CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 1990
Cassazione n. 19580/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1990 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio" (Sez.2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 28/02/2023, Papais, Rv. 284438 — 02): inoltre, affermato il principio secondo cui, "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01): nel caso in esame, l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi dall'imputazione, in quanto sin dal capo di imputazione la sentenza di primo grado era stato evidenziato che l'immobile occupato era del Comune di Roma, quindi edificio pubblico; eii-t-- osservatovla doglianza avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio nate è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello motivato il discostamento dal minimo edittale per i numerosi precedenti penali dell'imputato, così adempiendo all'onerevmotivazione richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso