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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 luglio 2026

Cassazione n. 23498/2026

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presentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciarrocca-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 109/2021depositata il 03/02/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/20261.

Con sentenza del 22/10/2016 il Tribunale di Fermo, in accoglimentodella domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito, breviter, “Fallimento”), revocava, ex art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., l’atto di transazione stipulato tra la predetta società in bonis eAntress [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, breviter, “Antress”) in prossimità delfallimento della prima, che prevedeva l’incasso da parte della società poifallita della somma di € 50.000,00 con rinuncia al proprio residuo creditodi € 40.568,12 nei confronti della seconda e, per l’effetto, condannavaquest’ultima a pagare, in favore del Fallimento, “la somma di € 40.568,12,oltre agli interessi legali”.2.

La Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame di Antress sullabase delle seguenti argomentazioni: i) il Fallimento non si era limitato soloa chiedere la revoca della transazione, ma aveva anche domandato lacondanna di Antress alla differenza tra il credito complessivo oggetto ditransazione e quanto versato dalla società in bonis in esecuzionedell’accordo; ii) il credito complessivo vantato da quest’ultima neiconfronti di Antress, per come accertato dal giudice di prime cure, trovavafondamento nelle forniture di calzature non pagate ed era dimostrato dallefatture commerciali prodotte dalla procedura, valutabili, nei rapporti traimprenditori, come prova a favore del soggetto da cui provenivano; iii)non emergevano in alcun modo forme di inadempimento, sotto il profilodi mancata consegna della merce o non corrispondenza tra la merceconsegnata e quella pattuita; iv) non poteva eccepirsi la compensazionedei crediti, in quanto quello della ricorrente era oggetto di contestazionegiudiziale; v) andava disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’azioneper carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) alla luce della accertataesistenza, nella sua interezza, del credito della procedura nei confronti diAntress.Numero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/20263.

Antress ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidatosette motivi; il Fallimento non si è costituito con controricorso ma hasvolto le proprie difese depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile, e quindi non esaminabilenel suo contenuto, l’atto difensivo denominato “note illustrative perl’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (da qualificarsi come memoria ex art. 380-bis1c.p.c.) depositato dal Fallimento in prossimità dell’adunanza camerale, manon preceduto da controricorso.La sanzione processuale dell’inammissibilità si ricava dalla lettura dell’art.370, comma 1, c.p.c. che, nella versione applicabile ratione temporis allapresente controversia, recita «la parte contro la quale il ricorso è diretto,se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da notificarsi alricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del terminestabilito per il deposito del ricorso.

In mancanza di tale notificazione, essanon può presentare memorie ma soltanto partecipare alla discussioneorale» (cfr. sul punto Cass. 24835/2017, Cass. 23921/2020).2.

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24Cost., 2697 c.c., 101 e 163, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e/o 4, c.p.c. per non avere la Corte distrettuale sanzionatola mancata individuazione e prova da parte del Fallimento dei fatti checostituivano il fondamento del credito: in particolare quest’ultimo avrebbedovuto rappresentare a quali specifiche fatture e forniture il residuocredito di € 40.568,12 era riferito.

Solo con la prima memoria ex art. 183,comma 6, c.p.c. il Fallimento elencava una serie di fatture emesse nel2008 (per un totale di € 192.711,42) e nel 2009 (per un totale di €200.839,86), ma in quegli anni erano state emesse fatture per un totale di€ 393.551,28 e il Fallimento non aveva indicato quali erano state saldate eNumero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/2026quali rappresentavano la fornitura fonte del credito; ciò avrebbe impeditoad Antress di difendersi.3.

Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2709, 2710 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto provato ilcredito del Fallimento attraverso la produzione delle fatture, quandoinvece tale documentazione non assumeva alcuna valenza probatoria afavore della curatela, ed in ogni caso non erano state prodotte le fatturerelative all’anno 2008.4.

Il terzo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e/o n. 4, c.p.c.);in via subordinata: omessa e/o apparente motivazione in violazione e/ocon falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2 n.4, c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.); ancora in viasubordinata: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): in buona sostanza la Corte d’appello,a dire della ricorrente, non si sarebbe pronunciata sul fatto, dedottodall’appellante nelle proprie difese, che erano state prodotte le fattureemesse nel 2009, con allegati documenti di trasporto, che non risultavanofirmati dal destinatario, eccetto il solo documento di trasporto del11.2.2009, di cui Antress aveva prontamente disconosciuto la firma con laterza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nella quale aveva purededotto l’illeggibilità e la mancanza di data certa dei documenti prodotti“ex adverso”, denunciata come vizio di omessa pronuncia o esame di fattostorico o motivazione mancante e/o apparente.5.

I motivi, suscettibili di esame congiunto stante la loro intimaconnessione, in quanto tutti vertenti sull’asserito difetto della prova delcredito, sono infondati.5.1.

L’impugnata sentenza ha affermato che il complessivo credito di €90.568,12 vantato da Effe di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diNumero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/2026Antress, a titolo di saldo finale di una serie di forniture di calzature, erastato indicato nell’atto transattivo che prevedeva l’immediato versamentodella somma di € 50.000,00 e la rinuncia dell’odierna ricorrente al residuocredito di € 40.568,12.5.2.

Si tratta di un accertamento non oggetto di contestazione.Ne consegue che, a monte delle previsioni pattizie di reciprocheconcessioni, vi è un implicito riconoscimento del debito complessivo daparte di Antress che, in base ai noti principi dell’astrazione processuale,sanciti dall’art 1988 c.c., comporta l’inversione dell’onere della provagravando, quindi, sul debitore la prova dell’assenza del rapportofondamentale.6.

Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1363, 1367, 1460, 1495 e 2735 c.c. (in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.): si sostiene che la Corte territoriale non avrebbecorrettamente applicato i principi di ripartizione degli oneri probatori intema di esecuzione delle prestazioni contrattuali: a fronte dell’allegazionedell’eccezione di inadempimento per omessa consegna della merce di cuialle fatture e per la presenza di vizi e difetti (fatti ammessi dalla societàfallita anche in sede di transazione) sarebbe stato onere del creditore-fornitore offrire prova del proprio esatto adempimento.7.

Il quinto motivo di ricorso oppone omessa e/o apparente motivazione inviolazione e/o con falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132,comma 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e/oomesso esame di fatti decisivi per il giudizio (in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.) per avere la Corte distrettuale rigettato – percarenza di prova dell’inadempimento – l’eccezione ex art. 1460 c.c.formula da Antress, senza aver esaminato i documenti prodotti e le proveorali dedotte dalla odierna ricorrente, e con una motivazione al di sotto delminimo costituzionale.Numero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/20268.

I motivi sopra enunciati, anch’essi da trattare unitariamente, sonofondati per quanto di ragione.8.1.

Risulta che la res dubia dedotta nell’atto di transazione èrappresentata proprio dalle doglianze mosse dalla parte in favore dellaquale erano state effettuale le forniture delle calzature circa i vizi e i difettirelativi ai prodotti calzaturieri forniti dalla società fallita.8.2.

La stessa Corte d’appello, infatti, ha dato atto dell’allegazione daparte della ricorrente della mancata esecuzione di talune prestazione e/odei vizi e difetti delle calzature: di ciò Antress ha fornito riscontro nellacorrispondenza riportata nel corpo del motivo e nel preambolo dell’attotransattivo (“[OSCURATO:PERSONA] [precedente denominazione di Antress]lamenta il mancato rispetto dei tempi delle forniture, nonché svariati vizinelle calzature fornite, ed, infine la mancata consegna di una notevolequantità di scarpe ordinate, e che tutto ciò avrebbe determinato il prodursidi ingenti danni”) il cui testo è stato trascritto nel ricorso.8.3.

A fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla debitriceconvenuta, incombeva al Fallimento, che agendo in revocatoria dell’attotransattivo assumeva la sussistenza e l’esigibilità dell’intero creditorisultante dalla transazione ed oggetto di decurtazione, l’onere della provadell’esatto adempimento di tutte le forniture, secondo il consolidatoorientamento giurisprudenziale formatosi sulla distribuzione del caricoprobatorio in punto di esecuzione del contratto (cfr. tra le tante Cass. Sez.U, 13533/2001; Cass. Sez. 1, 34341/2024).8.4.

L’impugnata sentenza non ha ben governato i suesposti principi, dalmomento che ha imputato all’eccipente Antress di non aver dimostratol’inadempimento, ritenendo non sufficiente la dichiarazione di scienza,contenuta nella premessa della transazione, circa l’inadempimento dellasocietà, qualificata come “clausola di stile”.9.

Il sesto motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o n. 4, c.p.c.),Numero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/2026per non avere la Corte d’appello rilevato la carenza di interesse ad agiredella curatela dal momento che, in mancanza di esigibilità del credito,l’accoglimento della revocatoria comportava quale effetto pregiudizievoleper la massa dei creditori quello di restituire alla ricorrente la somma di €50.000,00 in esecuzione dell’accordo transattivo.10.

Il settimo motivo di ricorso ipotizza violazione e/o falsa applicazionedell’art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) per avere la Corte territoriale, nel ritenere erroneamente provatol’intero credito indicato nella transazione, malamente ritenuto integratal’ipotesi di revocatoria fallimentare per sproporzione delle rispettiveprestazioni.11.

Entrambe le censure rimangono assorbite dall’accoglimento del quartoe del quinto motivo.12.

In conclusione, accolti il quarto e quinto motivo, l’impugnata sentenzava cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversacomposizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anchealla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, rigettati i motiviprimo, secondo e terzo ed assorbiti il sesto e settimo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corted’Appello di Ancona, cui demanda anche la regolamentazione delle spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciarrocca-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 109/2021depositata il 03/02/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/20261. Con sentenza del 22/10/2016 il Tribunale di Fermo, in accoglimentodella domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito, breviter, “Fallimento”), revocava, ex art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., l’atto di transazione stipulato tra la predetta società in bonis eAntress [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, breviter, “Antress”) in prossimità delfallimento della prima, che prevedeva l’incasso da parte della società poifallita della somma di € 50.000,00 con rinuncia al proprio residuo creditodi € 40.568,12 nei confronti della seconda e, per l’effetto, condannavaquest’ultima a pagare, in favore del Fallimento, “la somma di € 40.568,12,oltre agli interessi legali”.2. La Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame di Antress sullabase delle seguenti argomentazioni: i) il Fallimento non si era limitato soloa chiedere la revoca della transazione, ma aveva anche domandato lacondanna di Antress alla differenza tra il credito complessivo oggetto ditransazione e quanto versato dalla società in bonis in esecuzionedell’accordo; ii) il credito complessivo vantato da quest’ultima neiconfronti di Antress, per come accertato dal giudice di prime cure, trovavafondamento nelle forniture di calzature non pagate ed era dimostrato dallefatture commerciali prodotte dalla procedura, valutabili, nei rapporti traimprenditori, come prova a favore del soggetto da cui provenivano; iii)non emergevano in alcun modo forme di inadempimento, sotto il profilodi mancata consegna della merce o non corrispondenza tra la merceconsegnata e quella pattuita; iv) non poteva eccepirsi la compensazionedei crediti, in quanto quello della ricorrente era oggetto di contestazionegiudiziale; v) andava disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’azioneper carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) alla luce della accertataesistenza, nella sua interezza, del credito della procedura nei confronti diAntress.Numero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/20263. Antress ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidatosette motivi; il Fallimento non si è costituito con controricorso ma hasvolto le proprie difese depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile, e quindi non esaminabilenel suo contenuto, l’atto difensivo denominato “note illustrative perl’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (da qualificarsi come memoria ex art. 380-bis1c.p.c.) depositato dal Fallimento in prossimità dell’adunanza camerale, manon preceduto da controricorso.La sanzione processuale dell’inammissibilità si ricava dalla lettura dell’art.370, comma 1, c.p.c. che, nella versione applicabile ratione temporis allapresente controversia, recita «la parte contro la quale il ricorso è diretto,se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da notificarsi alricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del terminestabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essanon può presentare memorie ma soltanto partecipare alla discussioneorale» (cfr. sul punto Cass. 24835/2017, Cass. 23921/2020).2. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24Cost., 2697 c.c., 101 e 163, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e/o 4, c.p.c. per non avere la Corte distrettuale sanzionatola mancata individuazione e prova da parte del Fallimento dei fatti checostituivano il fondamento del credito: in particolare quest’ultimo avrebbedovuto rappresentare a quali specifiche fatture e forniture il residuocredito di € 40.568,12 era riferito. Solo con la prima memoria ex art. 183,comma 6, c.p.c. il Fallimento elencava una serie di fatture emesse nel2008 (per un totale di € 192.711,42) e nel 2009 (per un totale di €200.839,86), ma in quegli anni erano state emesse fatture per un totale di€ 393.551,28 e il Fallimento non aveva indicato quali erano state saldate eNumero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/2026quali rappresentavano la fornitura fonte del credito; ciò avrebbe impeditoad Antress di difendersi.3. Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2709, 2710 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto provato ilcredito del Fallimento attraverso la produzione delle fatture, quandoinvece tale documentazione non assumeva alcuna valenza probatoria afavore della curatela, ed in ogni caso non erano state prodotte le fatturerelative all’anno 2008.4. Il terzo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e/o n. 4, c.p.c.);in via subordinata: omessa e/o apparente motivazione in violazione e/ocon falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2 n.4, c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.); ancora in viasubordinata: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): in buona sostanza la Corte d’appello,a dire della ricorrente, non si sarebbe pronunciata sul fatto, dedottodall’appellante nelle proprie difese, che erano state prodotte le fattureemesse nel 2009, con allegati documenti di trasporto, che non risultavanofirmati dal destinatario, eccetto il solo documento di trasporto del11.2.2009, di cui Antress aveva prontamente disconosciuto la firma con laterza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nella quale aveva purededotto l’illeggibilità e la mancanza di data certa dei documenti prodotti“ex adverso”, denunciata come vizio di omessa pronuncia o esame di fattostorico o motivazione mancante e/o apparente.5. I motivi, suscettibili di esame congiunto stante la loro intimaconnessione, in quanto tutti vertenti sull’asserito difetto della prova delcredito, sono infondati.5.1. L’impugnata sentenza ha affermato che il complessivo credito di €90.568,12 vantato da Effe di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diNumero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/2026Antress, a titolo di saldo finale di una serie di forniture di calzature, erastato indicato nell’atto transattivo che prevedeva l’immediato versamentodella somma di € 50.000,00 e la rinuncia dell’odierna ricorrente al residuocredito di € 40.568,12.5.2. Si tratta di un accertamento non oggetto di contestazione.Ne consegue che, a monte delle previsioni pattizie di reciprocheconcessioni, vi è un implicito riconoscimento del debito complessivo daparte di Antress che, in base ai noti principi dell’astrazione processuale,sanciti dall’art 1988 c.c., comporta l’inversione dell’onere della provagravando, quindi, sul debitore la prova dell’assenza del rapportofondamentale.6. Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1363, 1367, 1460, 1495 e 2735 c.c. (in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.): si sostiene che la Corte territoriale non avrebbecorrettamente applicato i principi di ripartizione degli oneri probatori intema di esecuzione delle prestazioni contrattuali: a fronte dell’allegazionedell’eccezione di inadempimento per omessa consegna della merce di cuialle fatture e per la presenza di vizi e difetti (fatti ammessi dalla societàfallita anche in sede di transazione) sarebbe stato onere del creditore-fornitore offrire prova del proprio esatto adempimento.7. Il quinto motivo di ricorso oppone omessa e/o apparente motivazione inviolazione e/o con falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132,comma 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e/oomesso esame di fatti decisivi per il giudizio (in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.) per avere la Corte distrettuale rigettato – percarenza di prova dell’inadempimento – l’eccezione ex art. 1460 c.c.formula da Antress, senza aver esaminato i documenti prodotti e le proveorali dedotte dalla odierna ricorrente, e con una motivazione al di sotto delminimo costituzionale.Numero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/20268. I motivi sopra enunciati, anch’essi da trattare unitariamente, sonofondati per quanto di ragione.8.1. Risulta che la res dubia dedotta nell’atto di transazione èrappresentata proprio dalle doglianze mosse dalla parte in favore dellaquale erano state effettuale le forniture delle calzature circa i vizi e i difettirelativi ai prodotti calzaturieri forniti dalla società fallita.8.2. La stessa Corte d’appello, infatti, ha dato atto dell’allegazione daparte della ricorrente della mancata esecuzione di talune prestazione e/odei vizi e difetti delle calzature: di ciò Antress ha fornito riscontro nellacorrispondenza riportata nel corpo del motivo e nel preambolo dell’attotransattivo (“[OSCURATO:PERSONA] [precedente denominazione di Antress]lamenta il mancato rispetto dei tempi delle forniture, nonché svariati vizinelle calzature fornite, ed, infine la mancata consegna di una notevolequantità di scarpe ordinate, e che tutto ciò avrebbe determinato il prodursidi ingenti danni”) il cui testo è stato trascritto nel ricorso.8.3. A fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla debitriceconvenuta, incombeva al Fallimento, che agendo in revocatoria dell’attotransattivo assumeva la sussistenza e l’esigibilità dell’intero creditorisultante dalla transazione ed oggetto di decurtazione, l’onere della provadell’esatto adempimento di tutte le forniture, secondo il consolidatoorientamento giurisprudenziale formatosi sulla distribuzione del caricoprobatorio in punto di esecuzione del contratto (cfr. tra le tante Cass. Sez.U, 13533/2001; Cass. Sez. 1, 34341/2024).8.4. L’impugnata sentenza non ha ben governato i suesposti principi, dalmomento che ha imputato all’eccipente Antress di non aver dimostratol’inadempimento, ritenendo non sufficiente la dichiarazione di scienza,contenuta nella premessa della transazione, circa l’inadempimento dellasocietà, qualificata come “clausola di stile”.9. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o n. 4, c.p.c.),Numero registro generale 22745/2021Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23498/2026Data pubblicazione 18/07/2026per non avere la Corte d’appello rilevato la carenza di interesse ad agiredella curatela dal momento che, in mancanza di esigibilità del credito,l’accoglimento della revocatoria comportava quale effetto pregiudizievoleper la massa dei creditori quello di restituire alla ricorrente la somma di €50.000,00 in esecuzione dell’accordo transattivo.10. Il settimo motivo di ricorso ipotizza violazione e/o falsa applicazionedell’art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) per avere la Corte territoriale, nel ritenere erroneamente provatol’intero credito indicato nella transazione, malamente ritenuto integratal’ipotesi di revocatoria fallimentare per sproporzione delle rispettiveprestazioni.11. Entrambe le censure rimangono assorbite dall’accoglimento del quartoe del quinto motivo.12. In conclusione, accolti il quarto e quinto motivo, l’impugnata sentenzava cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversacomposizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anchealla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, rigettati i motiviprimo, secondo e terzo ed assorbiti il sesto e settimo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corted’Appello di Ancona, cui demanda anche la regolamentazione delle spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vella