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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 06909/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30149/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 2330/2019 depositata i l 15/11/2019, R.G.N. 1521/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.30149/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Bari di rigetto della domanda proposta dalla stessa al fine di ottenere, nei riguardi dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Conversano, l’accertamento del proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo compreso tra il 1982 ed il 1988 in ragione dell’espletamento di fatto di attività lavorativa; la Corte territoriale ha riferito, in fatto, che il primo giudice aveva chiarito che il giudizio era ormai intercorrente solo tra la Zivoli e l’[OSCURATO:PERSONA], posto che la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 21 marzo 2005, da considerarsi giudicato interno, aveva accolto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, solo riguardo alla domanda proposta nei riguardi del Comune di Conversano; sempre il primo giudice, riferisce ancora la sentenza ora impugnata, aveva pure dato atto che in altro giudizio proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Conversano era emersa l’insussistenza della subordinazione nel rapporto intercorso tra la Zivoli e lo stesso Comune; ciò premesso, il Tribunale aveva esaminato la documentazione allegata (verbali ispettivi, atti del Comune e delibera comunale) ed aveva pure giudicato inconcludente la prova per testi richiesta; infine, aveva concluso per l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato; la Corte d’appello ha preliminarmente esaminato la questione dell’erroneo incardinamento, quale nuovo giudizio, di quello che era il giudizio in riassunzione a seguito della sentenza della Corte d’appello del 21 marzo 2005; ha, quindi, accertato la mancanza di pregiudizio in concreto, sia sui diritti di difesa che sull’integrità del contraddittorio, derivante da tale circostanza, come provato dal fatto che delle vicende processuali pregresse aveva dato atto lo stesso giudice di primo grado; la Corte, chiarito il regime tipizzato delle azioni riconosciute in favore del lavoratore a tutela della posizione previdenziale, in ragione della peculiare pluralità di giudizi che erano intercorsi tra le parti, ha poi dichiarato non sussistente l'obbligo in capo all'[OSCURATO:PERSONA] di costituire la posizione contributiva relativa al rapporto d'impiego asseritamente intercorso tra Rosa zivoli ed il Comune di Conversano, in difetto della prova della subordinazione e dovendosi ritenere che le somme erogate avessero avuto natura assistenziale; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto r icorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. l’[OSCURATO:PERSONA] ha opposto tempestive difese. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo contesta “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 353 cod.proc.civ. e conseguente omessa dichiarazione di nullità dell’attività processuale compiuta e della sentenza emanata – Violazione ed erronea applicazione degli artt.168, 168 bis cod. proc. civ.; Violazione ed erronea applicazione degli artt. 112 e 156 cod. proc. civ. – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. – Travisamento della “causa petendi” della domanda giudiziale – Nullità della nuova iscrizione a ruolo dell’atto di riassunzione di tutti gli atti e verbalizzazioni successive e della sentenza”; parte ricorrente lamenta che i vizi formali della sentenza che ha disposto la riassunzione del processo dinanzi al giudice investito della domanda principale di regolarizzazione contributiva avrebbero compromesso il suo diritto di difesa; il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 –324 e 353 c.p.c. in relazione all’esame e pronunzia su fatti decisivi per il giudizio riguardanti rapporti processuali non rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario e riguardanti una parte estromessa dal giudizio”; il giudizio di riassunzione avrebbe travisato il contenuto della domanda originaria, spostando il giudizio sulla natura del rapporto di lavoro; la Corte d’appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado per violazione del giudicato formale contenuto nella precedente sentenza della Corte d’appello la quale definiva in modo del tutto diverso il petitumsostanziale dedotto in giudizio; il terzo motivo contesta ”Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sulla concorde domanda delle parti e su un motivo di gravame –Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame e pronunzia su un punto decisivo della controversia in relazione al riconoscimento formale da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del diritto vantato dalla parte ricorrente e delle prove proposte concordemente dalle parti su un punto decisivo della controversia – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame e pronunzia sulle prove proposte dalle parti e su richieste istruttorie formulate sull’accordo delle parti su un punto decisivo della controversia”; il provvedimento impugnato avrebbe violato i limiti di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, mentre avrebbe dovuto accogliere la richiesta originaria della lavoratrice alla costituzione in suo favore della posizione contributiva da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] relativamente al periodo lavorativo prestato alle dipendenze del Comune di Conversano; il quarto ed ultimo motivo lamenta “Violazione del principio elaborato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, da ritenersi insito nel diritto al giusto processo di cui all’art. 111 Costituzione di effettività della tutela giurisdizionale –Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 – 115 – 353 cod. proc. civ. – Omessa decisione nel merito”; parte ricorrente si duole delle valutazioni espresse dal giudice dell’appello circa l’attività istruttoria (attività ispettiva dell’organo amministrativo preposto), e ribadisce che la decisione impugnata avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il diritto della lavoratrice alla regolarizzazione contributiva da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per intima connessione, presentano plurimi motivi d'inammissibilità, come questa Corte di cassazione ha già rilevato pronunciando su cause analoghe alla presente (Cass. nn. 14063, 13935, 13934 e 13933 del 2022); in via preliminare, va osservato che la ricorrente muove, in linea di principio, le proprie doglianze basandole su di una ricostruzione in diritto del sistema delle tutele riconosciute al lavoratore a difesa della propria posizione previdenziale che non è conforme a quella effettivamente esistente, secondo l’interpretazione datane da questa Corte di legittimità; in particolare, si è chiarito (Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021) che in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio dicui all'art.2116 c.c.; tale principio è stato pienamente applicato dalla sentenza impugnata che, infatti, ha sottolineato con considerazione di natura “decisiva ed assorbente” che la richiesta attorea di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] e soltanto dell’[OSCURATO:PERSONA] (vuoi nel ricorso iniziale, vuoi nel ricorso in riassunzione) non è riconducibile all’azione di regolarizzazione, perché tale azione ha come oggetto l’obbligazione di versamento dei contributi derivante dal contratto di lavoro, quindi, può investire soltanto il datore, non pure l’[OSCURATO:PERSONA] che ha esclusivamente il ruolo di accipiensdel pagamento; tuttavia, il ricorso non coglie tale ratio, in verità essenziale, e già solo per tale ragione non riesce ad intaccare efficacemente la decisione impugnata; in ogni caso, le censure sono prospettate in modo affastellato e promiscuo, tale da rendere non identificabili i singoli capi della sentenza che s’intendono impugnare, ed inintelligibili le tesi prospettate al fine di corroborare le proposte censure; l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e di quelle emergenti dalla trattazione del merito della fattispecie mirano a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; tale orientamento è costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione ritiene inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., e dichiara non consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (per tutti cfr. Cass. n.26874 del 2018, Cass.n.3554 del 2017 e Cass.n. 18021 del 2016); in più, vi è da rilevare che parte ricorrente non trascrive e non produce la sentenza che ha disposto la riassunzione del processo al primo giudice, né la localizza; neppure localizza tutti gli altri elementi istruttori a cui le censure rimandano (fra cui: verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro per omesso versamento dei contributi previdenziali, verbali di udienza ove l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato conto, nella memoria difensiva della causa pendente contro il Comune di Conversano, dell’espresso riconoscimento del diritto dell’odierna ricorrente alla regolarizzazione contributiva; secondo le Sez.

Un. n. 22726 del 2011 (seguita da Cass. n. 195 del 2016, Cass.n. 21554 del 2017, Cass. 11805 del 2021),in tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita divisto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., “…ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”; nel caso in esame la ricorrente menziona elementi e documenti istruttori omettendo di riprodurli tutti e senza nemmeno localizzarli nel ricorso per cassazione; in particolare ella si astiene per un verso dal dichiararli prodotti in copia e per altro verso dal segnalarne la presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice d’appello, come ammesso da questa Corte in alternativa all’onere di produzione ai sensi dell’art. 369, co.2, cod. proc. civ.;quanto al denunciato vizio di travisamento dell’interpretazione della domanda va ribadito che tale potere appartiene al giudice dinanzi al quale è stato riassunto il processo, il quale ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza del diritto fatto valere; in riferimento al vizio di ultrapetizione, esso neppure è riscontrabile, atteso che, come risulta dalla sentenza gravata, la domanda contiene l’accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva con condanna dell’INPSalla costituzione della corrispondente posizione previdenziale; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr., Cass. n.26769 del 2018); d’altro canto, la statuizione che è scaturita dalla (legittima) qualificazione della domanda attorea da parte della Corte d’appello adìta nel giudizio di riassunzione è conforme al principio di diritto affermato, anche di recente, da questa Corte secondo cui “In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] la costituzione della rendita vitalizia exart. 13 della legge n. 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod. civ.; né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata.” (Cass. n. 6722 del 2021); nel caso in esame, la pretesa della ricorrente, di veder intesa nel giudizio riassunto (seppur malamente, ma non per questo nullo, per le ragioni ben espresse nell’impugnata sentenza) quella che nel giudizio originario era l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza del suo credito contributivo verso il Comune di Conversano (oppostosi nel separato giudizio al decreto ingiuntivo), in una sorta di accondiscendenza alla tesi propugnata dalla medesima ricorrente, non può in alcun modo condurre alla supposta fondatezza della domanda di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale è soltanto l’accipiens dei contributi, al cui mancato versamento può conseguire, come sopra ricordato - ed entro i limiti della prescrizione estintiva del credito rivendicato -o l’azione risarcitoria verso l’asserito datore di lavoro ovvero l’azione diretta alla costituzione della rendita vitalizia, per il cui motivo, opportunamente la Corte territoriale ha affermato l’inidoneità dell’azione nella fattispecie intrapresa; quanto alle ripetute censure in merito alle scelte e alle valutazioni dei mezzi istruttori da parte del giudice dell’appello, esse sono inammissibilmente prospettate in questa sede; in tema di valutazione delle prove vige il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il quale opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, limiti che, nel caso in esame, risultano ampiamente travalicati (ex multis, cfr. Cass. n. 23940 del 2017); come emerge, infatti, dalla prospettazione delle censure, la ricorrente non intende contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, ma lamenta la mancata valutazione di elementi istruttori che a suo parere avrebbero condotto a un giudicato a sé favorevole, secondo la deduzione tipica del vizio di motivazione; tuttavia, questa Corte ha anche affermato - ed il principio è ormai ampiamente consolidato - che “…l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (così Sez.

Un. n. 8053 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30149/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 2330/2019 depositata i l 15/11/2019, R.G.N. 1521/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.30149/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Bari di rigetto della domanda proposta dalla stessa al fine di ottenere, nei riguardi dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Conversano, l’accertamento del proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo compreso tra il 1982 ed il 1988 in ragione dell’espletamento di fatto di attività lavorativa; la Corte territoriale ha riferito, in fatto, che il primo giudice aveva chiarito che il giudizio era ormai intercorrente solo tra la Zivoli e l’[OSCURATO:PERSONA], posto che la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 21 marzo 2005, da considerarsi giudicato interno, aveva accolto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, solo riguardo alla domanda proposta nei riguardi del Comune di Conversano; sempre il primo giudice, riferisce ancora la sentenza ora impugnata, aveva pure dato atto che in altro giudizio proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Conversano era emersa l’insussistenza della subordinazione nel rapporto intercorso tra la Zivoli e lo stesso Comune; ciò premesso, il Tribunale aveva esaminato la documentazione allegata (verbali ispettivi, atti del Comune e delibera comunale) ed aveva pure giudicato inconcludente la prova per testi richiesta; infine, aveva concluso per l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato; la Corte d’appello ha preliminarmente esaminato la questione dell’erroneo incardinamento, quale nuovo giudizio, di quello che era il giudizio in riassunzione a seguito della sentenza della Corte d’appello del 21 marzo 2005; ha, quindi, accertato la mancanza di pregiudizio in concreto, sia sui diritti di difesa che sull’integrità del contraddittorio, derivante da tale circostanza, come provato dal fatto che delle vicende processuali pregresse aveva dato atto lo stesso giudice di primo grado; la Corte, chiarito il regime tipizzato delle azioni riconosciute in favore del lavoratore a tutela della posizione previdenziale, in ragione della peculiare pluralità di giudizi che erano intercorsi tra le parti, ha poi dichiarato non sussistente l'obbligo in capo all'[OSCURATO:PERSONA] di costituire la posizione contributiva relativa al rapporto d'impiego asseritamente intercorso tra Rosa zivoli ed il Comune di Conversano, in difetto della prova della subordinazione e dovendosi ritenere che le somme erogate avessero avuto natura assistenziale; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto r icorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. l’[OSCURATO:PERSONA] ha opposto tempestive difese. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo contesta “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 353 cod.proc.civ. e conseguente omessa dichiarazione di nullità dell’attività processuale compiuta e della sentenza emanata – Violazione ed erronea applicazione degli artt.168, 168 bis cod. proc. civ.; Violazione ed erronea applicazione degli artt. 112 e 156 cod. proc. civ. – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. – Travisamento della “causa petendi” della domanda giudiziale – Nullità della nuova iscrizione a ruolo dell’atto di riassunzione di tutti gli atti e verbalizzazioni successive e della sentenza”; parte ricorrente lamenta che i vizi formali della sentenza che ha disposto la riassunzione del processo dinanzi al giudice investito della domanda principale di regolarizzazione contributiva avrebbero compromesso il suo diritto di difesa; il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 –324 e 353 c.p.c. in relazione all’esame e pronunzia su fatti decisivi per il giudizio riguardanti rapporti processuali non rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario e riguardanti una parte estromessa dal giudizio”; il giudizio di riassunzione avrebbe travisato il contenuto della domanda originaria, spostando il giudizio sulla natura del rapporto di lavoro; la Corte d’appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado per violazione del giudicato formale contenuto nella precedente sentenza della Corte d’appello la quale definiva in modo del tutto diverso il petitumsostanziale dedotto in giudizio; il terzo motivo contesta ”Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sulla concorde domanda delle parti e su un motivo di gravame –Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame e pronunzia su un punto decisivo della controversia in relazione al riconoscimento formale da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del diritto vantato dalla parte ricorrente e delle prove proposte concordemente dalle parti su un punto decisivo della controversia – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame e pronunzia sulle prove proposte dalle parti e su richieste istruttorie formulate sull’accordo delle parti su un punto decisivo della controversia”; il provvedimento impugnato avrebbe violato i limiti di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, mentre avrebbe dovuto accogliere la richiesta originaria della lavoratrice alla costituzione in suo favore della posizione contributiva da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] relativamente al periodo lavorativo prestato alle dipendenze del Comune di Conversano; il quarto ed ultimo motivo lamenta “Violazione del principio elaborato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, da ritenersi insito nel diritto al giusto processo di cui all’art. 111 Costituzione di effettività della tutela giurisdizionale –Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 – 115 – 353 cod. proc. civ. – Omessa decisione nel merito”; parte ricorrente si duole delle valutazioni espresse dal giudice dell’appello circa l’attività istruttoria (attività ispettiva dell’organo amministrativo preposto), e ribadisce che la decisione impugnata avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il diritto della lavoratrice alla regolarizzazione contributiva da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per intima connessione, presentano plurimi motivi d'inammissibilità, come questa Corte di cassazione ha già rilevato pronunciando su cause analoghe alla presente (Cass. nn. 14063, 13935, 13934 e 13933 del 2022); in via preliminare, va osservato che la ricorrente muove, in linea di principio, le proprie doglianze basandole su di una ricostruzione in diritto del sistema delle tutele riconosciute al lavoratore a difesa della propria posizione previdenziale che non è conforme a quella effettivamente esistente, secondo l’interpretazione datane da questa Corte di legittimità; in particolare, si è chiarito (Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021) che in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio dicui all'art.2116 c.c.; tale principio è stato pienamente applicato dalla sentenza impugnata che, infatti, ha sottolineato con considerazione di natura “decisiva ed assorbente” che la richiesta attorea di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] e soltanto dell’[OSCURATO:PERSONA] (vuoi nel ricorso iniziale, vuoi nel ricorso in riassunzione) non è riconducibile all’azione di regolarizzazione, perché tale azione ha come oggetto l’obbligazione di versamento dei contributi derivante dal contratto di lavoro, quindi, può investire soltanto il datore, non pure l’[OSCURATO:PERSONA] che ha esclusivamente il ruolo di accipiensdel pagamento; tuttavia, il ricorso non coglie tale ratio, in verità essenziale, e già solo per tale ragione non riesce ad intaccare efficacemente la decisione impugnata; in ogni caso, le censure sono prospettate in modo affastellato e promiscuo, tale da rendere non identificabili i singoli capi della sentenza che s’intendono impugnare, ed inintelligibili le tesi prospettate al fine di corroborare le proposte censure; l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e di quelle emergenti dalla trattazione del merito della fattispecie mirano a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; tale orientamento è costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione ritiene inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., e dichiara non consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (per tutti cfr. Cass. n.26874 del 2018, Cass.n.3554 del 2017 e Cass.n. 18021 del 2016); in più, vi è da rilevare che parte ricorrente non trascrive e non produce la sentenza che ha disposto la riassunzione del processo al primo giudice, né la localizza; neppure localizza tutti gli altri elementi istruttori a cui le censure rimandano (fra cui: verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro per omesso versamento dei contributi previdenziali, verbali di udienza ove l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato conto, nella memoria difensiva della causa pendente contro il Comune di Conversano, dell’espresso riconoscimento del diritto dell’odierna ricorrente alla regolarizzazione contributiva; secondo le Sez. Un. n. 22726 del 2011 (seguita da Cass. n. 195 del 2016, Cass.n. 21554 del 2017, Cass. 11805 del 2021),in tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita divisto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., “…ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”; nel caso in esame la ricorrente menziona elementi e documenti istruttori omettendo di riprodurli tutti e senza nemmeno localizzarli nel ricorso per cassazione; in particolare ella si astiene per un verso dal dichiararli prodotti in copia e per altro verso dal segnalarne la presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice d’appello, come ammesso da questa Corte in alternativa all’onere di produzione ai sensi dell’art. 369, co.2, cod. proc. civ.;quanto al denunciato vizio di travisamento dell’interpretazione della domanda va ribadito che tale potere appartiene al giudice dinanzi al quale è stato riassunto il processo, il quale ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza del diritto fatto valere; in riferimento al vizio di ultrapetizione, esso neppure è riscontrabile, atteso che, come risulta dalla sentenza gravata, la domanda contiene l’accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva con condanna dell’INPSalla costituzione della corrispondente posizione previdenziale; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr., Cass. n.26769 del 2018); d’altro canto, la statuizione che è scaturita dalla (legittima) qualificazione della domanda attorea da parte della Corte d’appello adìta nel giudizio di riassunzione è conforme al principio di diritto affermato, anche di recente, da questa Corte secondo cui “In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] la costituzione della rendita vitalizia exart. 13 della legge n. 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod. civ.; né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata.” (Cass. n. 6722 del 2021); nel caso in esame, la pretesa della ricorrente, di veder intesa nel giudizio riassunto (seppur malamente, ma non per questo nullo, per le ragioni ben espresse nell’impugnata sentenza) quella che nel giudizio originario era l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza del suo credito contributivo verso il Comune di Conversano (oppostosi nel separato giudizio al decreto ingiuntivo), in una sorta di accondiscendenza alla tesi propugnata dalla medesima ricorrente, non può in alcun modo condurre alla supposta fondatezza della domanda di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale è soltanto l’accipiens dei contributi, al cui mancato versamento può conseguire, come sopra ricordato - ed entro i limiti della prescrizione estintiva del credito rivendicato -o l’azione risarcitoria verso l’asserito datore di lavoro ovvero l’azione diretta alla costituzione della rendita vitalizia, per il cui motivo, opportunamente la Corte territoriale ha affermato l’inidoneità dell’azione nella fattispecie intrapresa; quanto alle ripetute censure in merito alle scelte e alle valutazioni dei mezzi istruttori da parte del giudice dell’appello, esse sono inammissibilmente prospettate in questa sede; in tema di valutazione delle prove vige il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il quale opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, limiti che, nel caso in esame, risultano ampiamente travalicati (ex multis, cfr. Cass. n. 23940 del 2017); come emerge, infatti, dalla prospettazione delle censure, la ricorrente non intende contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, ma lamenta la mancata valutazione di elementi istruttori che a suo parere avrebbero condotto a un giudicato a sé favorevole, secondo la deduzione tipica del vizio di motivazione; tuttavia, questa Corte ha anche affermato - ed il principio è ormai ampiamente consolidato - che “…l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (così Sez. Un. n. 8053 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup