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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 agosto 2026

Cassazione n. 24706/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 1841/2026Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 24706/2026Data pubblicazione 19/08/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 1841/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (incorporante per fusione la Asl 3Genova) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 220/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Genovail 22/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna le ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 1841/2026Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 24706/2026Data pubblicazione 19/08/2026legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.300,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 18 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 1841/2026Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 24706/2026Data pubblicazione 19/08/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 1841/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (incorporante per fusione la Asl 3Genova) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 220/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Genovail 22/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna le ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 1841/2026Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 24706/2026Data pubblicazione 19/08/2026legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.300,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 18 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]