico illecito per essersi procurato l'imbarcazione, aver ingaggiato l'equipaggio e concluso l'accordo con i fornitori. Con l'aggravante, tra l'altro, della transnazionalità, in quanto alla commissione del delitto contribuiva un gruppo organizzato impegnato in attività criminali commesse in diversi Stati, tra cui Malta, Nigeria ed Egitto. Fatto accertato in acque internazionale e in Catania, in data antecedente e prossima al 2 giugno 2018. 2. Il Tribunale ha ricordato che l'Autorità giudiziaria olandese, Autorità dello Stato di bandiera, dette alle Autorità giudiziarie italiane l'autorizzazione all'abbordaggio della nave ai sensi dell'art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite (Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, relativa alla repressione del traffico illecito di stupefacenti, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 328/1990), per il fermo e la perquisizione dell'imbarcazione. Accertato che l'imbarcazione trasportava illecitamente sostanze stupefacenti, le Autorità italiane ebbero il dovere, come da Convenzione, di informare l'Autorità dello Stato di bandiera, potendo, al contempo, "prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico". Ammesso che l'Autorità olandese non intese esercitare la propria giurisdizione preferenziale, e non dette entro quattordici giorni comunicazione della volontà di esercitare la giurisdizione, l'Autorità italiana, a fronte del silenzio serbato dallo Stato di bandiera, fu nelle condizioni di esercitare la giurisdizione ma soltanto sull'equipaggio a bordo dell'imbarcazione. Non vi sono dubbi che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a bordo della nave al momento dell'ispezione, siccome è incontestato che abbia posto in essere la condotta delittuosa senza mai lasciare il territorio di Malta, dal quale reperì il natante, ingaggiò l'equipaggio e contattò i fornitori dello stupefacente. La conseguenza è che, ai sensi dell'art. 7, n. 5, cod. peri., la giurisdizione in relazione a [OSCURATO:PERSONA] non spetta né all'Autorità giudiziaria italiana né a quella olandese che, in quanto Autorità giudiziaria dello Stato di bandiera, aveva giurisdizione soltanto sulla nave e sull'equipaggio. Siccome la condotta t dell'imputato, secondo la "ssa prospettiva accusatoria, è avvenuta interamente nello Stato di Malta, la giurisdizione sul fatto in contestazione spetta quest'ultimo. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Nel caso in esame si è fatta corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'Autorità giudiziaria olandese, dopo aver autorizzato l'Autorità italiana all'ispezione della nave e ai conseguenti provvedimenti, non esercitò la giurisdizione preferenziale, facendo in tal modo radicare la giurisdizione italiana. La giurisdizione italiana si fonda sull'art. 7, n. 5, cod. pen., nella parte in cui prevede che sia punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero un reato per il quale le convenzioni internazionali stabiliscono l'applicazione della legge italiana. Il Tribunale ha confuso il contenuto dell'autorizzazione preliminare all'ispezione della nave e agli eventuali provvedimenti successivi con la rinuncia all'esercizio della giurisdizione preferenziale in relazione al resto commesso a bordo della nave battente bandiera olandese. La rinuncia all'esercizio della giurisdizione olandese deve dunque essere riferita non ai soli soggetti a bordo della nave, ma ai soggetti che risultino autori del reato commesso in territorio olandese, sì come accertato a seguito dell'ispezione della nave. All'imputato è contestato il concorso con i soggetti tratti in arresto sulla motonave, e quindi a lui è contestata non solo la condotta consumata a Malta ma anche quella consumata a bordo ella nave da parte dei coimputati. Si tratta allora di un reato commesso in territorio olandese a cui ha concorso un cittadino maltese con una condotta commessa all'estero. Va infine osservato che l'autorizzazione dello Stato di bandiera all'ispezione della nave non è subordinata all'individuazione dei soggetti nei cui confronti si intende procedere, a riprova del fatto che, mentre l'autorizzazione riguardava l'ispezione a bordo della nave e i successivi provvedimenti solo nei confronti dei soggetti a bordo, la successiva rinuncia alla giurisdizione ha riguardato i fatti criminosi accertati a bordo della nave da chiunque commessi. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Va preliminarmente chiarito che la sentenza è impugnabile seppure abbia deciso una questione di competenza, in specie di competenza giurisdizionale, addirittura individuando l'Autorità giudiziaria, in quella maltese, a cui trasmettere gli atti. Vale infatti il principio per il quale "la sentenza che decide sulla giurisdizione è eccezionalmente ricorribile per cassazione, non potendo essere oggetto di conflitto, per il caso in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore dell'Autorità giudiziaria straniera. (Fattispecie in cui il tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai reati di atti terroristici con ordigni esplosivi, detenzione e porto di esplosivi e ricettazione aggravati dalla finalità di terrorismo, commessi all'estero da cittadini italiani, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 7-10 cod. pen. e, comunque, della richiesta del Ministro della giustizia ex art. 11, comma secondo, cod. pen., essendo stati gli imputati già giudicati per gli stessi fatti dall'autorità giudiziaria svizzera" - Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Rv. 272219 -. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Vienna del 20 dicembre 1988, relativa alla repressione del traffico illecito di stupefacenti, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 328/1990, prevede che l'Autorità di uno Stato Parte, ove abbia motivo di ritenere che una nave pratichi il traffico illecito di sostanze stupefacenti, possa chiedere all'Autorità dello Stato di bandiera l'autorizzazione ad adottare le opportune misure di contrasto e specificamente al fermo della nave per poi ispezionarla, visitarla e, in caso siano acquisi4e prove di partecipazione ad un traffico illecito, a prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti della nave e delle persone che si trovano a bordo del carico. Come attestato in sentenza, le Autorità italiane chiesero ed ottennero l'autorizzazione allo Stato di bandiera, procedettero al controllo e all'ispezione della nave e rinvennero prove di un illecito traffico di sostanze stupefacenti. L'autorità dello Stato di bandiera, l'Autorità olandese, non ritenne, una volta informata dalle Autorità italiane dell'esito degli accertamenti, di esercitare la giurisdizione preferenziale, sì che non vi erano ostacoli a che l'Autorità italiana esercitasse la propria. 4. L'errore in cui è incorso il Tribunale è consistito nel ritenere che la giurisdizione dell'Autorità dello Stato Parte autorizzata ai controlli in alto mare, e quindi la giurisdizione italiana, sia stata non solo condizionata alla decisione dello Stato di bandiera, che autorizzò l'intervento di polizia in alto mare, di non dispiegare la propria; ma anche limitata dall'ambito entro il quale, a norma della citata Convenzione, potettero essere attuati i poteri di intervento, di ispezione e di adozione di provvedimenti in qualche modo di urgenza. Il riferimento per la giurisdizione è infatti costituito non già dalle disposizioni dell'art. 17 della Convenzione, che descrivono le forme e i poteri di intervento ispettivo in alto mare nei termini appena prima riassunti, ma dalle prescrizioni dell'art. 4 della medesima Convenzione, ove si accorda agli [OSCURATO:PERSONA] il potere di stabilire la propria giurisdizione in relazione ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, tra l'altro, quando il reato "sia stato commesso a bordo di una nave contro la quale questa Parte è stata autorizzata a prendere adeguati provvedimenti in virtù dell'articolo 17...". Opera quindi, a fronte di questa previsione convenzionale, la disposizione dell'art. 7, n. 5), cod. pen., per la quale sussiste la giurisdizione italiana anche nei confronti dello straniero, oltre che del cittadino, che abbia commesso il reato in territorio estero ove si tratti di reati per i quali convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana. Il riferimento per la definizione dell'ambito della giurisdizione è, pertanto, il reato nella sua unitarietà e non può esser dubbio che, nel caso di commissione concorsuale, la giurisdizione ben possa essere esercitata nei confronti di tutti i concorrenti, si trovassero o meno a bordo della nave su cui furono compiuti gli accertamenti che condussero all'acquisizione delle prove. Non può dunque aver rilievo alcuno che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a bordo della nave al momento dell'ispezione e che contribuì, secondo quanto indicato in imputazione, all'illecito traffico senza mai lasciare il territorio maltese. La costruzione dell'imputazione lo indica chiaramente come compartecipe al fatto criminoso, peraltro con ruolo di spiccato rilievo, ed è rispetto al fatto-reato che si incardina la giurisdizione. Né può negarsi, ancora una volta avendo riferimento alla imputazione, che il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] ebbe come luogo di commissione proprio la nave, oggetto di ispezione, con la quale si intese svolgere l'illecito traffico. 5. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen. P.Q.M. Annul
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