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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46334/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIidato avviso alle parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 03/12/2020, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Bari in data 07/11/2016, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di mesi sedici di reclusione ed euro 300 di multa in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità.

Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCEt LERA 17 lir 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIidato avviso alle parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 03/12/2020, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Bari in data 07/11/2016, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di mesi sedici di reclusione ed euro 300 di multa in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perchè proposto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCEt LERA 17 lir 202
Sentenza Cassazione n. 46334/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris