CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 07895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27236/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Firenze che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l'uso personale, dalla disponibilità di denaro in assenza di redditi da lavoro, dalle modalità del controllo avvenuto in luogo di spaccio, quindi, sulla base di argomenti non illogici; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la questione della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata dedotta in modo assolutamente generico, tenuto conto di quanto affermato in sentenza sotto il profilo della buona qualità della sostanza stupefacente e del suo valore commerciale non esiguo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 liere estensore