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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07835/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenza territoriale del giudice di primo grado, non è consentito in ragione della preclusione processuale di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.; che, invero, la richiesta di giudizio abbreviato preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice, con la conseguenza che, instaurato il rito abbreviato, l'incompetenza territoriale non può essere eccepita né rilevata d'ufficio, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale (cfr. Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790 - 01; si veda anche Sez.

U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, in motivazione, nonché Corte cost., sentt. n. 130 del 1995 e n. 349 del 2000); che, nella specie, essendo stato instaurato il giudizio abbreviato, la questione di incompetenza per territorio è oggetto di preclusione e non poteva essere riproposta in appello, né può essere reiterata in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenza territoriale del giudice di primo grado, non è consentito in ragione della preclusione processuale di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.; che, invero, la richiesta di giudizio abbreviato preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice, con la conseguenza che, instaurato il rito abbreviato, l'incompetenza territoriale non può essere eccepita né rilevata d'ufficio, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale (cfr. Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790 - 01; si veda anche Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, in motivazione, nonché Corte cost., sentt. n. 130 del 1995 e n. 349 del 2000); che, nella specie, essendo stato instaurato il giudizio abbreviato, la questione di incompetenza per territorio è oggetto di preclusione e non poteva essere riproposta in appello, né può essere reiterata in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 novembre
Sentenza Cassazione n. 07835/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris