CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31393/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 530 cod. proc. pen, nonché l'assenza o contraddittorietà della motivazione in punto di giudizio di responsabilità; che la censura, peraltro meramente riproduttiva di profili già dedotti con l'atto di appello, congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e volta ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità, è generica e comunque manifestamente infondata; che, invero, il collegio di merito ha puntualmente indicato e raccordato logicamente plurimi elementi che, globalmente valutati, ha ritenuto gravi, precisi e concordanti nel senso della partecipazione dell'imputato alla contestata rapina (la descrizione dell'azione predatoria resa dalle due persone offese, la certa responsabilità dei due fratelli Miccoli, la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta pienamente attendibile, i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e i due complici e le conversazioni di costoro captate nella caserma dei carabinieri nei giorni successivi al fatto: si vedano le pagine da 6 a 11 della sentenza impugnata); che si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato" al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e alla entità della pena inflitta è manifestamente infondato, a fronte della adeguata motivazione che sorregge il diniego della invocata diminuente e il giudizio di congruità della sanzione irrogata dal primo giudice, espressamente incentrata sulla gravità della rapina, commessa in tre persone e di notte introducendosi nella abitazione di due anziani coniugi che erano stati immobilizzati, imbavagliati e ripetutamente percossi; che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269- 01); che, parimenti, è adempiuto l'onere motivazionale in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale, è sufficiente che dia l'indicazione, come nel caso in esame, di quelli reputati rilevanti e decisivi (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme