CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 31510/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto che, oltre a doversi determinare il relativo termine in anni nove in ragione della contestata recidiva (come dallo stesso ricorrente ammesso), occorre computare il periodo di sospensione di 63 giorni, giusta richiesta di rinvio formulata dal difensore all'udienza del 23 marzo 2017 (rinviata all'udienza del 25 maggio 2017) per adesione all'astensione dalle udienze indetta dall'associazione di categoria, così facendo slittare la data dì perenzione della causa di estinzione del reato al 16 dicembre 2024, data successiva alla sentenza di secondo grado emessa il 25 ottobre 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/