CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; / udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Udine rigettava l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto a fare rilevare la non esecutività della sentenza n. 2149/2019 emessa dallo stesso Tribunale di Udine, divenuta irrevocabile. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge relativamente agli artt. 670 e 169 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul punto. 3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto senza l'osservanza del termine perentorio di quindici giorni per l'impugnazione ex art. 585, comma 1, cod. proc. pen. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, PC in proc. Cannone e altro, Rv. 273488). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Pr idente /