CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 28766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16714-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 16714 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2731/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato che tra i lavoratori in epigrafe e [OSCURATO:PERSONA] erano stati instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le decorrenze ivi indicate, e ha condannato la società a ripristinare la concreta funzionalità dei rapporti di lavoro, oltre al pagamento di una indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2.la Corte, in sintesi, esaminato il materiale istruttorio documentale e testimoniale, ha ritenuto che “tra [OSCURATO:PERSONA] e la società cooperativa di lavoro [OSCURATO:PERSONA] a r.l. non fosse intercorso un genuino appalto di servizi bensì una somministrazione irregolare di manodopera (art. 27 d. lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis), operando la predetta cooperativa come un semplice intermediario tra i lavoratori e il committente”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ric orso la soccombente società con due motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti hanno depositato memorie; Ric. 2021 n. 16714 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché dell’art. 1655 c.c.; si critica diffusamente la sentenza d'appello sostenendo che avrebbe “errato, nel proprio iter motivazionale, confondendo le circostanze, che attengono piuttosto all’organizzazione del servizio, con l’organizzazione del lavoro, dando rilievo ad elementi che non possono essere determinanti ai fini della qualificazione come illecito dell’appalto”; 2. il motivo non può trovare accoglimento in quanto in parte inammissibile e in parte infondato; 2.1. inammissibile laddove, sotto l’apparente deduzione dell’error in iudicando, nella sostanza propone una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una valutazione degli elementi istruttori difforme da quella operata dai giudici del merito cui compete; come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta –che è però quella ricostruita dai giudici del merito - in essa erroneamente sussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015), la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo nei ristretti limiti posti dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; 2.2. le censure sono, poi, infondate, in quanto la sentenza impugnata è conforme, in diritto, alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, v. Ric. 2021 n. 16714 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; in. 17049 del 2008); invero, il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo; la Corte d'Appello ha considerato che ricorresse la prova di un fenomeno interpositorio sulla base di una serie di elementi coerenti con il richiamato principio di diritto, mentre l’accertamento, in concreto, circa la sussistenza di tali elementi e il loro apprezzamento costituisce attività riservata al giudice del merito; 3.il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 32, l. n. 183/2010, sostenendo che, nel liquidare l’indennità risarcitoria, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della “brevità dei rapporti di lavoro dedotti in causa”; il motivo è infondato; per risalente principio, “la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - che richiama i criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 - spetta a l giudice di merito ed è Ric. 2021 n. 16714 sez. ML -ud. 26-05-2022 -5- censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria” (per tutte: Cass. n. 7458, n. 6122 e n. 1320 del 2014; più di recente Cass. n. 6089 del 2021; Cass. n. 28887 del 2019; Cass. n. 25484 del 2019), vizi motivazionali che il Collegio nella specie non riscontra, avendo la Corte territoriale tenuto esplicitamente conto “delle assai rilevanti dimensioni dell’impresa, della limitata durata dei rapporti dedotti in causa e della tempestiva reazione degli appellanti all’interruzione del rapporto”; 4. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa