CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18847/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/05/1980avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenzalimitatamente al capo 4) dell’imputazione e dichiararsi inammissibile nel restoi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessadal Gup presso il Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen. contestato al capo 7) per difetto di querela e ha rideterminato la pena neisuoi confronti per i restanti reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309contestati ai capi 2), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22),23), 24 bis) e di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 4) inanni 5, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 24.0000 di multa. Con la stessasentenza la Corte di appello ha confermato la condanna [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 contestati ai capi 12), 14), 15),17) e 19) alla pena di anni 4 mesi 5 e giorni 10 di reclusione e euro 19.600 dimulta.2. Avverso la sentenza, i su indicati imputati hanno proposto ricorso,ciascuno a mezzo del proprio difensore.2.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.2.1.1. Con il primo, ha dedotto la violazione dell’art. 157 c.p. per avere laCorte di Appello omesso di dichiarare la prescrizione dei reati di cui al capo 2) eal capo 4) riqualificati come delitto di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90maturata rispettivamente in data 30.9.2024 e in data 1.10.2024, ovvero primadella pronuncia della sentenza di secondo grado.2.1.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazionealla affermazione della penale responsabilità per tutti i reati ascrittigli.Con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 4) il ricorrente lamenta che la Corted’appello, dopo che la difesa aveva rilevato come dalle intercettazioni telefonicheemergesse l’assenza di efficacia drogante della sostanza ceduta, sicché ricorreval’ipotesi del reato impossibile, abbia omesso ogni motivazione sul punto.Con riguardo ai reati di cui ai capi 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),20), 21), 22), 23), il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità erga omnes delledichiarazioni rese dai soggetti acquirenti della sostanza stupefacente. Secondo ildifensore avrebbero dovuto essere sentiti come indagati, in quanto non potevaescludersi che la droga da costoro acquistata fosse destinata alla vendita.Con riguardo ai reati di cui capi 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),20), 21), 22), 23) e 24 bis), il ricorrente deduce la violazione legge per avereomesso la Corte di derubricare tali reati nella fattispecie di cui all’art. 73 comma5 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello avrebbe escluso l’ipotesi lieve,valorizzando il sequestro di 65 grammi di cocaina effettuato nei confronti diSimona [OSCURATO:PERSONA], altra imputata nel medesimo procedimento (non ricorrente) eil sequestro di 341 grammi di cocaina presso il Bar del [OSCURATO:PERSONA], senza tenere contoche nessuna contestazione a [OSCURATO:PERSONA] era stata mossa in relazione a talisequestri.Inoltre, con riguardo al reato di cui capo 20), la Corte avrebbe omesso dimotivare in ordine alla richiesta di improcedibilità, ex art. 649 cod. proc. pen.,per essere stato tale reato oggetto di un precedente giudizio conclusosi con lasentenza di condanna del Gup del Tribunale di Catanzaro del 26 maggio 2021.Con riguardo al reato di cui al capo 24 bis) il ricorrente lamenta che la provasarebbe stata desunta da una intercettazione dal significato equivoco.2.2 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.2.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e vizio dimotivazione per non avere la Corte di appello riqualificato i reati ascritti nell’ipotesidi cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e per non avere riconosciuto lacircostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.Sotto il primo profilo, il difensore sottolinea che i fatti descritti nelleimputazioni sono relativi a cessioni di quantitativi minimi di sostanza stupefacente,che il mancato accertamento del principio attivo della sostanza ceduta, per ilprincipio del favor rei, deve risolversi a favore dell’imputato e che la reiterazionenel tempo di una pluralità di condotte di cessione di sostanze stupefacenti non èostativa al riconoscimento del fatto di lieve entità. Le indagini avevanodocumentato che l’attività di spaccio veniva gestita da [OSCURATO:PERSONA], proprietario delbar del [OSCURATO:PERSONA], il quale, talvolta, al fine di procedere a singole cessioni o perriscuotere i pagamenti della droga venduta, si avvaleva del contributo di Tropeae degli altri dipendenti del bar.Sotto il secondo profilo, il difensore evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolomarginale e aveva sempre agito solo in quanto dipendente di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque,spinto dal rapporto di subordinazione.2.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazioneagli articoli 132 e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione altrattamento sanzionatorio. Secondo il difensore, in ragione del ridotto apportocausale di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dei reati, la pena sarebbe eccessiva; in ognicaso i giudici in maniera immotivata avrebbero parificato il suo trattamento aquello di [OSCURATO:PERSONA], cui erano state contestate un numero ben maggiore dicondotte.3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinviodell’impugnata sentenza limitatamente al capo 4) dell’imputazione e dichiararsiinammissibile nel resto i ricorsiCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto alla mancata declaratoria diprescrizione del reato di cui al capo 4) e quanto alla mancata valutazione del bisin idem in relazione al reato di cui al capo 20) e deve essere rigettato nel resto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere, nel complesso, rigettato.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1.Il primo motivo, come detto, è fondato in relazione alla mancatadeclaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 4). In ordine a tale reato ilgiudice di primo grado aveva pronunciato condanna, previa riqualificazione dellafattispecie di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 in quella di cui all’art. 73comma 4 d.P.R. n. 309/90. Stante la data del commesso reato, 1 aprile 2017, iltermine massimo di prescrizione, pari ad anni 7 e mesi 6, in assenza di periodi disospensione, è decorso l’1 ottobre 2024, ovvero prima della pronuncia dellasentenza di secondo grado, intervenuta il 24 novembre 2025.In ordine al reato di cui al capo 2), invece, relativo alla cessione a EleonoraPaone di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina il30 marzo 2017, non è intervenuta alcuna riqualificazione, in quanto, secondo ilGup, il tenore dei dialoghi intercettati aveva consentito di ritenere provato che lasostanza ceduta fosse effettivamente cocaina. Ne consegue che il termine diprescrizione pari al massimo della pena prevista per il reato di cui all’art. 73comma 1 d.P.R. n. 309/90 (20 anni), non è decorso.2.2. Il secondo motivo, nel complesso, è infondato.2.2.1. Quanto alla mancata configurazione del reato impossibile in ordinealla fattispecie di cui al capo 2), si osserva che, in linea generale, nel caso incui si accerti che la sostanza non abbia alcun effetto drogante, essa non puòconsiderarsi "stupefacente", sicché il fatto (detenzione e cessione) noncostituisce reato, ricorrendo l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità delmezzo ex art. 49 cod. pen. (Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 09/02/2016,Rv. 265642 – 01; Sez. 6, n. 12444 del 15/05/1990, Rv. 185343 – 01). Nel caso inesame la Corte di appello ha rilevato che la sostanza stupefacente sequestratanel corso delle indagini (in particolare il quantitativo di 341 grammi di cocainasequestrati all’interno del Bar del [OSCURATO:PERSONA] gestito da [OSCURATO:PERSONA] il 9 maggio 2017) erarisultata contenere una percentuale elevata di principio attivo e che anche ledichiarazioni dei clienti non avevano fatto cenno alcuno alla totale assenza diefficacia drogante della droga acquistata.Il ricorrente si è limitato a reiterare in maniera generica la stessa censura giàdedotta con i motivi di appello, fondata sul fatto che l’acquirente della sostanzastupefacente ceduta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella conversazioneintercettata si era lamentata della pessima qualità della stessa; in tal modo,tuttavia, assume come provato un dato, ovvero l’assenza di efficacia drogantedella sostanza ceduta, che non è affatto desumibile dalla conversazione citata,nella quale si fa riferimento solo alla scarsa qualità ed al sapore di “candeggina”della cocaina.2.2.2. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai singoliacquirenti della sostanza di volta in volta ceduta, si deve ribadire che l'acquirentedi modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersielementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delleindagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a talfine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale:ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste (Sez. Un. n. 21832del 05/06/2007, Rv. 236370; da ultimo Sez. 2 , n. 47081 del 04/10/2022,Rv. 284191).In coerenza con tale principio la Corte di appello ha escluso che le personeche nel corso delle indagini, dopo essere state intercettate, avevano confermatodi aver acquistato la cocaina da [OSCURATO:PERSONA], fossero a loro volta spacciatori e ciòsulla base del contenuto delle conversazioni captate in cui si faceva riferimentosempre ad acquisti minimi, di una dose alla volta per consumo personale; conspecifico riferimento al reato di cui capo 20) la Corte ha, comunque, chiarito chela eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’acquirente Torchia è superatadalle risultanze delle intercettazioni che avevano confermato l’avvenuta cessione.Con tale percorso argomentativo il ricorrente non si confronta, limitandosi areiterare la stessa generica censura, senza contrapporre alla motivazione dellaCorte alcuna ragione, in fatto o in diritto, tale da incrinarne la tenuta logica.2.2.3 Con riferimento alla mancata derubricazione delle fattispeciecontestate nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R., la censura è infondata.La Corte di appello ha rigettato la richiesta in tale senso effettuata dalricorrente, rilevando che il dato ponderale delle singole cessioni doveva essereconiugato con tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini. Queste ultime -ha osservato la Corte- avevano delineato un’attività di spaccio posta in essere daCostanzo in modo professionale, tanto che il Bar del [OSCURATO:PERSONA] era diventato una verae propria “piazza di spaccio”, in cui si registrava un considerevole smercio didroga, con lucrosi guadagni; la Corte ha anche richiamato il sequestro di 341grammi di cocaina all’interno del Bar del [OSCURATO:PERSONA], contenenti un principio attivopari al 22% (pari a 497 dosi). Il percorso argomentativo adottato è conforme aiprincipi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Si è, infatti,riconosciuta la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entitàanche nel caso di cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga,allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovatacapacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale,sostanza stupefacente (Sez. 4 n. 40720 del 26/04/2017, Rv. 270767) e si è, a talfine, precisato che il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dallanorma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa),sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità dellesostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del09/05/2017, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273823).L’orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice,nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamenterilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata asolo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che “ilpercorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamenteimpongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimentodel più contenuto disvalore del fatto, ma, altresì, di quelli per cui la carica negativanon può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, sesingolarmente considerati, della sua ridotta offensività” (Sez. U, n. 51063 del27/09/2018, Rv. 274076-01).A tale motivazione, il ricorrente ha contrapposto il dato quantitativo dellesingole cessioni, senza confrontarsi con la valutazione globale operata dalla Corte.2.2.4. Inammissibile per difetto di specificità è la censura con cui si contestala affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 24 bis).La Corte ha richiamato, in proposito, il contenuto dei dialoghi intercettati fraCostanzo e [OSCURATO:PERSONA] nei quali si discuteva dell’avvenuta cessione distupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e ha chiarito come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ilquale aveva riferito di non aver mai consumato droga, non fossero attendibili efossero state smentite dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA].E’ noto che in tema di intercettazioni telefoniche, costituisce questione difatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso Sez. U,n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv.282337). Il ricorrente si limita ad avversare la motivazione su indicata e acontestare in maniera inammissibile l’interpretazione fornita dalla Corte deidialoghi registrati, senza, peraltro, indicare profili di illogicità.2.2.5. Fondata, infine, come detto, è, invece, la censura con cui il ricorrentelamenta la mancata disamina da parte della Corte del motivo con cui era statainvocata la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla condanna inordine al reato di cui al capo 20), per il quale egli era già stato condannato consentenza del Gup di Catanzaro del 26 maggio 2021.Effettivamente la Corte di appello, pur avendo dato atto nella parte dedicataalla elencazione dei motivi di appello anche di tale doglianza, non ha ad essafornito risposta alcuna. La sentenza impugnata a pag. 29 contiene un riferimentoalla insussistenza del ne bis in idem, ma solo per la posizione della coimputata(non ricorrente) [OSCURATO:PERSONA], che aveva formulata analoga eccezione.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1.Il primo motivo è infondato.Con riferimento alla censura relativa alla mancata derubricazione dei reaticontestati nella ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, devonorichiamarsi le osservazioni già formulate trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato condannato per cinque reati di cui all’art. 73 d.P.R. n.309/90, tutti commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di appello, nelsoffermarsi sul tema della qualificazione giuridica, ha trattato le due posizioni inmateria unitaria.Al percorso argomentativo indicato, coerente, come detto, con i principidelineati dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente non ha contrappostoelementi concreti, se non quello per cui non erano stati accertati i quantitativiceduti e quello per cui anche la cessione continuativa a terzi può integrare il fattodi lieve entità. Si tratta di circostanze, come visto, non dirimenti, posto che laCorte ha posto l’accento sul carattere organizzato dell’attività di spaccio, cuiTropea, quale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], aveva contribuito.Con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dicui all’art. 114 cod. pen., la Corte di appello ha chiarito che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], sepur secondario rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA], era stato, comunque, di notevoleimportanza nella gestione dello spaccio ed aveva contribuito in mododeterminante alla complessiva attività illecita. La motivazione non si presta acensure in quanto conforme al principio secondo cui, perché l’opera prestata siaqualificabile come di minima importanza, è necessario che il contributo dato si siaconcretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia diefficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabilenell'economia generale dell' "iter" criminoso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv.284771; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857; Sez. 2, n. 835 del18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254051).Il ricorrente, pur dando atto di tali principi, sottolinea come [OSCURATO:PERSONA], dipendentedi [OSCURATO:PERSONA], non avesse mai posto in essere alcuna attività di spaccio al di fuoridel contesto del bar, ma in tal modo non si confronta con la motivazione suindicata, incentrata sul contributo offerto proprio nella gestione dello spaccioall’interno del locale.3.2. Il secondo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, èinammissibile. Il ricorrente denunzia l’eccessività della pena irrogata, invocando lamodesta rilevanza dell’apporto causale fornito e lamentando la parificazione delsuo trattamento rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà la pena nei suoi confrontiè stata determinata muovendo dal minimo edittale per il più grave reato di cui alcapo 19 e su tale pena sono stati operati, a titolo di continuazione, aumentiminimi di 1 o 2 mesi di reclusione ed euro 600 di multa.4. Conclusivamente la sentenza impugnata nei confronti di GiuseppeCostanzo deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato contestatoal capo 4), perché è estinto per prescrizione; la sentenza nei confronti di GiuseppeCostanzo deve essere annullata limitatamente al reato di cui capo 20) con rinvioad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul puntoe per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue, ex art. 616 cod. proc. pen. ,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CostanzoGiuseppe limitatamente al reato di cui al n. 4) della rubrica, perché il reato èestinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti del Costanzolimitatamente al capo n. 20) della rubrica con rinvio ad altra sezione della Cortedi appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione deltrattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]