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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 17803/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32367-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 359/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con sentenza nr. 359 del 23 aprile 2019, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il gravame dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda dì [OSCURATO:PERSONA] (libero professionista iscritto all'Albo degli avvocati di Agrigento ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 2010, e l'insussistenza del debito contributivo; ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura; ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA], cui ha opposto difese l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Ric. 2019 n. 32367 sez.

ML - ud. 15-02-2022 -2- in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis cod.proc.civ., del 17 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, unitamente alla memoria, la sentenza del Tribunale di Agrigento nr. 507 del 24 giugno 2020, passata in cosa giudicata; a seguito di ordinanza interlocutoria nr. 29119 del 2021, il ricorso è stato deciso in data odierna. [OSCURATO:PERSONA]: con l'indicata memoria difensiva, il ricorrente principale ha dedotto e dimostrato, producendo la relativa decisione, che, con sentenza nr. 507 del 24 giugno 2020, il Tribunale di Agrigento, pronunciando, tra le odierne parti processuali, sulla domanda di opposizione ad avviso di addebito, ha ordinato «la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente (id est: di [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] disposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2010 e dichiara(to) non dovuti i contributi pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] a tale titolo per il medesimo anno [...]»; non vi è dubbio che l'odierno giudizio -in cui anche si controverte dell'obbligo o meno di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 2010, e del versamento dei relativi contributivi- e quello in relazione al quale è intervenuta la pronuncia passata in cosa giudicata riguardano domande assolutamente sovrapponibili, sotto il profilo dei soggetti interessati, del petitum e della causa petendi; nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; la deducibilità del giudicato esterno -al pari della sua rilevabilità d'ufficio- come già osservato da questa Corte, costituisce garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive; né vi è ostacolo Ric. 2019 n. 32367 sez.

ML - ud. 15-02-2022 -3- nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso (in argomento, Cass., sez. Sez.un. nr . 13916 del 2006 e numerose successive: ex plurimis, Cass. nr. 8607 del 2017); l'esame del ricorso principale è quindi precluso dall'intervenuta formazione del giudicato sulla medesima domanda che, procurando l'improcedibilità della stessa, ex art. 382, comma 3, cod.proc.civ. impone la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello impugnata (Cass. nr. 19430 del 2021; Cass. nr.17387 del 2021; Cass. nr. 6762 del 2017; Cass. nr. 11219 del 2014); resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato; la definizione del giudizio in considerazione di una ragione sopravvenuta ed esterna rispetto alle originarie difese giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

PQM La Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Compensa per intero fra le parti le spese giudiziali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32367-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 359/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con sentenza nr. 359 del 23 aprile 2019, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il gravame dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda dì [OSCURATO:PERSONA] (libero professionista iscritto all'Albo degli avvocati di Agrigento ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 2010, e l'insussistenza del debito contributivo; ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura; ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA], cui ha opposto difese l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Ric. 2019 n. 32367 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis cod.proc.civ., del 17 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, unitamente alla memoria, la sentenza del Tribunale di Agrigento nr. 507 del 24 giugno 2020, passata in cosa giudicata; a seguito di ordinanza interlocutoria nr. 29119 del 2021, il ricorso è stato deciso in data odierna. [OSCURATO:PERSONA]: con l'indicata memoria difensiva, il ricorrente principale ha dedotto e dimostrato, producendo la relativa decisione, che, con sentenza nr. 507 del 24 giugno 2020, il Tribunale di Agrigento, pronunciando, tra le odierne parti processuali, sulla domanda di opposizione ad avviso di addebito, ha ordinato «la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente (id est: di [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] disposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2010 e dichiara(to) non dovuti i contributi pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] a tale titolo per il medesimo anno [...]»; non vi è dubbio che l'odierno giudizio -in cui anche si controverte dell'obbligo o meno di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 2010, e del versamento dei relativi contributivi- e quello in relazione al quale è intervenuta la pronuncia passata in cosa giudicata riguardano domande assolutamente sovrapponibili, sotto il profilo dei soggetti interessati, del petitum e della causa petendi; nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; la deducibilità del giudicato esterno -al pari della sua rilevabilità d'ufficio- come già osservato da questa Corte, costituisce garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive; né vi è ostacolo Ric. 2019 n. 32367 sez. ML - ud. 15-02-2022 -3- nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso (in argomento, Cass., sez. Sez.un. nr . 13916 del 2006 e numerose successive: ex plurimis, Cass. nr. 8607 del 2017); l'esame del ricorso principale è quindi precluso dall'intervenuta formazione del giudicato sulla medesima domanda che, procurando l'improcedibilità della stessa, ex art. 382, comma 3, cod.proc.civ. impone la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello impugnata (Cass. nr. 19430 del 2021; Cass. nr.17387 del 2021; Cass. nr. 6762 del 2017; Cass. nr. 11219 del 2014); resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato; la definizione del giudizio in considerazione di una ragione sopravvenuta ed esterna rispetto alle originarie difese giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. PQM La Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa per intero fra le parti le spese giudiziali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale d
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