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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 20273/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava le istanze di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richieste congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter, 1 -quater, cod. proc. pen., proposta in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., non è rilevante ai presenti fini, riguardando censure inerenti al processo di cognizione e non risultando prospettati profili di costituzionalità afferenti alla materia delle misure alternative alla detenzione, sulla cui ammissibilità si è pronunciato negativamente il Tribunale di sorveglianza di Milano.

Ritenuto, inoltre, che la difesa del ricorrente non forniva alcuna indicazione utile a inquadrare la condizione anagrafica ed esistenziale di [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a risultare irreperibile, non indicava il domicilio in cui «trascorrere l'eventuale misura alternativa, così non consentendo al Tribunale di svolgere accertamenti di ufficio».

Ritenuto che tali conclusioni, tenuto conto dell'assenza di dati certi sull'attuale condizione anagrafica del ricorrente, appaiono rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di una misura alternativa «fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo [...]» (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava le istanze di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richieste congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter, 1 -quater, cod. proc. pen., proposta in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., non è rilevante ai presenti fini, riguardando censure inerenti al processo di cognizione e non risultando prospettati profili di costituzionalità afferenti alla materia delle misure alternative alla detenzione, sulla cui ammissibilità si è pronunciato negativamente il Tribunale di sorveglianza di Milano. Ritenuto, inoltre, che la difesa del ricorrente non forniva alcuna indicazione utile a inquadrare la condizione anagrafica ed esistenziale di [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a risultare irreperibile, non indicava il domicilio in cui «trascorrere l'eventuale misura alternativa, così non consentendo al Tribunale di svolgere accertamenti di ufficio». Ritenuto che tali conclusioni, tenuto conto dell'assenza di dati certi sull'attuale condizione anagrafica del ricorrente, appaiono rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di una misura alternativa «fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo [...]» (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20273/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris