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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 12943/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24621-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Panama n. 68, è elettivamente domiciliato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8256 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: la controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio - rifiuto dell’amministrazione, formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal Siniscalco, tesa ad ottenere la restituzione delle ritenute fiscali effettuatedall’ENEL al momento della liquidazione della propria quota dì partecipazione al Fondo d i previdenza integrativa complementare P.I.A.,applicando l'aliquota del 34,88% (prevista per la tassazione del T.F.R.), anziché quella del 12,50%, discendente dal combinato disposto degli artt. 6 l. n. 482/1985; 42, comma 4, d.p.r. n. 917/1986(ratione temporis vigente) e 1, comma 5, l. n. 30/1997; il ricorso venne accolto dalla C.T.P. di Napoli, con sentenza che successivamente venne però riformata dalla C.T.R. della Campania; il Siniscalco propose, quindi, ricorso per cassazione avverso tale ultima pronuncia; con la sentenza n. 242/2014, la Corte di cassazione,richiamando il proprio precedente a Sezioni Unite n. 13642/2011, cassò il provvedimento impugnato, rinviando al giudice di secondo grado affinché accertasse “se equando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali”; quantificasse, “sulla scorta di tale indagine, (..) la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro”; infine, calcolasse “l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l'ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l'aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n.917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17”; in sede di rinvio, la C.T.R. della Campania, aderendo alla prospettazione del contribuente (riferentesi alla quantificazione del rendimento spettantegli, effettuata da una perizia giurata), rigettò l’appello dell’Agenzia, condannandola al pagamento, in favore del Siniscalco, della complessiva somma di € 111.310,54; avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; Considerato che: preliminarmente, con riguardo all’eccezione di “inesistenza” del ricorso per cassazione e della relata di notifica dello stesso, si osserva come i suddetti atti siano corredati da un’attestazione di conformità agli originali (prodotta in copia) sottoscritta dall’avv. dello [OSCURATO:PERSONA], sicché deve ritenersi integrata la fattispecie con riguardo alla quale la recente Cass., 14/11/2022, n. 33443, ha statuito che, “nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all'originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch'essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l'improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec, emergendo in maniera inequivoca, dalla valutazione complessiva degli atti depositati, la volontà asseverativa del difensore”; con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate censura la carenza di motivazione della sentenza impugnata, deducendo la violazione degli artt. 111 Cost., 36 d. lgs. n. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., dal momento che “la sentenza si è limitata a recepire acriticamente quanto enunciato dal contribuente, senza affatto esternare il procedimento logico- motivazionale che avrebbe impiegato, in relazione all’evidenza disponibile, per affermare che l’accertamento compiuto sugli elementi individuati nel principio di diritto indicato dalla Suprema Corte conducesse esattamente al risultato rappresentato, in termini di determinazione delle caratteristiche del rendimento, della forma di capitalizzazione” (pagg. 10 e s. del ricorso per cassazione); con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 9, d. lgs. n. 124/1993; 1, comma 5, d.l. n. 669/1996; 16, 17 e 42 (nella formulazione ratione temporis vigente) d.p.r. n. 917/1986; 384, comma 2, c.p.c., per essersi discostata dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, alla cui stregua il rendimento rilevante, ai fini della tassazione con l’aliquota agevolata del 12,50%, poteva essere unicamente quello corrispondente all’incremento “della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in virtù degli investimenti effettuati dal gestore sui mercati di riferimento” (pag. 14 del ricorso per cassazione), e non già quello (erroneamente considerato dalla C.T.R.) corrispondente alla “mera differenza tra il capitale liquidato ed in contributi versati, maggiorati della dotazione iniziale del Fondo” (pag. 17 del ricorso per cassazione); infine, il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avere adeguatamente dimostrato “quale fosse la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile ai rendimenti della sua polizza sui mercati di riferimento” (pag. 18 del ricorso per cassazione); il secondo e il terzo motivo (che, per l’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente), sono fondati, in ossequio alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (maturata proprio con riferimento a fattispecie relative al fondo P.I.A. dell’Enel) secondo cui, “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis"); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482 del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, ossia quelle derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, se e nella misura conseguita e, sul piano processuale, se e nella misura provata” (Cass., 11/02/2021, n. 3453, cui adde, tra le più recenti, Cass., 13/03/2020, n. 7223; Cass., 28/02/2020, n. 5487; Cass., 19/06/2018, n. 16116); si è, in particolare, affermato, al riguardo, che “l'applicazione del più favorevole meccanismo impositivoex art. 6,

I. n. 482 del 1985 si giustifica in ragione della equiparazione tra i capitali corrisposti in dipendenzadi contratti di assicurazione sulla vita e quelli corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, posta dagli artt. 41(ora 44), co. 1, lett. gquater),e 42 (ora 45), co. 4, del TUIR”, sicché “la ragione della eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali corrisposti ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza integrativa non [va] ricercata -neppure con riferimento a quelli riferibili agliaccantonamenti operati in regime di P.I.A. prima del 1998- nella natura assicurativa della prestazione, né tanto meno del soggetto erogante, quanto piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni redditi di capitale derivanti da contratti dicapitalizzazione”; “resta dunque confermato che sono tassabili con l'aliquota del 12,50% ex art. 6 della

I. n. 482 del 1985 i capitali maturati anteriormente all'i gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa di che trattasi (P.I.A., poi Fondenel) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte delfondo del capitale accantonato”; “il requisito dell'essere il rendimento imputabile alla «gestione sul mercato» del capitale accantonato identifica invero la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito rappresentata dall'essere questo il risultato degliinvestimenti effettuati dall'ente di gestione della somma versata, investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari, etc.), nulla esclude possano esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato immobiliare) ” (così Cass., 11/02/2021, n. 3453, in motivazione); “deve però di certo escludersi che tale requisitopossa considerarsi soddisfatto dall'essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell'intero patrimonio dell'Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito).

Tale coerenza (del rendimento ottenuto dalcapitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell'Enel) costituisce infatticomunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale della specierichiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale ” (Cass., 18/10/2017, n. 24525); sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è, in definitiva,meritevole di accoglimento , potendo la controversia essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso, non essendo stati portati dal contribuente (sul quale incombeva il relativo onere probatorio) elementi da cuidesumere una fonte dei rendimenti diversa dall'inter o “patrimonio netto” dell'Enel (essendo anzi lo stesso Siniscalco ad affermare, a pag. 28 del controricorso, che il fondo P.I.A. era “un fondo interno all’ENEL e privo della possibilità di effettuare operazioni finanziarie sul mercato”); la statuizione di cui al punto precedente determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso; in considerazione dell’affermarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione,sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio; P.Q.M.

Accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24621-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Panama n. 68, è elettivamente domiciliato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8256 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: la controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio - rifiuto dell’amministrazione, formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal Siniscalco, tesa ad ottenere la restituzione delle ritenute fiscali effettuatedall’ENEL al momento della liquidazione della propria quota dì partecipazione al Fondo d i previdenza integrativa complementare P.I.A.,applicando l'aliquota del 34,88% (prevista per la tassazione del T.F.R.), anziché quella del 12,50%, discendente dal combinato disposto degli artt. 6 l. n. 482/1985; 42, comma 4, d.p.r. n. 917/1986(ratione temporis vigente) e 1, comma 5, l. n. 30/1997; il ricorso venne accolto dalla C.T.P. di Napoli, con sentenza che successivamente venne però riformata dalla C.T.R. della Campania; il Siniscalco propose, quindi, ricorso per cassazione avverso tale ultima pronuncia; con la sentenza n. 242/2014, la Corte di cassazione,richiamando il proprio precedente a Sezioni Unite n. 13642/2011, cassò il provvedimento impugnato, rinviando al giudice di secondo grado affinché accertasse “se equando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali”; quantificasse, “sulla scorta di tale indagine, (..) la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro”; infine, calcolasse “l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l'ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l'aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n.917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17”; in sede di rinvio, la C.T.R. della Campania, aderendo alla prospettazione del contribuente (riferentesi alla quantificazione del rendimento spettantegli, effettuata da una perizia giurata), rigettò l’appello dell’Agenzia, condannandola al pagamento, in favore del Siniscalco, della complessiva somma di € 111.310,54; avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; Considerato che: preliminarmente, con riguardo all’eccezione di “inesistenza” del ricorso per cassazione e della relata di notifica dello stesso, si osserva come i suddetti atti siano corredati da un’attestazione di conformità agli originali (prodotta in copia) sottoscritta dall’avv. dello [OSCURATO:PERSONA], sicché deve ritenersi integrata la fattispecie con riguardo alla quale la recente Cass., 14/11/2022, n. 33443, ha statuito che, “nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all'originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch'essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l'improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec, emergendo in maniera inequivoca, dalla valutazione complessiva degli atti depositati, la volontà asseverativa del difensore”; con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate censura la carenza di motivazione della sentenza impugnata, deducendo la violazione degli artt. 111 Cost., 36 d. lgs. n. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., dal momento che “la sentenza si è limitata a recepire acriticamente quanto enunciato dal contribuente, senza affatto esternare il procedimento logico- motivazionale che avrebbe impiegato, in relazione all’evidenza disponibile, per affermare che l’accertamento compiuto sugli elementi individuati nel principio di diritto indicato dalla Suprema Corte conducesse esattamente al risultato rappresentato, in termini di determinazione delle caratteristiche del rendimento, della forma di capitalizzazione” (pagg. 10 e s. del ricorso per cassazione); con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 9, d. lgs. n. 124/1993; 1, comma 5, d.l. n. 669/1996; 16, 17 e 42 (nella formulazione ratione temporis vigente) d.p.r. n. 917/1986; 384, comma 2, c.p.c., per essersi discostata dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, alla cui stregua il rendimento rilevante, ai fini della tassazione con l’aliquota agevolata del 12,50%, poteva essere unicamente quello corrispondente all’incremento “della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in virtù degli investimenti effettuati dal gestore sui mercati di riferimento” (pag. 14 del ricorso per cassazione), e non già quello (erroneamente considerato dalla C.T.R.) corrispondente alla “mera differenza tra il capitale liquidato ed in contributi versati, maggiorati della dotazione iniziale del Fondo” (pag. 17 del ricorso per cassazione); infine, il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avere adeguatamente dimostrato “quale fosse la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile ai rendimenti della sua polizza sui mercati di riferimento” (pag. 18 del ricorso per cassazione); il secondo e il terzo motivo (che, per l’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente), sono fondati, in ossequio alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (maturata proprio con riferimento a fattispecie relative al fondo P.I.A. dell’Enel) secondo cui, “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis"); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482 del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, ossia quelle derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, se e nella misura conseguita e, sul piano processuale, se e nella misura provata” (Cass., 11/02/2021, n. 3453, cui adde, tra le più recenti, Cass., 13/03/2020, n. 7223; Cass., 28/02/2020, n. 5487; Cass., 19/06/2018, n. 16116); si è, in particolare, affermato, al riguardo, che “l'applicazione del più favorevole meccanismo impositivoex art. 6, I. n. 482 del 1985 si giustifica in ragione della equiparazione tra i capitali corrisposti in dipendenzadi contratti di assicurazione sulla vita e quelli corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, posta dagli artt. 41(ora 44), co. 1, lett. gquater),e 42 (ora 45), co. 4, del TUIR”, sicché “la ragione della eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali corrisposti ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza integrativa non [va] ricercata -neppure con riferimento a quelli riferibili agliaccantonamenti operati in regime di P.I.A. prima del 1998- nella natura assicurativa della prestazione, né tanto meno del soggetto erogante, quanto piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni redditi di capitale derivanti da contratti dicapitalizzazione”; “resta dunque confermato che sono tassabili con l'aliquota del 12,50% ex art. 6 della I. n. 482 del 1985 i capitali maturati anteriormente all'i gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa di che trattasi (P.I.A., poi Fondenel) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte delfondo del capitale accantonato”; “il requisito dell'essere il rendimento imputabile alla «gestione sul mercato» del capitale accantonato identifica invero la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito rappresentata dall'essere questo il risultato degliinvestimenti effettuati dall'ente di gestione della somma versata, investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari, etc.), nulla esclude possano esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato immobiliare) ” (così Cass., 11/02/2021, n. 3453, in motivazione); “deve però di certo escludersi che tale requisitopossa considerarsi soddisfatto dall'essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell'intero patrimonio dell'Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito). Tale coerenza (del rendimento ottenuto dalcapitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell'Enel) costituisce infatticomunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale della specierichiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale ” (Cass., 18/10/2017, n. 24525); sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è, in definitiva,meritevole di accoglimento , potendo la controversia essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso, non essendo stati portati dal contribuente (sul quale incombeva il relativo onere probatorio) elementi da cuidesumere una fonte dei rendimenti diversa dall'inter o “patrimonio netto” dell'Enel (essendo anzi lo stesso Siniscalco ad affermare, a pag. 28 del controricorso, che il fondo P.I.A. era “un fondo interno all’ENEL e privo della possibilità di effettuare operazioni finanziarie sul mercato”); la statuizione di cui al punto precedente determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso; in considerazione dell’affermarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione,sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio; P.Q.M. Accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e,
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