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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 1977

Cassazione n. 33508/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con il primo motivo si deducono, in punto di giudizio di responsabilità ai soli fini civili, la violazione di legge con riferimento all'art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento per omissione della testimonianza a discarico di [OSCURATO:PERSONA]; che, quanto al dedotto travisamento per omissione con riferimento alla sussistenza della condotta appropriativa, la censura è generica in quanto la difesa ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali l'omessa valutazione di tale prova esistente (da cui emerge genericamente un trasporto di vestiario) abbia inficiato e compromesso, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato nel quale si dà conto, sulla scorta della attendibile deposizione della persona offesa, del reiterato rifiuto dell'imputato a restituire costei beni di sua proprietà opposto dopo la cessazione del rapporto di convivenza, circostanza data per certa anche dal giudice di primo grado; che, quanto alla prospettata violazione di legge con riferimento alla insussistenza del dolo di profitto, la censura è manifestamente infondata atteso che l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità ( Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411), nella specie consistita nel vendicarsi della cessazione della convivenza; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per errata interpretazione delle nozioni di "altruità della cosa" e di "possesso" ai fini della integrazione del reato di appropriazione indebita, è anch'esso manifestamente infondato in quanto, dalla ricostruzione fattuale richiamata nella sentenza impugnata, emerge che i beni non restituiti erano per lo più effetti personali della vittima; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con il primo motivo si deducono, in punto di giudizio di responsabilità ai soli fini civili, la violazione di legge con riferimento all'art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento per omissione della testimonianza a discarico di [OSCURATO:PERSONA]; che, quanto al dedotto travisamento per omissione con riferimento alla sussistenza della condotta appropriativa, la censura è generica in quanto la difesa ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali l'omessa valutazione di tale prova esistente (da cui emerge genericamente un trasporto di vestiario) abbia inficiato e compromesso, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato nel quale si dà conto, sulla scorta della attendibile deposizione della persona offesa, del reiterato rifiuto dell'imputato a restituire costei beni di sua proprietà opposto dopo la cessazione del rapporto di convivenza, circostanza data per certa anche dal giudice di primo grado; che, quanto alla prospettata violazione di legge con riferimento alla insussistenza del dolo di profitto, la censura è manifestamente infondata atteso che l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità ( Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411), nella specie consistita nel vendicarsi della cessazione della convivenza; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per errata interpretazione delle nozioni di "altruità della cosa" e di "possesso" ai fini della integrazione del reato di appropriazione indebita, è anch'esso manifestamente infondato in quanto, dalla ricostruzione fattuale richiamata nella sentenza impugnata, emerge che i beni non restituiti erano per lo più effetti personali della vittima; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M
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