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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32433/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/05/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 25/11/2010, con la quale LEKGEGAJ Leonard era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cessione di cocaina - ritenuta l'ipotesi lieve - a GAGLIARDI Stefano, a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il LEKGEGAJ, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità nonostante l'assenza, in atti, del c.d. narcotest e di una consulenza sulla sostanza sequestrata.

Si deduce che, con il primo motivo di appello, era stata contestata non solo la natura e il tipo di stupefacente, ma anche il dato ponderale e soprattutto il superamento della soglia minima drogante.

A tali doglianze la Corte aveva illegittimamente risposto richiamando, la deposizione dell'operante in ordine all'avvenuto svolgimento del narcotest: si evidenzia, in proposito, che lo stesso Procuratore Generale aveva sollecitato l'espletamento di una perizia per accertare la natura della sostanza, l'eventuale principio attivo e il numero di dosi ricavabili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è del tutto costante nell'affermare che «per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti» (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784 -

01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007-01, secondo cui «in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l'accertamento svolto con "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto»; nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01).

Ritiene il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo di tali principi.

Dinanzi ad una esplicita contestazione non solo della natura della sostanza ceduta al GAGLIARDI, ma anche del superamento della c.d. soglia drogante, la Corte d'Appello ha riconosciuto l'assenza in atti sia della consulenza tecnica, mai espletata (lo stesso P.G., nella propria requisitoria, aveva sollecitato un approfondimento peritale nel corso del giudizio di secondo grado), sia anche del narcotest; ha tuttavia ritenuto sufficiente, per l'affermazione di penale responsabilità, la deposizione dell'operante che aveva riferito dell'espletamento del narcotest e del suo esito positivo, invocando il principio del libero convincimento del giudice per affermare che "legittimamente sia l'esecuzione della prova sia l'esito della stessa può ben essere desunto dalla testimonianza dell'operante che ha partecipato e ha apprezzato de visu quanto sopra" (cfr. la prima pagina della motivazione della sentenza impugnata).

Tale percorso argomentativo non resiste ai rilievi difensivi.

Anche a voler prescindere dall'assenza in atti del narcotest, e a voler condividere la valutazione di sufficienza della deposizione dell'operante in ordine alle indagini svolte, rimane del tutto inesplorata la ulteriore questione - quella dell'assenza di accertamenti di ordine quantitativo, con specifico riguardo alla necessaria verifica del superamento della soglia drogante - che la difesa aveva del tutto legittimamente prospettato con i motivi di appello, tanto da indurre il Procuratore Generale, come già accennato, a sollecitare l'espletamento di una perizia sul punto. •

3. La lacuna motivazionale fin qui evidenziata impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 08 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/05/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 25/11/2010, con la quale LEKGEGAJ Leonard era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cessione di cocaina - ritenuta l'ipotesi lieve - a GAGLIARDI Stefano, a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il LEKGEGAJ, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità nonostante l'assenza, in atti, del c.d. narcotest e di una consulenza sulla sostanza sequestrata. Si deduce che, con il primo motivo di appello, era stata contestata non solo la natura e il tipo di stupefacente, ma anche il dato ponderale e soprattutto il superamento della soglia minima drogante. A tali doglianze la Corte aveva illegittimamente risposto richiamando, la deposizione dell'operante in ordine all'avvenuto svolgimento del narcotest: si evidenzia, in proposito, che lo stesso Procuratore Generale aveva sollecitato l'espletamento di una perizia per accertare la natura della sostanza, l'eventuale principio attivo e il numero di dosi ricavabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è del tutto costante nell'affermare che «per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti» (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784 - 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007-01, secondo cui «in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l'accertamento svolto con "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto»; nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01). Ritiene il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo di tali principi. Dinanzi ad una esplicita contestazione non solo della natura della sostanza ceduta al GAGLIARDI, ma anche del superamento della c.d. soglia drogante, la Corte d'Appello ha riconosciuto l'assenza in atti sia della consulenza tecnica, mai espletata (lo stesso P.G., nella propria requisitoria, aveva sollecitato un approfondimento peritale nel corso del giudizio di secondo grado), sia anche del narcotest; ha tuttavia ritenuto sufficiente, per l'affermazione di penale responsabilità, la deposizione dell'operante che aveva riferito dell'espletamento del narcotest e del suo esito positivo, invocando il principio del libero convincimento del giudice per affermare che "legittimamente sia l'esecuzione della prova sia l'esito della stessa può ben essere desunto dalla testimonianza dell'operante che ha partecipato e ha apprezzato de visu quanto sopra" (cfr. la prima pagina della motivazione della sentenza impugnata). Tale percorso argomentativo non resiste ai rilievi difensivi. Anche a voler prescindere dall'assenza in atti del narcotest, e a voler condividere la valutazione di sufficienza della deposizione dell'operante in ordine alle indagini svolte, rimane del tutto inesplorata la ulteriore questione - quella dell'assenza di accertamenti di ordine quantitativo, con specifico riguardo alla necessaria verifica del superamento della soglia drogante - che la difesa aveva del tutto legittimamente prospettato con i motivi di appello, tanto da indurre il Procuratore Generale, come già accennato, a sollecitare l'espletamento di una perizia sul punto. • 3. La lacuna motivazionale fin qui evidenziata impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 08 giugno 20
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