CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 08142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 3/09/2025 del Presidente della Terza Sezione della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento senza rinvio con restituzione gli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente della Corte di appello di Bari, Sezione Terza penale, con provvedimento del 3 settembre 2025, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], imputato sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., volta ad ottenere la revocala della limitazione a intrattenere corrispondenza epistolare con la signora [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 41-bis ord. pen. In un unico articolato motivo la difesa, facendo anche riferimento a principi sovranazionali, rileva la totale carenza di motivazione e, comunque, evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto il fatto che il detenuto non ha contatti con nessuno perché la madre è molto anziana e che l’unica possibilità di coltivare la propria affettività e la propria vita privata è costituita dalla corrispondenza con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], persona che già conosceva da data anteriore la detenzione con cui ora intrattiene un rapporto sentimentale, iniziato proprio a seguito dello scambio di corrispondenza. Sotto altro profilo, d’altro canto, la Corte non avrebbe neanche effettuato il necessario giudizio di bilanciamento tra il diritto all’affettività e alla coltivazione dei rapporti personali e le eventuali esigenze di sicurezza pubblica che, peraltro, nel caso di specie, non sussistono in quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha e non ha mai avuto alcun collegamento con la criminalità. 3. In data 19 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] il quale rileva la totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, di cui chiede annullamento senza rinvio con restituzione gli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’impugnazione deve essere qualificata come reclamo e si deve disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per il prosieguo. 2. L’art. 18-ter ord. pen. prevede i casi e regola i modi con cui sono disposti le limitazioni e i controlli della corrispondenza dei detenuti. 2.1. Il primo comma stabilisce che le limitazioni della corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa, la sottoposizione della corrispondenza a visto ovvero il controllo del contenuto delle buste può essere effettuato nei confronti dei detenuti o degli internati per esigenze attinenti alle indagini, investigative o di prevenzione dei reati o per ragioni di sicurezza e ordine dell’istituto. Il secondo comma prevede le ipotesi in cui non si applica la precedente disposizione. Ai sensi del comma 3 della norma i provvedimenti sono adottati a richiesta del pubblico ministero o del direttore dell’istituto con decreto motivato emesso dal magistrato di sorveglianza o, nel caso degli imputati, dal giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen. Quando l’organo è collegiale provvede il presidente. I successivi commi 4 e 5 stabiliscono che il controllo può essere delegato al direttore o al personale dell’amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore e che, nel caso in cui la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata e trattenuta, il detenuto deve essere immediatamente informato. Il comma 6 della stessa norma prevede che avverso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 5 è ammesso reclamo nel merito in ordine al quale provvede il tribunale di sorveglianza, se il decreto è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero il tribunale nel cui circondario siede il giudice che lo ha emesso, negli altri casi. Il reclamo è proposto secondo la procedura di cui all’art. 14-ter ord. pen. e per quanto non diversamente disposto si applica l’art. 666 cod. proc. pen. Il settimo e ultimo comma stabilisce, infine, che l’apertura delle buste che contengono la corrispondenza deve avvenire alla presenza del detenuto o internato. 2.2. Il mezzo di controllo previsto dal comma 6 è esperibile nei confronti di tutti i provvedimenti che si riferiscono alle limitazioni previste dall’art. 18-ter ord. pen. La disposizione, in virtù del tenore letterale per cui “contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo …”, infatti, si riferisce sia a provvedimenti genetici, quelli che hanno disposto la limitazione o il controllo, che a quelli pronunciati a seguito di istanza di revoca o modifica di quanto originariamente previsto. 2.3. Il caso in esame si riferisce a un’impugnazione proposta avverso un provvedimento che ha rigettato l’istanza di revoca o di modifica di quanto disposto in merito alla corrispondenza del ricorrente. In questa ipotesi, pertanto, dovendosi applicare quanto disposto dal comma 6. l’impugnazione deve essere qualificata come reclamo e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Bari, nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 15673 del 28/03/2025, Turiano, Rv. 287958 - 01) che, ai sensi della medesima norma, non potrà fare parte del collegio che sarà chiamato a pronunciarsi. P.Q.M Qualificata l’impugnazione come reclamo, dispone la