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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07039/2026

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o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINE, sezione del riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del solo avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto distinti ricorsi per cassazione – in gran parte sovrapponibili tra loro – avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Udine ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che il 30/05/2025 aveva disposto il sequestro preventivo di una serie di oggetti e valori ivi analiticamente indicati.

Il predetto decreto di sequestro preventivo era stato emesso, peraltro, a seguito di altri provvedimenti, tra i quali un’ordinanza in data 22/3/2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ed il sequestro preventivo di alcuni immobili, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione per delinquere e per una serie di reati fine costituiti da rapine, furti e truffe.

In data 8/4/2025, in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza, erano state effettuate perquisizioni con conseguenti sequestri anche a carico di soggetti indagati ma non attinti da misure cautelari e, con un primo decreto in data 18/4/2025, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo impeditivo di orologi e banconote false, limitatamente ai sequestri eseguiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri indagati, rigettando nel resto la richiesta del pubblico ministero.

Con successivo decreto del 30/5/2025 il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo cd. impeditivo di banconote false, monete d’oro, orologi, autovetture ed impianti di videosorveglianza rinvenuti nella disponibilità degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di altri indagati), che hanno proposto istanze di riesame, rigettate dal provvedimento del Tribunale di Udine in data 01/07/2025, impugnato in questa sede.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un unico, articolato motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge, con riferimento all’art. 321 cod. proc. pen., nella parte in cui si sono riconosciuti i presupposti del sequestro impeditivo, e la mera apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità della res sequestrata, del periculum in mora e dell’attualità e proporzione della misura cautelare disposta.

3. Analogamente, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi di impugnazione (il primo con riferimento ai beni sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo con riferimento ai beni sequestrati alla [OSCURATO:PERSONA]), con ciascuno dei quali si deduce la violazione di legge, con riferimento all’art. 321 cod. proc. pen., nella parte in cui si sono riconosciuti i presupposti del sequestro impeditivo, e la mera apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità della res sequestrata, del periculum in mora e dell’attualità e proporzione della misura cautelare disposta. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti per motivi non consentiti.

Giova premettere che, per il disposto dell’art. 325 cod. proc. pen. e, conseguentemente, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01, conf.

S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 , Rv. 269656-01).

2. I motivi posti a fondamento dei ricorsi, invece, si risolvono in mere critiche alla motivazione del provvedimento impugnato, che non può in alcun modo ritenersi meramente apparente, il quanto il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto del contesto criminoso che ha portato al sequestro delle vetture, orologi preziosi, monete d’oro ed impianti di videosorveglianza oggetto della richiesta di riesame, evidenziando gli elementi che hanno portato a riconoscere la presenza di un gruppo organizzato di soggetti, legati anche da vincoli di parentela, dediti alla commissione di un numero indefinito di reati, con modalità analoghe e ruoli talvolta interscambiabili.

In questo contesto, una pluralità di provvedimenti, anche di natura cautelare personale, hanno attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (destinatario del sequestro di banconote contraffatte, di monete del tipo sterline e di un impianto di videosorveglianza) un ruolo di vertice nell’associazione, con funzioni di raccordo e coordinamento, ritenute confermate anche dalla circostanza che, spesso, dopo la consumazione dei reati fine, gli indagati sono risultati convergere presso la sua residenza.

Insieme al predetto, tra gli altri, anche [OSCURATO:PERSONA] (destinatario del sequestro di orologi Rolex e di un impianto di videosorveglianza) è stato ritenuto partecipe del sodalizio, anche se non raggiunto da misure cautelari personali per difetto di attualità delle esigenze cautelari, atteso anche che una detenzione per altra causa ne avrebbe interrotto la consumazione di reati fine, mentre il giudice per le indagini preliminari ha escluso l’attualità di esigenze cautelari in relazione alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], compagna di quest’ultimo (destinataria del sequestro di un’autovettura Mercedes GLC), sul rilievo che avrebbe preso parte solo a due reati scopo dell’associazione, peraltro con ruoli secondari.

3. Dal percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata emerge che tutti i beni sequestrati sono stati ritenuti ragionevolmente strumentali o, comunque, pertinenti all’attività dell’organizzazione, finalizzata alla realizzazione di reati per la cui commissione occorreva dimostrare un’opulenza indispensabile per conquistare la fiducia delle vittime.

Gli impianti di videosorveglianza risultavano funzionali a riprendere quanto accadeva nell’abitazione dei ricorrenti, così da controllare i movimenti delle persone offese che vi accedevano e da avere immagini da utilizzare, anche per intimorirle, ed il sequestro del denaro falso è giustificato proprio da tale natura, mentre il sequestro delle sterline è giustificato dal rilievo che alcuni dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] vertevano proprio su una simulata vendita di sterline, esibite alle vittime.

Gli altri beni sequestrati sono di lusso e, quindi, certamente idonei ad essere utilizzati nel sistema truffaldino ideato e posto in essere dall’organizzazione, come già accaduto per gli orologi Rolex, utilizzati per carpire la buona fede delle vittime o anche per offrirli in vendita, e l’ordinanza impugnata ha dato conto della pertinenzialità anche delle autovetture che non risultano essere state già utilizzate per reati fine contestati, ma che per la loro tipologia (Porsche, Mercedes, ecc.) risultano a disposizione del sodalizio, in quanto funzionali alle finalità di questo perché dalle caratteristiche corrispondenti a quelle già impiegate per il compimento di attività illecite.

Il Tribunale del riesame, infine, ha ripetutamente sottolineato che l’organizzazione commetteva reati per la cui commissione era necessario dimostrare un’opulenza indispensabile per conquistare la fiducia delle vittime, sicché anche i beni di lusso sequestrati sono stati ritenuti idonei ad essere utilizzati nel sistema truffaldino ideato e posto in essere dal sodalizio.

Da qui l’attualità del periculum in mora, anche alla luce del rilievo che l’attività dell’organizzazione, operativa da anni, non si era mai interrotta nonostante le numerose denunce, condanne ed anche carcerazioni subìte da alcuni dei suoi partecipanti.

