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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24939/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione con particolare riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo il giudice di merito chiarito che l'attenuante non può essere riconosciuta, non trattandosi di una condotta istantanea, bensì di un'azione violenta e reiterata, realizzata mediante spintonamenti e accompagnata dal proferimento di ingiurie e minacce (si veda, in particolare, la pagina 2 della sentenza impugnata); considerato che è parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda la pagina 1 della sentenza impugnata), anche alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicita disattesa di tutti gli altri; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione con particolare riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo il giudice di merito chiarito che l'attenuante non può essere riconosciuta, non trattandosi di una condotta istantanea, bensì di un'azione violenta e reiterata, realizzata mediante spintonamenti e accompagnata dal proferimento di ingiurie e minacce (si veda, in particolare, la pagina 2 della sentenza impugnata); considerato che è parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda la pagina 1 della sentenza impugnata), anche alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicita disattesa di tutti gli altri; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
Sentenza Cassazione n. 24939/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris