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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30965/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce travisamento delle risultanze processuali, erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del sistema di riconoscimento facciale c.d.

S.A.R.I., è manifestamente infondato per la palese insussistenza dei vizi denunciati, in quanto: l'imputato è stato riconosciuto in dibattimento dal testimone di polizia giudiziaria come uno dei due autori della resistenza e come autore delle dichiarazioni false sulle proprie generalità, quindi l'attendibilità del sistema SARI è irrilevante; la "contaminazione" del riconoscimento testimoniale viene prospettata in via ipotetica; la Corte di appello ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di resistenza, indifferentemente, come guidatore o come passeggero, in quanto ha ravvisato un concorso di entrambi nel reato sulla base di una valutazione complessiva dell'intera sequenza fattuale, e della commissione, anche da parte del passeggero, di condotte idonee ad agevolare o a rafforzare l'altrui proposito criminoso; Considerato quindi che non sussistono vizi suscettibili di riverberarsi anche sul reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MSezone vi i 1 2 AGO 2026 11 FUNZIONARI CP_.n17.1.APT'' Va!tmtina D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce travisamento delle risultanze processuali, erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del sistema di riconoscimento facciale c.d. S.A.R.I., è manifestamente infondato per la palese insussistenza dei vizi denunciati, in quanto: l'imputato è stato riconosciuto in dibattimento dal testimone di polizia giudiziaria come uno dei due autori della resistenza e come autore delle dichiarazioni false sulle proprie generalità, quindi l'attendibilità del sistema SARI è irrilevante; la "contaminazione" del riconoscimento testimoniale viene prospettata in via ipotetica; la Corte di appello ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di resistenza, indifferentemente, come guidatore o come passeggero, in quanto ha ravvisato un concorso di entrambi nel reato sulla base di una valutazione complessiva dell'intera sequenza fattuale, e della commissione, anche da parte del passeggero, di condotte idonee ad agevolare o a rafforzare l'altrui proposito criminoso; Considerato quindi che non sussistono vizi suscettibili di riverberarsi anche sul reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MSezone vi i 1 2 AGO 2026 11 FUNZIONARI CP_.n17.1.APT'' Va!tmtina D
Sentenza Cassazione n. 30965/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris