CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 gennaio 2021, il Giudice di pace di Campobasso aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali, che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di appello della parte civile, il Tribunale di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato e l'ha condannato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese. 2. Contro la sentenza del Tribunale di Campobasso, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale. Rappresenta che, mentre il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato, ritenendo la deposizione della persona offesa non attendibile, il giudice d'appello aveva deciso in senso diametralmente opposto, basandosi su quella stessa testimonianza, da lui ritenuta attendibile. Il Tribunale di Campobasso avrebbe ribaltato il giudizio di assoluzione, mediante una diversa valutazione della medesima prova dichiarativa - la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - senza preventivamente rinnovarne l'assunzione in dibattimento. Palese, pertanto, a parere del ricorrente, sarebbe la violazione dei principi affermati in materia dalla costante giurisprudenza e riconosciuti dall'alt 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, per omessa valutazione dei documenti prodotti dalla difesa. Sostiene che il giudice di appello non avrebbe preso in considerazione una serie di documenti prodotti dalla difesa che avrebbero avuto grande rilevanza in ordine all'attendibilità della persona offesa, atteso che da essi emergerebbero i pessimi rapporti sussistenti tra quest'ultima e la famiglia dell'imputato. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova e manifesta illogicità. Sostiene che il giudice d'appello avrebbe travisato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che da essa potessero trarsi elementi di riscontro alla deposizione della persona offesa, quando, invece, il teste si era limitato ad affermare di aver visto due persone malmenarsi e di non essere in grado di riferire chi avesse iniziato per prima. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, per la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale di Campobasso, invero, ha ribaltato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. Al riguardo, deve essere ricordato che <<il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). La prova dichiarativa deve avere le seguenti caratteristiche: a) può trattarsi di prova che abbia a oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative; b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni); c) dev'essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione; d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e se non adempie all'obbligo incorre in una "violazione di legge". Nel caso in esame, la prova dichiarativa (la testimonianza del Cozzolino) ha tutte le evidenziate caratteristiche, posto che: si tratta di dichiarazioni percettive; è stata raccolta a mezzo di testimonianza; è decisiva, in quanto su di essa si fonda sia la sentenza di assoluzione di primo grado che quella di condanna in appello; di essa il Tribunale ha dato una diversa valutazione. 1.2 L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei restanti motivi. 2. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente, atteso che «in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile