CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .."<:‘ -cJ ci udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in rito abbreviato il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha condannato alla pena di giustizia gli imputati per il delitto di bancarotta semplice documentale. 1.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale territoriale che, con unico motivo, ha lamentato l'omessa applicazione della pena accessoria ex art 217 /3 LF . [OSCURATO:PERSONA], pur pronunciando sentenza di condanna, aveva omesso di disporre l'applicazione della pena accessoria di durata non predeterminata se non nel massimo che consegue di diritto alla condanna. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.E' pacifico che il Giudice del rito abbreviato, condannando gli imputati per il delitto di bancarotta semplice documentale, non ha applicato le pene accessorie di cui alla disposizione ex art 217 LF ultimo comma, secondo la quale la condanna per il reato, salve le altre eventuali pene accessorie previste dal codice penale, importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni, determinando, quindi la norma, il limite edittale solo nella soglia massima. 1.1 Quest'ultima caratteristica della pena accessoria appare idonea ad escludere, nella fattispecie in esame, l'applicabilità dell'art 183 disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale "quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna". In proposito questa Corte - affidandosi all'interpretazione letterale - ha già affermato la legittimità dell'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, a condizione però che si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. Sez. 1, Sentenza n. 23661 del 29/04/2014 Cc. (dep. 05/06/2014) Rv. 259689. In senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 30/11/2012 Cc. (dep. 15/01/2013 ) Rv. 254288. 1.2 II principio secondo il quale in caso di omessa applicazione in fase di cognizione delle pene accessorie competente a rimediare alla omissione è il Giudice dell'esecuzione, su richiesta del PM, purchè le pene siano obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata, risulta confermato anche nella pronunzia emessa dal massimo consesso di questa Corte: 1 9' Sez. U, sentenza n. 6240 del 27/11/2014 cc. (dep. 12/02/2015 ) rv. 262327. In essa si è chiarito che l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, purché la stessa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione. Sul tema oggetto del ricorso la più recente Sez. 6 Sentenza n. 1578 del 26/11/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 )Rv. 280582 ha affermato il principio di carattere generale per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria. E nella motivazione tale pronunzia ha esplicitamente preso le distanze dal precedente orientamento, secondo il quale deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria, dovendo in tal caso il pubblico ministero, sempre e comunque, ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 47604 del 28/10/2019, Cagnoli, Rv. 277547; Sez. 5, n. 51390 del 21/6/2018, Suddin, Rv. 274453). Per quanto ora di interesse si è, altresì, chiarito che la disposizione ex art 183 disp att cpp presuppone che la sentenza sia passata in giudicato e che la questione sia portata appunto all'attenzione del giudice dell'esecuzione, non potendo sulla stessa più pronunciarsi il giudice di una impugnazione. Alla luce del ricostruito sistema di principi il Collegio ritiene, quindi, che nel caso in esame, discutendosi della mancata irrogazione di una pena accessoria determinata solo nel limite massimo ed implicando, quindi, la sua concreta applicazione l'esercizio del potere discrezionale tipico del Giudice ai sensi degli artt 132 e 133 cp, competente alla determinazione della pena accessoria sia il Giudice del merito, al quale gli atti vanno trasmessi, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto per cui è stato proposto il ricorso da parte del PM. (v, SsULÌ r-kr. 2.1dZsge, ) PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto della pena accessoria fallimentare, con rinvio ai Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto. Deciso il 3.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]i'l E- L» Il Presidente