CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 16 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 23 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente, dopo la presentazione del ricorso, ha fatto pervenire memoria in data 31 ottobre 2022. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputato, con specifico riguardo all'attendibilità della persona offesa, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato la precisione e linearità del racconto reso dal Magnani, puntualmente riscontrato dalle risultanze dei tabulati telefonici; Considerato, di conseguenza, che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria con l'assunzione della testimonianza della persona offesa, risulta manifestamente infondata, perché correttamente ritenuta dal secondo giudice non necessaria, in presenza di un quadro probatorio chiaro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]