Anche con riferimento al requisito della proporzionalità, il Tribunale ha adeguatamente argomentato il percorso logico che lo ha indotto ad affermarne la sussistenza, evidenziando come siano stati sequestrati solo i beni “appartenenti alle categorie in concreto utilizzate per la commissione dei reati”, dal valore elevato ma proporzionato ai profitti dei delitti commessi, stimati in almeno 500.000 euro, argomento che non consente in alcun modo di ritenere la motivazione meramente apparente.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M Dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINE, sezione del riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del solo avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto distinti ricorsi per cassazione – in gran parte sovrapponibili tra loro – avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Udine ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che il 30/05/2025 aveva disposto il sequestro preventivo di una serie di oggetti e valori ivi analiticamente indicati. Il predetto decreto di sequestro preventivo era stato emesso, peraltro, a seguito di altri provvedimenti, tra i quali un’ordinanza in data 22/3/2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ed il sequestro preventivo di alcuni immobili, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione per delinquere e per una serie di reati fine costituiti da rapine, furti e truffe. In data 8/4/2025, in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza, erano state effettuate perquisizioni con conseguenti sequestri anche a carico di soggetti indagati ma non attinti da misure cautelari e, con un primo decreto in data 18/4/2025, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo impeditivo di orologi e banconote false, limitatamente ai sequestri eseguiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri indagati, rigettando nel resto la richiesta del pubblico ministero. Con successivo decreto del 30/5/2025 il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo cd. impeditivo di banconote false, monete d’oro, orologi, autovetture ed impianti di videosorveglianza rinvenuti nella disponibilità degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di altri indagati), che hanno proposto istanze di riesame, rigettate dal provvedimento del Tribunale di Udine in data 01/07/2025, impugnato in questa sede. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un unico, articolato motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge, con riferimento all’art. 321 cod. proc. pen., nella parte in cui si sono riconosciuti i presupposti del sequestro impeditivo, e la mera apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità della res sequestrata, del periculum in mora e dell’attualità e proporzione della misura cautelare disposta. 3. Analogamente, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi di impugnazione (il primo con riferimento ai beni sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo con riferimento ai beni sequestrati alla [OSCURATO:PERSONA]), con ciascuno dei quali si deduce la violazione di legge, con riferimento all’art. 321 cod. proc. pen., nella parte in cui si sono riconosciuti i presupposti del sequestro impeditivo, e la mera apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità della res sequestrata, del periculum in mora e dell’attualità e proporzione della misura cautelare disposta. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti per motivi non consentiti. Giova premettere che, per il disposto dell’art. 325 cod. proc. pen. e, conseguentemente, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01, conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 , Rv. 269656-01). 2. I motivi posti a fondamento dei ricorsi, invece, si risolvono in mere critiche alla motivazione del provvedimento impugnato, che non può in alcun modo ritenersi meramente apparente, il quanto il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto del contesto criminoso che ha portato al sequestro delle vetture, orologi preziosi, monete d’oro ed impianti di videosorveglianza oggetto della richiesta di riesame, evidenziando gli elementi che hanno portato a riconoscere la presenza di un gruppo organizzato di soggetti, legati anche da vincoli di parentela, dediti alla commissione di un numero indefinito di reati, con modalità analoghe e ruoli talvolta interscambiabili. In questo contesto, una pluralità di provvedimenti, anche di natura cautelare personale, hanno attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (destinatario del sequestro di banconote contraffatte, di monete del tipo sterline e di un impianto di videosorveglianza) un ruolo di vertice nell’associazione, con funzioni di raccordo e coordinamento, ritenute confermate anche dalla circostanza che, spesso, dopo la consumazione dei reati fine, gli indagati sono risultati convergere presso la sua residenza. Insieme al predetto, tra gli altri, anche [OSCURATO:PERSONA] (destinatario del sequestro di orologi Rolex e di un impianto di videosorveglianza) è stato ritenuto partecipe del sodalizio, anche se non raggiunto da misure cautelari personali per difetto di attualità delle esigenze cautelari, atteso anche che una detenzione per altra causa ne avrebbe interrotto la consumazione di reati fine, mentre il giudice per le indagini preliminari ha escluso l’attualità di esigenze cautelari in relazione alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], compagna di quest’ultimo (destinataria del sequestro di un’autovettura Mercedes GLC), sul rilievo che avrebbe preso parte solo a due reati scopo dell’associazione, peraltro con ruoli secondari. 3. Dal percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata emerge che tutti i beni sequestrati sono stati ritenuti ragionevolmente strumentali o, comunque, pertinenti all’attività dell’organizzazione, finalizzata alla realizzazione di reati per la cui commissione occorreva dimostrare un’opulenza indispensabile per conquistare la fiducia delle vittime. Gli impianti di videosorveglianza risultavano funzionali a riprendere quanto accadeva nell’abitazione dei ricorrenti, così da controllare i movimenti delle persone offese che vi accedevano e da avere immagini da utilizzare, anche per intimorirle, ed il sequestro del denaro falso è giustificato proprio da tale natura, mentre il sequestro delle sterline è giustificato dal rilievo che alcuni dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] vertevano proprio su una simulata vendita di sterline, esibite alle vittime. Gli altri beni sequestrati sono di lusso e, quindi, certamente idonei ad essere utilizzati nel sistema truffaldino ideato e posto in essere dall’organizzazione, come già accaduto per gli orologi Rolex, utilizzati per carpire la buona fede delle vittime o anche per offrirli in vendita, e l’ordinanza impugnata ha dato conto della pertinenzialità anche delle autovetture che non risultano essere state già utilizzate per reati fine contestati, ma che per la loro tipologia (Porsche, Mercedes, ecc.) risultano a disposizione del sodalizio, in quanto funzionali alle finalità di questo perché dalle caratteristiche corrispondenti a quelle già impiegate per il compimento di attività illecite. Il Tribunale del riesame, infine, ha ripetutamente sottolineato che l’organizzazione commetteva reati per la cui commissione era necessario dimostrare un’opulenza indispensabile per conquistare la fiducia delle vittime, sicché anche i beni di lusso sequestrati sono stati ritenuti idonei ad essere utilizzati nel sistema truffaldino ideato e posto in essere dal sodalizio. Da qui l’attualità del periculum in mora, anche alla luce del rilievo che l’attività dell’organizzazione, operativa da anni, non si era mai interrotta nonostante le numerose denunce, condanne ed anche carcerazioni subìte da alcuni dei suoi partecipanti. Anche con riferimento al requisito della proporzionalità, il Tribunale ha adeguatamente argomentato il percorso logico che lo ha indotto ad affermarne la sussistenza, evidenziando come siano stati sequestrati solo i beni “appartenenti alle categorie in concreto utilizzate per la commissione dei reati”, dal valore elevato ma proporzionato ai profitti dei delitti commessi, stimati in almeno 500.000 euro, argomento che non consente in alcun modo di ritenere la motivazione meramente apparente. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dich