CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 18 dicembre 2020, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., per avere - quale candidato alle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Licata, tenutesi il 10 giugno 2018 - accettato la promessa di procurare voti, secondo le modalità indicate dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen., fattagli da [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, pregiudicato per associazione mafiosa, era all'epoca a capo della famiglia mafiosa di Licata; quale corrispettivo della promessa di procacciare voti, Scozzari garantiva - nella veste di responsabile del servizio tecnico del locale presidio ospedaliero, nonché quale influente funzionario della A.S.P. di Agrigento - l'ottenimento di corsie preferenziali, in sede di accesso ai servizi dell'A.S.P., a soggetti indicati da Occhipinti, o comunque a questi vicini, promettendo altresì di assicurare - una volta eletto - il proprio appoggio per la risoluzione di questioni di interesse del medesimo capomafia. Tale appoggio si manifestava, all'indomani della tornata elettorale, allorquando Scozzari metteva a disposizione del capomafia Occhipinti, oltre che dell'associato mafioso [OSCURATO:PERSONA], la regolarizzazione amministrativa di un'area sottoposta a sequestro penale. 1.1. La sentenza impugnata, dunque, descrive lo Scozzari come un politico che era candidato nelle consultazioni elettorali del 2018, finalizzate al rinnovo del consiglio comunale di Licata. Viene sottolineato, poi, come la sorella di Scozzari sia moglie di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta definito - dalla stessa difesa in sede di ricorso - consuocero di fatto del capo mafia di Licata, il già nominato [OSCURATO:PERSONA] (trattasi di un soggetto pregiudicato per associazione mafiosa e tentata estorsione, aggravata dall'appartenenza ad organizzazione mafiosa, nei confronti del quale si procede separatamente). La sentenza impugnata prosegue, nella ricostruzione storica e oggettiva dei fatti per i quali si procede (ovviamente qui solo brevemente riassunti, in chiave di estrema sintesi) affermando come - in occasione della sopra richiamata competizione elettorale - vi sia stato, tra Occhipinti e Scozzari, un vero e proprio accordo; nell'ambito di tali intese, il primo procacciava voti per far eleggere il candidato Scozzari, mentre quest'ultimo "si metteva a disposizione". Tale "disponibilità" dell'imputato, in favore di Occhipinti e del sopra nominato Semprevivo, si manifestava - in primo luogo - nel campo sanitario, per essere lo Scozzari funzionario della A.S.P. di Agrigento, nonché responsabile del servizio tecnico, presso l'Ospedale di Licata (collocazione professionale che gli consentiva di favorire vari "protetti" di Occhipinti, che di volta in volta necessitavano di prestazioni sanitarie). Parimenti importante si rivelava l'aiuto prestato da Scozzari ad Occhipinti in campo burocratico-amministrativo (in particolare, allorquando l'imputato aiutava l'altro nella risoluzione di varie problematiche, connesse ad un sequestro derivante da abuso edilizio). 1.2. Per tali imputazioni, previa applicazione della diminuente del rito abbreviato, l'imputato è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; sono state applicate, inoltre, le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena e, infine, la misura di sicurezza - a pena espiata - della libertà vigilata per anni due. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene domandato l'annullamento della sentenza impugnata. Si lamenta l'illogicità della motivazione, intesa quale disarticolazione del percorso argomentativo, tra premesse e conseguenze giuridiche. In particolare, la difesa evidenzia come la stessa sentenza muova dalla premessa costituita dall'inesistenza di un tangibile condizionamento del consenso elettorale. Il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del patto illecito, però, deve rivelarsi ancor più rigoroso, allorquando il soggetto che si impegna nella competizione elettorale, seppur condannato per associazione mafiosa, sia anche un congiunto del candidato (nel caso di specie, segnala la difesa come Occhipinti sia suocero di fatto di [OSCURATO:PERSONA], sposato con la sorella del ricorrente; quest'ultimo, contrariamente a quanto scritto in sentenza, non è mai stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, prima dei fatti per i quali ora si procede). La vicenda in ordine alla quale si procede coinvolge l'odierno ricorrente, quindi, in concorso con il sunnominato Occhipinti; questi è stato assoggettato a provvedimento restrittivo della libertà personale, in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, unitamente ad altri soggetti (trattasi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Nessuno dei presunti sodali di tale associazione di stampo mafioso, però, risulta minimamente coinvolto nell'attività di supporto elettorale; ciò sarebbe stato invece normale, laddove l'ipotizzata condotta di sostegno fosse stata esercitata con l'intento di condizionare il libero esercizio del voto. Nonostante appartengano al medesimo clan e risiedano tutti a Licata, tali soggetti sono restati del tutto estranei alla presunta pattuizione, che avrebbe legato Scozzari a Semprevivo e ad Occhipinti. Dal momento che il procacciamento dei consensi, attuato attraverso l'attività di coartazione dei voti, deve rappresentare l'oggetto del patto implicito, risulta non conforme all'ipotizzato modello legale assumere che l'intesa possa essere implicita o presunta, come desumibile dall'assenza di ragioni alternative che giustifichino l'interesse manifestato dal mafioso. Le intese tacite, infatti, rischiano di confondersi con le supposizioni o con le congetture. Occhipinti, del resto, era secondo l'accusa al vertice della compagine criminale, per cui sarebbe stato per lui particolarmente agevole fare affidamento sull'appoggio elettorale degli altri associati; egli si è mosso, invece, come avrebbe fatto qualsivoglia altro sostenitore di un qualunque candidato, chiedendo aiuti a conoscenti (a volte anche in cambio di favori), ma senza ricorrere ad alcuna forma di condizionamento del consenso. La sentenza di appello - a differenza di quanto era stato fatto dal Giudice dell'udienza preliminare - non affronta il tema della mafiosità di Occhipinti, né quello, ad esso strettamente correlato, inerente alla conoscibilità di tale condizione da parte del ricorrente. Scozzari era del tutto ignaro, infatti, del ruolo apicale asseritamente assunto da Occhipinti, all'interno della compagine mafiosa. Il vizio di contraddittorietà della motivazione si annida allora - in ipotesi difensiva - nell'aver reputato che la condizione mafiosa di Occhipinti e Semprevivo fosse essenziale, all'interno del patto di scambio elettorale, senza però indicare da quali elementi possa trarsi il convincimento della sussistenza di tale condizione e, viepiù, da cosa possa desumersi la consapevolezza della mafiosità di Occhipinti, in capo a Scozzari. Almeno fino al 2019, inoltre, nello schema tipico dell'art. 416-ter cod. pen. non era inclusa l'intromissione del mafioso nella campagna elettorale, postulando la norma, invece, l'accordo volto a vulnerare il libero esercizio del diritto di voto, secondo le specifiche modalità dettate dall'art. 416-bis cod. pen. L'assenza di elementi probatori, dotati di una specifica attitudine a dimostrare l'esistenza di intese illecite, non può essere supplita attraverso il ricorso a presunzioni, stando essa semplicemente a dimostrare che il patto incriminato non vi sia mai stato. 2.2. Il secondo motivo è articolato in una duplicità di rilievi. In via prodromica rispetto alle specifiche doglianze, la difesa si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia delineato il profilo della utilità, derivante a Scozzari, dall'esistenza del patto incriminato. Stando a quanto ritenuto dai Giudici palermitani, le utilità garantite dal ricorrente sarebbero consistiti in favori, elargiti a soggetti segnalati da Occhipinti, i quali avevano necessità di effettuare trattamenti sanitari presso di Agrigento; il ricorrente, inoltre, avrebbe posto a disposizione il proprio "peso politico", all'interno dell'amministrazione comunale, al fine, ad esempio, di far ottenere al capomafia [OSCURATO:PERSONA] ed all'associato [OSCURATO:PERSONA] la regolarizzazione amministrativa, relativamente a un'area sottoposta a sequestro penale. La stessa Corte di appello, però, accoglie la tesi secondo la quale il geometra Scozzari si sarebbe limitato a elargire semplici consigli di natura tecnica, derivanti esclusivamente dal suo bagaglio di competenze professionali. Quanto alle ulteriori censure sussunte nel motivo unitario: - con il primo rilievo, si evidenzia uno scollamento del corpo motivazionale, rispetto alla contestazione. La prestazione offerta dal ricorrente, infatti, sarebbe consistita nell'assicurare il proprio appoggio - una volta eletto - al capomafia, al fine della regolarizzazione di pratiche amministrative. In tal modo, il successo nella competizione elettorale assume una veste strumentale, a fronte del perseguimento degli interessi facenti capo al presunto capomafia. Tale costruzione, però, si situa in una posizione di netto contrasto logico, rispetto al sopra detto dato oggettivo, rappresentato dall'esser stato l'apporto fornito da Scozzari circoscritto alla mera prestazione di consigli di natura professionale. Spostare l'asse dell'impegno contratto dall'imputato sui consigli tecnici prestati, costituisce un fatto estraneo all'imputazione e determina la nullità della sentenza, a norma del combinato disposto degli artt. 521, 522 e 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; - con il secondo rilievo, si evidenzia come la contrazione del numero di persone che, ordinariamente, esercitano il diritto di voto, abbia contribuito a ridimensionare fortemente il campo del voto di opinione, allargando a dismisura le distorte opzioni di tipo clientelare. L'attività politica, così, assume molto spesso dei chiari contorni privatistici, connotati dalla prestazione di veri e propri favori, che si auspica possano un giorno venire restituiti sotto la veste del voto. La Corte di merito, però, compie l'errore interpretativo di dilatare a dismisura il.concetto normativo di "altra utilità", finendo per ricomprendervi condotte intrinsecamente avulse da tale categoria concettuale (quali sono, appunto, l'intervento in favore di chi necessiti di una prestazione sanitaria, ovvero la prestazione di consigli tecnici, finalizzati alla soluzione di una pratica amministrativa connessa ad un abuso edilizio). In ordine alla pratica relativa ad un abuso edilizio che coinvolgeva Occhipinti, nella quale sarebbe intervenuto Scozzari, evidenzia la difesa come il primo sia stato poi assolto; ciò ad ulteriore riprova della natura del tutto trasparente e disinteressata, che assumevano i consigli dati dal ricorrente. Risulta irragionevole, in sostanza, far rientrare nell'alveo della tipicità dell'ipotizzata figura delittuosa, una prassi che è quotidianamente praticata e che è caratterizzata dall'orientamento dell'azione politica all'alimentazione dei bacini elettorali. Le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, però, sono momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato; essi rappresentano non solo la promessa resa dalla controparte del candidato, bensì anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. Tale impegno può non essere cristallizzato in un accordo, ma deve rappresentare, nel contempo, la ragion d'essere stessa del patto elettorale illecito in questione. Vista l'evanescenza di eventuali iniziative di coartazione, dunque, l'unico tema residuo è costituito dal fatto che quelle individuate in sentenza possano, eventualmente, essere definite utilità riconducibili alla figura tipica ex art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In considerazione del fatto che il ricorso si sofferma, in più punti e sotto differenti angolazioni, sulla specifica questione inerente alla necessità che - nello scambio politico-malavitoso - venga in concreto manifestato un metodo tipicamente mafioso (consistente in una forma di assoggettamento e controllo del territorio, oppure, ad esempio, in modalità anche implicite e velate di intimidazione) pare opportuno premettere brevi cenni, in ordine all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto. Ciò al fine di scongiurare ogni residua perplessità, circa la natura degli elementi costitutivi postulati dal contestato modello legale; tale premessa ermeneutica consentirà anche di valutare la eventuale sostenibilità logica della lettura riduttiva e "minimalista", che la difesa propone, in ordine agli interventi posti in essere dall'imputato (interessamenti più volte qualificati, in sede di ricorso, alla stregua di meri consigli di natura tecnica, del tutto disinteressati e avulsi dall'agone elettorale). Una lettura che, invece, la Corte territoriale ha considerato frutto di un approccio atomistico e parcellizzato al complessivo dipanarsi dei rapporti intrattenuti dai protagonisti della vicenda in esame. 2.1. Stando al consolidato orientamento di questa Corte, il delitto di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter cod. pen. — sia nella sua veste originaria, modellata dall'art. 11-ter decreto legge 10 agosto 1992, n. 306, convertito dalla Legge 07 agosto 1992, n. 356, sia all'indomani della rimodulazione apportata dall'art. 1, Legge 17 aprile 2014, n. 62, nonché all'esito dell'intervento operato dall'art. 1, Legge 21 maggio 2019, n. 43, — si configura, sotto il profilo dogmatico, quale reato di pericolo (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167; Sez. 1, n. 19092 del 09/03/2021, Zambetti, Rv. 281410). Tale figura tipica incrimina, dunque, l'accordo in forza del quale due o più soggetti si scambiano la promessa del procacciamento di voti presso l'elettorato, a fronte dell'erogazione dì un corrispettivo (originariamente identificato nel denaro). 2.2. Con la riformulazione risalente al 2014, è stato chiarito - nel dettato della disposizione codicistica - come il corrispettivo possa essere costituito da una qualsivoglia «utilità»; sono state poi inserite, nel medesimo testo normativo, tanto la specifica previsione, secondo la quale l'oggetto della pattuizione illecita debba includere le modalità di ottenimento del consenso elettorale, attraverso l'adozione del metodo mafioso, conformemente alla descrizione contenuta nell'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen., quanto l'estensione della punibilità - quale concorrente necessario - a colui che promette di procurare i voti. A tale novella, la giurisprudenza di legittimità ha attribuito, però, la mera valenza di novità lessicale e con funzione di sola specificazione descrittiva, perché «di minimo contenuto, destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora più compiuti e definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta che questa stessa Corte ha avuto modo di offrire già con riferimento al dato normativo previgente» (Sez. 6, n. 25302 del 19/5/2015, Albero, Rv. 263845). Era già diffusa, del resto, l'interpretazione in base alla quale l'oggetto materiale della dazione, costituente il corrispettivo della promessa di voti, potesse essere costituito non solo dal denaro, bensì da ogni tipologia di beni quantificabile come valore di scambio, in termini economici e monetari (Sez. 2, n. 46922 del 30/11/2011, Marrazzo, Rv. 251374; Sez. 6, n. 20924 del 11/04/2012, Gambino, Rv. 252788). Nemmeno si dubitava del fatto che la negoziazione elettorale contra legem, qui rilevante, dovesse presentare un marcato tratto distintivo di intima mafiosità (peculiarità atta a determinarne la differenziazione, rispetto alle ulteriori figure tipiche di corruzione in ambito elettorale, pure note all'ordinamento), appunto in quanto contenente implicitamente il ricorso alla sopraffazione, nonché alla forza di coercizione che è propria della compagine mafiosa, non essendo bastevole il semplice scambio, fra la promessa di voti e la erogazione di corrispettivo (Sez. 1, n. 27655 del 24/04/2012, Macrì, Rv. 253387; Sez. 2, n. 23186 del 05/06/2012, Costa, Rv. 252843; Sez. 6, n. 18080 del 13/04/2012, Diana, Rv. 252641; Sez. 6, n. 10785 del 19/02/2004, Falco, Rv. 230397; Sez. 1, n. 27777 del 25/03/2003, Cassata, Rv. 225864). 2.3. A seguito della succitata riforma del 2014, il quadro normativo è mutato, quanto alla posizione del procacciatore del consenso elettorale; la riformulata disposizione incriminatrice, infatti, inquadra la condotta di tale soggetto nel perimetro del concorso necessario, trasformando la struttura della fattispecie in un reato plurisoggettivo proprio. Non può poi escludersi - con riferimento alla posizione del candidato - che il patto elettorale politico-mafioso, risolvendosi in un contributo al mantenimento o al rafforzamento dell'organizzazione, possa integrare paradigmaticamente la fattispecie del concorso esterno, nel reato ex art. 416-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 44466 del 17/07/2012, Plutino, Rv. 254059; Sez. 1, n. 8531 del 09/01/2013, Ferraro, Rv. 254926; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268680), destinato in tal caso ad assorbire la figura incriminatrice di cui all'art. 416-ter cod. pen. Tale modello legale, infatti, svolge proprio la funzione di estendere la punibilità oltre i confini del concorso esterno, giungendo ad abbracciare anche i casi in cui il patto preso in considerazione resterebbe irrilevante, a tale titolo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677). Lo stesso scambio elettorale-mafioso rientra, inoltre, nel novero dei reati posti in essere avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 8654 del 11/02/2014, Costa, Rv. 259108); ciò porta a ravvisare, laddove lo commetta il partecipe all'associazione mafiosa, una ordinaria forma di concorso materiale di reati, eventualmente tra loro legati da preventiva ideazione unitaria (Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). 3. Posti tali ancoraggi teorici e richiamata la sopra esposta base narrativa, risultano inconsistenti le doglianze difensive inerenti alla necessità che sia concretamente impiegato il metodo mafioso (da intendersi nella accezione di coartazione concreta ed esteriormente percepibile) ai fini del procacciamento di voti. 3.1. La sentenza impugnata, infatti, è partita da un dato oggettivo, rappresentato dalla mancata negazione, ad opera della difesa, circa la sussistenza fenomenica del patto elettorale intercorso fra Scozzari e il duo [OSCURATO:PERSONA]; di tali intese, infatti, è stato contestato dalla difesa esclusivamente il ritenuto connotato della mafiosità. La Corte territoriale ha analiticamente esaminato, a questo punto, le numerose manifestazioni di interesse, oltre che i pareri di carattere tecnico, i ripetuti consigli operativi, nonché infine gli interventi direttamente effettuati da Scozzari, nell'ambito sanitario e in campo amministrativo; ognuna di tali condotte è stata ritenuta essere sempre finalizzata a favorire le posizioni dei due esponenti mafiosi, certamente ben conosciuti in ambito locale, ovvero gli interessi di soggetti da questi "segnalati". La sostanziale coincidenza temporale, fra tali interessamenti (si ripete: numerosi, variegati e insistiti, nonché sapientemente mirati) e l'attivismo di Occhipinti e Semprevivo nell'accaparramento del consento elettorale, in favore dell'odierno imputato, consentono di escludere - ad avviso della Corte di appello di Palermo - qualsivoglia causale alternativa.La sicura notorietà della appartenenza di Occhipinti e Semprevivo alla associazione criminale predominante sul territorio, poi, rendeva pacifico il fatto che un loro intervento - in favore di un certo candidato alle elezioni - dovesse comportare anche la spendita di tutta una diffusa capacità di condizionamento e inquinamento, in danno della possibilità degli elettori di esprimere liberamente le proprie scelte elettorali. Tale capacità di accaparramento di voti, attraverso un pur implicito e velato assoggettamento delle volontà degli elettori, secondo la Corte territoriale, ha rappresentato il filo conduttore, il perno dell'accordo politico- elettorale in argomento, rendendo totalmente non plausibile ogni prospettazione di ulteriori causali alternative. 3.2. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha chiarito quanto segue: «In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso reclutati per la raccolta dei consensi e la valutazione di utilità del loro apporto nella zona d'influenza dell'organizzazione criminale, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze» (Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638, in precedenza, si era espressa nello stesso senso Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157). Facendo, quindi, riferimento a questo canone ermeneutico si può affermare - in sede di esame dei motivi di ricorso che censurano la decisione impugnata, con riguardo alla valutazione delle prove - che sono radicalmente infondate le deduzioni in ordine alla materialità dei fatti, nonché alla riferibilità soggettiva, al contesto mafioso entro cui essi si collocano e, infine, alla consapevolezza, da parte di Scozzari, della appartenenza mafiosa di Occhipinti. Lo strumento esegetico della cd. prova logica, che è stato adoperato - in ordine a tale specifica tematica - dalla Corte territoriale, appare infatti di univoca significazione e di granitica valenza evocativa. Non vi è chi non rilevi, infine, come l'apparato motivazionale che caratterizza la sentenza impugnata sia ampio ed esaustivo, nonché coerente con i dati probatori uniti all'incarto processuale e privo del pur minimo vuoto logico; esso risulta, pertanto, immune da qualsivoglia possibile stigma in sede di legittimità. 4. Il secondo motivo formulato dalla difesa, sebbene articolato - come detto - in una duplicità di profili di doglianza, presenta una matrice unitaria e, pertanto, si presta agevolmente ad una trattazione unitaria. Le censure oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono tutte, infatti, alla motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una critica - anche espressa e diretta - ai criteri utilizzati e alle conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova precisare, allora, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coordinate teoriche. 4.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve anzitutto rammentare come - nell'apprezzamento delle fonti di prova - il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione, rispetto a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione . 4.2. Passando al più specifico tema del "vizio di illogicità" della motivazione - oggetto di specifica deduzione difensiva, nella fattispecie in esame - va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato; non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo; sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito:a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 4.3. Va da ultimo ancora osservato come la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possano dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 4.4. Tanto premesso, ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di valutazione demandato a questa Corte, si osserva quanto segue. L'incipit del secondo motivo, proposto in via preliminare dalla difesa, si rivela - almeno nelle linee essenziali - sostanzialmente ripetitivo delle ragioni poste a fondamento del primo, lamentando la difesa una erronea interpretazione che sarebbe stata data dai Giudici di merito, in ordine alla natura e alle motivazioni sottese ai consigli e agli interessamenti offerti da Scozzari, nelle diverse occasioni, a Occhipinti e Semprevivo. Tale natura reiterativa legittima il Collegio, evidentemente, ad affidarsi al mero richiamo dell'esame sopra già compiuto, relativamente al primo motivo di ricorso. 4.5. La prima doglianza sussunta nel secondo motivo è ulteriore espressione di quella sorta di corrente invisibile, che percorre l'intero atto di impugnazione e che è costituita dalla prospettazione di una difforme interpretazione della prestazione offerta dal ricorrente, quale corrispettivo dell'impegno elettorale promesso dal capomafia. Dal momento che tale controprestazione si sostanziava nell'assicurare il proprio appoggio, al fine della regolarizzazione di pratiche amministrative, il successo nella tornata elettorale svolgerebbe una funzione latamente strumentale, rispetto al perseguimento degli interessi di Occhipinti. Siffatta ricostruzione, architrave della sentenza impugnata, è destinata - in ipotesi difensiva - a franare irreparabilmente, laddove compiutamente confrontata con la intrinseca natura dell'apporto realmente prestato da Scozzari: questi ha offerto un aiuto di tipo tecnico, sostanziatosi in semplici consigli, elemento che escluderebbe in radice la configurabilità dell'ipotizzata figura delittuosa. Si è già chiarito, però, come la Corte territoriale abbia doviziosamente esplicitato le ragioni in base alle quali è giunta a difformi lumi, ritenendo invece che le varie prestazioni fornite da Scozzari si atteggiassero a elemento basilare dell'accordo di scambio politico-mafioso, inserendosi in una pattuizione illecita che vedeva - quale controprestazione, rispetto agli interessamenti e coinvolgimenti di vario genere, dei quali si è reso protagonista l'imputato - l'ottenimento di voti, mediante la spendita del peso sociale e criminale dell'organizzazione mafiosa. Il tutto, giova ribadirlo, è espresso dalla Corte di appello di Palermo attraverso un apparato motivazionale che è di esemplare chiarezza, oltre che del tutto immune da vizi logico-giuridici. 4.6. La seconda censura contenuta nel secondo motivo presenta una forte connotazione di genericità, risultando essa del tutto aspecifica, nonché priva di un reale substrato contenutistico e, pertanto, inammissibile. La difesa, infatti, muove dall'assunto di carattere metagiuridico, rappresentato dalla contrazione del numero di coloro che, pur avendo diritto al voto, ordinariamente decidono di esercitarlo; tale fenomeno avrebbe - secondo la prospettiva da cui si pone la difesa - profondamente ridimensionato il campo del voto di opinione, risultandone specularmente ampliate, invece, le scelte di tipo utilitaristico e clientelare. Rientrerebbe nella stessa intrinseca natura dell'attività politica, allora, la necessità di dispensare favori a possibili elettori, nella speranza di vederseli un giorno ricompensati sotto forma di scelta elettorale. L'errore compiuto dalla Corte territoriale si anniderebbe quindi - in ipotesi difensiva - nell'aver sposato una concezione troppo estensiva, quasi onnicomprensiva, del concetto di "utilità" contenuto nel contestato paradigma normativo; tale distorta operazione culturale avrebbe indotto i Giudici di merito, impropriamente, ad operare una incongrua sovrapposizione di concetti tra loro radicalmente diversi ed a ricondurre, nell'ambito previsionale della fattispecie incriminatrice, anche interventi - e finanche meri consigli di tipo tecnico - dispensati in favore di soggetti che ne facciano richiesta e che sono, essenzialmente, privi di qualsiasi coloritura di patto illecito. Trattasi di critica che involge considerazioni di carattere quasi ideologico e socio-politico, che non sembra, però, concretamente aderente al thema decidendum; la censura si risolve, in definitiva, nella prospettazione di una riponderazione dello stesso modello legale ex art. 416-ter cod. pen. In ordine al tema - già proposto nel primo motivo e ora reiterato - inerente all'accezione secondo la quale debba essere valutato il concetto di utilità, rilevante in relazione alla contestata figura tipica, ci si può limitar