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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 1970

Cassazione n. 06340/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1970 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile prospettando, invero, esclusivamente censure di merito, che non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità perché propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti, oltre a risultare generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la confutazione svolta dalla Corte territoriale delle analoghe doglianze svolte con il gravame di merito.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in Ro a il 12/1/2022 onsigl re nsore Il PrgsiFte pAca. < a DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1970 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile prospettando, invero, esclusivamente censure di merito, che non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità perché propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti, oltre a risultare generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la confutazione svolta dalla Corte territoriale delle analoghe doglianze svolte con il gravame di merito. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro a il 12/1/2022 onsigl re nsore Il PrgsiFte pAca. < a DEPOSITAT
Sentenza Cassazione n. 06340/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris