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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06548/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33626/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo e ha rideterminato la pena in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1200 di multa ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1100 di multa per [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 493 ter cod. pen.; Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), escludendo la rilevanza a discarico della confessione resa da Ioio siccome necessitata.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, ancora, che i ricorsi di Condussi e Urzini sono fatti di sole proposizioni teoriche; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33626/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo e ha rideterminato la pena in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1200 di multa ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1100 di multa per [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 493 ter cod. pen.; Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), escludendo la rilevanza a discarico della confessione resa da Ioio siccome necessitata. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, ancora, che i ricorsi di Condussi e Urzini sono fatti di sole proposizioni teoriche; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio
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