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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 00855/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08600/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- per la correzione dell’ordinanza n. 18149/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 2/7/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Correzione errore materiale La Corte rileva

1. Con ordinanza n. 18149/2024, pubblicata il 2/7/2024, questa Corte ha cassato la sentenza n. 678/2019 depositata dalla Corte d’Appello di Cagliari il 30/7/2019, con riguardo al quinto e sesto motivo di ricorso, rinviando alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

2. In relazione alla predetta ordinanza, il Presidente della Seconda Sezione di questa Corte ha sollecitato la correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nel predetto provvedimento in quanto mancante, nell’intestazione, del nominativo di [OSCURATO:PERSONA].

3. Occorre sul punto evidenziare come, in forza della modifica apportata all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. dall’art. 1- bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, è sempre possibile anche la correzione dell’errore materiale, la quale, come recentemente affermato da Cass., Sez.

U, 13/2/2023, n. 4353, può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte» (sul punto Cass. 25/11/2019, n. 30651, che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ.).

Nella specie, risulta dal ricorso in atti che lo stesso era stato promosso non soltanto da “[OSCURATO:PERSONA]”, come rilevato nell’intestazione dell’ordinanza n. 18149/2024, ma anche da “[OSCURATO:PERSONA]”, con la conseguenza che sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale sollecitato.

Ciò comporta che vi è l’interesse generale, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dall’errore compiuto in ordine alla corretta identificazione dei ricorrenti.

Pertanto, deve procedersi alla correzione del provvedimento in ordine al nominativo dei ricorrenti.

P.Q.M. dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 18149/2024, pubblicata il 2/7/2024, nella parte relativa al nominativo dei ricorrenti, sia inserito, dopo «[OSCURATO:PERSONA]», il nominativo «[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08600/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- per la correzione dell’ordinanza n. 18149/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 2/7/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Correzione errore materiale La Corte rileva 1. Con ordinanza n. 18149/2024, pubblicata il 2/7/2024, questa Corte ha cassato la sentenza n. 678/2019 depositata dalla Corte d’Appello di Cagliari il 30/7/2019, con riguardo al quinto e sesto motivo di ricorso, rinviando alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 2. In relazione alla predetta ordinanza, il Presidente della Seconda Sezione di questa Corte ha sollecitato la correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nel predetto provvedimento in quanto mancante, nell’intestazione, del nominativo di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Occorre sul punto evidenziare come, in forza della modifica apportata all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. dall’art. 1- bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, è sempre possibile anche la correzione dell’errore materiale, la quale, come recentemente affermato da Cass., Sez. U, 13/2/2023, n. 4353, può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte» (sul punto Cass. 25/11/2019, n. 30651, che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ.). Nella specie, risulta dal ricorso in atti che lo stesso era stato promosso non soltanto da “[OSCURATO:PERSONA]”, come rilevato nell’intestazione dell’ordinanza n. 18149/2024, ma anche da “[OSCURATO:PERSONA]”, con la conseguenza che sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale sollecitato. Ciò comporta che vi è l’interesse generale, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dall’errore compiuto in ordine alla corretta identificazione dei ricorrenti. Pertanto, deve procedersi alla correzione del provvedimento in ordine al nominativo dei ricorrenti. P.Q.M. dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 18149/2024, pubblicata il 2/7/2024, nella parte relativa al nominativo dei ricorrenti, sia inserito, dopo «[OSCURATO:PERSONA]», il nominativo «[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00855/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris