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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25051/2026

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t.ssa Maria GraziaTambrani, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39 ([OSCURATO:PARTITA_IVA] - [OSCURATO:PERSONA] 01765930589), ed elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Calcioli ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52B04 H501K, e-mail: legal @studiocalcioli.it - P.E.C.: filippocalcioli @ ordineavvocatiroma.org - [OSCURATO:TELEFONO]), che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giustadelega in calce al ricorso.RicorrentecontroASL Roma 1, già [OSCURATO:PERSONA] A ([OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legalerappresentante pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentata e difesa, congiuntamente edisgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 73B12C352L) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 68L49 M082W) delgiurisdizioni superiori, giusta procura rilasciata su foglio separato edelettivamente domiciliata presso la sede dell'Azienda, in Roma, BorgoNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026Santo Spirito n. 3.

I suindicati difensori dichiarano di voler ricevere tutte lecomunicazioni e gli avvisi di cancelleria - ex art. 136 c.p.c. - ai seguentiindirizzi di posta elettronica certificata: gloriadigregorio @ pec.aslromal.ite andreamollo @ ordineavvocatiroma.org o via fax al n. 06.68352087.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 7490 depositata l’11novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:SOCIETA]., società che effettua prestazioni di specialisticaambulatoriale, compresa la risonanza magnetica – premesso che seifatture del 2010, emesse nei mesi da maggio a settembre e nel dicembre2010, ed otto fatture emesse nei mesi da febbraio a settembre 2011erano state pagate con notevole ritardo – conveniva davanti al Tribunaledella stessa città l’Asl e ne chiedeva la condanna al pagamento di euro33.092,76 a titolo di interessi moratori previsti dal d.lgs. n° 231/2002.2.- Nel contraddittorio con l’Asl, il Tribunale accoglieva la domanda, ma laCorte d’appello capitolina, adita dalla soccombente Azienda saitaria,riformava integralmente la prima decisione, rigettando la domandadell’erogatore privato.3.- Osservava la Corte che andava accolta l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva dell’Asl, sollevata in primo grado e riproposta colprimo motivo di impugnazione.Secondo il sistema di pagamento adottato dalla Regione Lazio, desumibiledalla Delibera di [OSCURATO:PERSONA] (DGR) 20 dicembre 2002 n° 1761, dallecircolari della Regione n° 18967 del 26 febbraio 2003 e n° 71827 del 7giugno “2008”, dalla Determinazione n° 1598 del 7 giugno 2006, le fattureemesse dagli erogatori privati dopo il 1° giugno 2006 non dovevanoessere liquidate dalla singola Asl, ma dovevano essere trasmesseNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’[OSCURATO:PERSONA] per il pagamento, oveemesse da soggetti accreditati per Roma e Provincia, donde lalegittimazione passiva di tale [OSCURATO:PERSONA] e non dell’Asl.Tale conclusione non sarebbe smentita dal fatto che gli accordi ex art. 8-quinquies, secondo comma, d.lgs. n° 502/1992 intercorrevano solo tra Asle società erogatrice, poiché la clausola lettera l) del contratto 2010 e laclausola lettera n) di quello del 2011 stabilivano che le modalità difatturazione e le procedure di pagamento al tempo vigenti rimanevanoinvariate e confermate.Tali modalità erano quelle previste dalla DGR n° 1598/2006, che, perl’appunto, incaricava del pagamento l'[OSCURATO:PERSONA] GiovanniAddolorata, tanto che il pagamento del capitale era stato eseguito proprioda quest’ultima struttura.Pertanto, non poteva considerarsi responsabile del tardivo pagamento etenuto a risarcire il danno da inadempimento un soggetto diverso daquello che in concreto lo aveva eseguito.4.- Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidando il gravame a tre mezziillustrati da memoria.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] 1 con controricorso, nel quale conclude perl’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.La causa, originariamente assegnata per la trattazione in AdunanzaCamerale del 25 settembre 2024, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della sentenza delle Sezioni Unitedi questa Corte nel giudizio RG 7536/2021, avente ad oggetto laquestione posta col primo motivo di ricorso.A seguito del deposito della sentenza delle Sezioni Unite 27 dicembre2025 n° 34301, è stata fissata nuova [OSCURATO:PERSONA] al 2 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8-quinquiesNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026del d.lgs. n° 502/1992 e dell'art. 1321 cod. civ.Il d.l. 27 agosto 1993 n° 324, il quale prevede all’art. 1, decimo comma,che, in caso di mancato pagamento dei soggetti erogatori di prestazionisanitarie, “si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivodi azione di pignoramento (…) l'ente incaricato del pagamento delcorrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”,era stato emanato quando ancora i rapporti tra ASL ed erogatori privatinon erano retti da contratti.Al contrario, il rapporto tra Bios e ASL Roma 1 era retto da un accordo exart. 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992, con la conseguenza che per ilpagamento dei debiti doveva farsi riferimento a quanto in esso previsto eche tale accordo non poteva avere efficacia nei confronti di terzi, qualil’[OSCURATO:PERSONA], nemmeno menzionata nelcontratto.L’art. 1, decimo comma, si riferiva inoltre alle azioni esecutive iniziate aseguito di inadempimento e non ad altri tipi di iniziative giudiziarie.Infine, i Decreti del Commissario ad acta n° U0044 del 31 maggio 2010 en° U0020 del 25 marzo 2011 (indicanti i tetti di spesa degli erogatoriprivati accreditati per gli anni 2010 e 2011) avevano demandato alle ASLla sottoscrizione dei contratti con gli erogatori predetti, e, di conseguenza,di assumere l'obbligazione di pagamento nei confronti della strutturasanitaria privata.Col secondo mezzo, anch’esso formulato in base all’art. 360 n° 3 cod.proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che la Corte avrebbe procedutoall’interpretazione degli accordi contrattuali 2010 e 2011, nonché dellacircolare regionale prot. n° 71827 /2005 e della [OSCURATO:PERSONA]° 1598/2006 violando gli artt. 1362, 1363 e 1366 del cod. civ.La Corte avrebbe dato rilievo alle sole clausole contrattuali sub lettera l)dell’accordo 2010 e lettera n) dell’accordo, mentre in base alle altre erachiaro che le procedure automatizzate erano mantenute al solo scopo diNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026monitoraggio, mentre il pagamento delle prestazioni era posto unicamentea carico dell’ASL e non di altri: donde l’incoerenza dell’interpretazione datadalla Corte col testo stesso degli accordi e con la volontà negoziale.Anche la Determina regionale n° 1598/2006 era stata erroneamenteintesa dalla Corte, in quanto essa individuava nell’Azienda OspedalieraSan [OSCURATO:PERSONA] il solo soggetto pagatore, mentre l’ASL rimanevaobbligata alla liquidazione dei corrispettivi.Infine, pure la Circolare regionale n° 71827 era stata erroneamenteriferita al caso di specie sull’erroneo presupposto che essa fosse del 2008,mentre era datata 7 giugno 2005.6.- I due mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione della loroconnessione, sono fondati.Con la recente sentenza n° 34301 del 27 dicembre 2025 questa Corte aSezioni Unite ha composto il contrasto esistente tra le sezioni sempliciconcernente l’interpretazione dell’art. 1, decimo comma, del d.l. 27 agosto1993 n° 324.In tale sentenza si è chiarito che la norma era stata emanata nella vigenzadi un assetto normativo anteriore alla cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]” (d.lgs. 19giugno 1999 n° 229), in un periodo temporale, dunque, in cui non eraprevista la stipula di un contratto quale requisito indispensabile perperfezionare il rapporto tra ASL ed erogatori privati.La norma, pertanto, va letta – secondo le Sezioni Unite – nel contestodelle nuove disposizioni, con le quali è stato introdotto l’obbligo dellastipula di un accordo tra ASL e imprese private.Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno chiarito che il sistema dipagamento può essere variamente disciplinato dalle Regioni, le qualipossono prevedere un sistema diffuso (come per la regione Calabria, nellaquale ogni ASL è la sola debitrice) oppure accentrato.Le Sezioni Unite hanno, poi, messo in evidenza che il sistema dipagamento centralizzato previsto dall’art. 1, decimo comma, del d.l. 27Numero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026agosto 1993 n° 324 ha introdotto una deroga all’effetto giuridiconormalmente scaturente dalla sottoscrizione di un contratto, a condizioneche l’ente “incaricato del pagamento del corrispettivo” sia indicato in un“atto di incarico” adottato in seno all’ordinamento regionale (la cuiefficacia esterna, è garantita dal rango di norma primaria dell’art.1,decimo comma, citato).Questo atto di incarico può essere contenuto in una fonte di rangoprimario oppure in un semplice provvedimento amministrativo: mamentre la previsione di legge ha efficacia erga omnes, l’incarico contenutonel provvedimento amministrativo può produrre effetti tra le parti solo overichiamato espressamente nell’accordo tra ASL ed erogatore privato(sentenza n° 34301/2025, paragrafo 6.4).Ora, la Corte di merito ha ritenuto che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] abbia stipulato conla [OSCURATO:PERSONA] 1 gli accordi previsti dall'art. 8 quinquies comma 2 DLGS n°502/92 in ordine alle prestazioni fornite negli anni 2010 e 2011 (…) nonvale a sostenere la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] 1 (…) poiché laclausola l) del contratto 2010 e la clausola n) del contratto 2011stabiliscono che "le modalità di fatturazione e le procedure di pagamentorimangono invariate e si confermano quindi quelle attualmente vigenti”»(sentenza pagina 8).Nondimeno, la ricorrente – dopo aver debitamente trascritto il testo deidue accordi (ricorso pagine 17-21) – ha fatto osservare che taleconclusione non appariva coerente con le altre clausole dell’accordo e,segnatamente, con quelle che prevedono: (a) che le prestazioni effettuateoltre il budget non fossero fatturabili dall'Erogatore, né liquidabili da partedell'[OSCURATO:PERSONA]; (b) che la notifica della eventuale cessione dicredito dovesse essere fatta alla stessa ASL; (c) che il foro competenteper le liti fosse quello dell’ASL, parte del contratto.Numero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026In sostanza, la ricorrente ha messo in luce che nessuna parte del testocontrattuale prevedeva una delega (o un “incarico”) di pagamento asoggetti diversi dalla stessa ASL Roma 1.Insussistente appare poi l’esistenza di una norma di legge regionale (o,comunque, di un atto amministrativo emesso su delega della legge) cheistituisca tale “incarico”, poiché – come ben chiarito dalle Sez.

Un. – l’art.2, secondo comma, lettera c), della legge reg.

Lazio n° 18/1994, nonrimette affatto alla Giunta l’individuazione del soggetto obbligato alpagamento nei confronti dei centri accreditati, in luogo dell'unità sanitarialocale territorialmente competente, ma si limita a ricondurre all’enteregionale l’attività di programmazione («determinazione dei criteri difinanziamento»), di promozione, indirizzo e supporto, nonché di vigilanza,rispetto all’attività in concreto svolta dalle ASL e dalle aziende ospedaliere,nonché l’assegnazione delle risorse.Escluso che la delega sia contenuta in provvedimenti normativi di rangoprimario o secondario, appare meritevole di condivisione la censura,mossa da Bios alla decisione di secondo grado, secondo la qualel’individuazione del soggetto deputato al pagamento dovesse essere fattain base al contratto.Ed è, altresì, meritevole di condivisione anche l’altra censura mossa allasentenza gravata, secondo la quale l’interpretazione dell’accordo tra ASLed rogatore privato è stata fatta solo in base alle due clausole indicate insentenza e senza tenere conto delle altre.Ciò ha determinato la violazione dell’art. 1362 cod. civ., il quale impone diricercare la comune volontà dei contraenti tramite il senso letterale delleparole e delle espressioni utilizzate nell’intero contratto ed interpretandole clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il sensoche risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 cod. civ., che costituisce unaspecificazione del principio enunciato dall’articolo precedente).Numero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026Peraltro, la conclusione cui giunge Bios è anche avvalorata dal decisumdelle Sezioni Unite, col quale, sebbene intervenuto tra un erogatorediverso e l’ASL Roma 4, è stato acclarato che “i contratti per gli anni 2010,2011, 2012 e 2013, sono stati stipulati dall’Azienda ASL Roma 4 e lalegittimazione passiva doveva competere a detta ASL” (sentenza pagina35).7.- Col terzo motivo, basato sull’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., laricorrente si duole della violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n°231/2002 e dei principi dettati da questa Suprema Corte in tema dicontratti stipulati tra le Aziende USL e le strutture private accreditate.Gli accordi tra erogatori privati e ASL sarebbero transazioni commerciali,con la conseguenza che non sarebbe possibile predicare la debenza degliinteressi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 in capo ad un soggetto diversodal contraente.Sarebbe violato anche l’art. 3 del citato d.lgs., in quanto la Corte avevaescluso la debenza degli interessi nonostante l’ASL non avesse provato lanon imputabilità del ritardo.Da ultimo, sarebbe infondato anche l’ulteriore profilo, prospettato dall’ASLin sede di appello e ritenuto assorbito dalla Corte, col quale venivaprospettata l’inapplicabilità degli interessi moratori al caso di specie, inragione dell’anteriorità dell’accreditamento all’8 agosto 2002 (data dientrata in vigore del d.lgs. n° 231/2001).9.- Il motivo è assorbito, trattandosi di questione rimasta indecisa e chedovrà essere esaminata dalla Corte d’appello in sede di rinvio.9.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche aregolare le spese del presente giudizio.

P.Q.MNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026la Corte accoglie i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo.

Cassa erinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t.ssa Maria GraziaTambrani, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39 ([OSCURATO:PARTITA_IVA] - [OSCURATO:PERSONA] 01765930589), ed elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Calcioli ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52B04 H501K, e-mail: legal @studiocalcioli.it - P.E.C.: filippocalcioli @ ordineavvocatiroma.org - [OSCURATO:TELEFONO]), che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giustadelega in calce al ricorso.RicorrentecontroASL Roma 1, già [OSCURATO:PERSONA] A ([OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legalerappresentante pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentata e difesa, congiuntamente edisgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 73B12C352L) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 68L49 M082W) delgiurisdizioni superiori, giusta procura rilasciata su foglio separato edelettivamente domiciliata presso la sede dell'Azienda, in Roma, BorgoNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026Santo Spirito n. 3. I suindicati difensori dichiarano di voler ricevere tutte lecomunicazioni e gli avvisi di cancelleria - ex art. 136 c.p.c. - ai seguentiindirizzi di posta elettronica certificata: gloriadigregorio @ pec.aslromal.ite andreamollo @ ordineavvocatiroma.org o via fax al n. 06.68352087.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 7490 depositata l’11novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:SOCIETA]., società che effettua prestazioni di specialisticaambulatoriale, compresa la risonanza magnetica – premesso che seifatture del 2010, emesse nei mesi da maggio a settembre e nel dicembre2010, ed otto fatture emesse nei mesi da febbraio a settembre 2011erano state pagate con notevole ritardo – conveniva davanti al Tribunaledella stessa città l’Asl e ne chiedeva la condanna al pagamento di euro33.092,76 a titolo di interessi moratori previsti dal d.lgs. n° 231/2002.2.- Nel contraddittorio con l’Asl, il Tribunale accoglieva la domanda, ma laCorte d’appello capitolina, adita dalla soccombente Azienda saitaria,riformava integralmente la prima decisione, rigettando la domandadell’erogatore privato.3.- Osservava la Corte che andava accolta l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva dell’Asl, sollevata in primo grado e riproposta colprimo motivo di impugnazione.Secondo il sistema di pagamento adottato dalla Regione Lazio, desumibiledalla Delibera di [OSCURATO:PERSONA] (DGR) 20 dicembre 2002 n° 1761, dallecircolari della Regione n° 18967 del 26 febbraio 2003 e n° 71827 del 7giugno “2008”, dalla Determinazione n° 1598 del 7 giugno 2006, le fattureemesse dagli erogatori privati dopo il 1° giugno 2006 non dovevanoessere liquidate dalla singola Asl, ma dovevano essere trasmesseNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’[OSCURATO:PERSONA] per il pagamento, oveemesse da soggetti accreditati per Roma e Provincia, donde lalegittimazione passiva di tale [OSCURATO:PERSONA] e non dell’Asl.Tale conclusione non sarebbe smentita dal fatto che gli accordi ex art. 8-quinquies, secondo comma, d.lgs. n° 502/1992 intercorrevano solo tra Asle società erogatrice, poiché la clausola lettera l) del contratto 2010 e laclausola lettera n) di quello del 2011 stabilivano che le modalità difatturazione e le procedure di pagamento al tempo vigenti rimanevanoinvariate e confermate.Tali modalità erano quelle previste dalla DGR n° 1598/2006, che, perl’appunto, incaricava del pagamento l'[OSCURATO:PERSONA] GiovanniAddolorata, tanto che il pagamento del capitale era stato eseguito proprioda quest’ultima struttura.Pertanto, non poteva considerarsi responsabile del tardivo pagamento etenuto a risarcire il danno da inadempimento un soggetto diverso daquello che in concreto lo aveva eseguito.4.- Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidando il gravame a tre mezziillustrati da memoria.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] 1 con controricorso, nel quale conclude perl’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.La causa, originariamente assegnata per la trattazione in AdunanzaCamerale del 25 settembre 2024, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della sentenza delle Sezioni Unitedi questa Corte nel giudizio RG 7536/2021, avente ad oggetto laquestione posta col primo motivo di ricorso.A seguito del deposito della sentenza delle Sezioni Unite 27 dicembre2025 n° 34301, è stata fissata nuova [OSCURATO:PERSONA] al 2 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8-quinquiesNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026del d.lgs. n° 502/1992 e dell'art. 1321 cod. civ.Il d.l. 27 agosto 1993 n° 324, il quale prevede all’art. 1, decimo comma,che, in caso di mancato pagamento dei soggetti erogatori di prestazionisanitarie, “si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivodi azione di pignoramento (…) l'ente incaricato del pagamento delcorrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”,era stato emanato quando ancora i rapporti tra ASL ed erogatori privatinon erano retti da contratti.Al contrario, il rapporto tra Bios e ASL Roma 1 era retto da un accordo exart. 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992, con la conseguenza che per ilpagamento dei debiti doveva farsi riferimento a quanto in esso previsto eche tale accordo non poteva avere efficacia nei confronti di terzi, qualil’[OSCURATO:PERSONA], nemmeno menzionata nelcontratto.L’art. 1, decimo comma, si riferiva inoltre alle azioni esecutive iniziate aseguito di inadempimento e non ad altri tipi di iniziative giudiziarie.Infine, i Decreti del Commissario ad acta n° U0044 del 31 maggio 2010 en° U0020 del 25 marzo 2011 (indicanti i tetti di spesa degli erogatoriprivati accreditati per gli anni 2010 e 2011) avevano demandato alle ASLla sottoscrizione dei contratti con gli erogatori predetti, e, di conseguenza,di assumere l'obbligazione di pagamento nei confronti della strutturasanitaria privata.Col secondo mezzo, anch’esso formulato in base all’art. 360 n° 3 cod.proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che la Corte avrebbe procedutoall’interpretazione degli accordi contrattuali 2010 e 2011, nonché dellacircolare regionale prot. n° 71827 /2005 e della [OSCURATO:PERSONA]° 1598/2006 violando gli artt. 1362, 1363 e 1366 del cod. civ.La Corte avrebbe dato rilievo alle sole clausole contrattuali sub lettera l)dell’accordo 2010 e lettera n) dell’accordo, mentre in base alle altre erachiaro che le procedure automatizzate erano mantenute al solo scopo diNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026monitoraggio, mentre il pagamento delle prestazioni era posto unicamentea carico dell’ASL e non di altri: donde l’incoerenza dell’interpretazione datadalla Corte col testo stesso degli accordi e con la volontà negoziale.Anche la Determina regionale n° 1598/2006 era stata erroneamenteintesa dalla Corte, in quanto essa individuava nell’Azienda OspedalieraSan [OSCURATO:PERSONA] il solo soggetto pagatore, mentre l’ASL rimanevaobbligata alla liquidazione dei corrispettivi.Infine, pure la Circolare regionale n° 71827 era stata erroneamenteriferita al caso di specie sull’erroneo presupposto che essa fosse del 2008,mentre era datata 7 giugno 2005.6.- I due mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione della loroconnessione, sono fondati.Con la recente sentenza n° 34301 del 27 dicembre 2025 questa Corte aSezioni Unite ha composto il contrasto esistente tra le sezioni sempliciconcernente l’interpretazione dell’art. 1, decimo comma, del d.l. 27 agosto1993 n° 324.In tale sentenza si è chiarito che la norma era stata emanata nella vigenzadi un assetto normativo anteriore alla cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]” (d.lgs. 19giugno 1999 n° 229), in un periodo temporale, dunque, in cui non eraprevista la stipula di un contratto quale requisito indispensabile perperfezionare il rapporto tra ASL ed erogatori privati.La norma, pertanto, va letta – secondo le Sezioni Unite – nel contestodelle nuove disposizioni, con le quali è stato introdotto l’obbligo dellastipula di un accordo tra ASL e imprese private.Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno chiarito che il sistema dipagamento può essere variamente disciplinato dalle Regioni, le qualipossono prevedere un sistema diffuso (come per la regione Calabria, nellaquale ogni ASL è la sola debitrice) oppure accentrato.Le Sezioni Unite hanno, poi, messo in evidenza che il sistema dipagamento centralizzato previsto dall’art. 1, decimo comma, del d.l. 27Numero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026agosto 1993 n° 324 ha introdotto una deroga all’effetto giuridiconormalmente scaturente dalla sottoscrizione di un contratto, a condizioneche l’ente “incaricato del pagamento del corrispettivo” sia indicato in un“atto di incarico” adottato in seno all’ordinamento regionale (la cuiefficacia esterna, è garantita dal rango di norma primaria dell’art.1,decimo comma, citato).Questo atto di incarico può essere contenuto in una fonte di rangoprimario oppure in un semplice provvedimento amministrativo: mamentre la previsione di legge ha efficacia erga omnes, l’incarico contenutonel provvedimento amministrativo può produrre effetti tra le parti solo overichiamato espressamente nell’accordo tra ASL ed erogatore privato(sentenza n° 34301/2025, paragrafo 6.4).Ora, la Corte di merito ha ritenuto che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] abbia stipulato conla [OSCURATO:PERSONA] 1 gli accordi previsti dall'art. 8 quinquies comma 2 DLGS n°502/92 in ordine alle prestazioni fornite negli anni 2010 e 2011 (…) nonvale a sostenere la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] 1 (…) poiché laclausola l) del contratto 2010 e la clausola n) del contratto 2011stabiliscono che "le modalità di fatturazione e le procedure di pagamentorimangono invariate e si confermano quindi quelle attualmente vigenti”»(sentenza pagina 8).Nondimeno, la ricorrente – dopo aver debitamente trascritto il testo deidue accordi (ricorso pagine 17-21) – ha fatto osservare che taleconclusione non appariva coerente con le altre clausole dell’accordo e,segnatamente, con quelle che prevedono: (a) che le prestazioni effettuateoltre il budget non fossero fatturabili dall'Erogatore, né liquidabili da partedell'[OSCURATO:PERSONA]; (b) che la notifica della eventuale cessione dicredito dovesse essere fatta alla stessa ASL; (c) che il foro competenteper le liti fosse quello dell’ASL, parte del contratto.Numero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026In sostanza, la ricorrente ha messo in luce che nessuna parte del testocontrattuale prevedeva una delega (o un “incarico”) di pagamento asoggetti diversi dalla stessa ASL Roma 1.Insussistente appare poi l’esistenza di una norma di legge regionale (o,comunque, di un atto amministrativo emesso su delega della legge) cheistituisca tale “incarico”, poiché – come ben chiarito dalle Sez. Un. – l’art.2, secondo comma, lettera c), della legge reg. Lazio n° 18/1994, nonrimette affatto alla Giunta l’individuazione del soggetto obbligato alpagamento nei confronti dei centri accreditati, in luogo dell'unità sanitarialocale territorialmente competente, ma si limita a ricondurre all’enteregionale l’attività di programmazione («determinazione dei criteri difinanziamento»), di promozione, indirizzo e supporto, nonché di vigilanza,rispetto all’attività in concreto svolta dalle ASL e dalle aziende ospedaliere,nonché l’assegnazione delle risorse.Escluso che la delega sia contenuta in provvedimenti normativi di rangoprimario o secondario, appare meritevole di condivisione la censura,mossa da Bios alla decisione di secondo grado, secondo la qualel’individuazione del soggetto deputato al pagamento dovesse essere fattain base al contratto.Ed è, altresì, meritevole di condivisione anche l’altra censura mossa allasentenza gravata, secondo la quale l’interpretazione dell’accordo tra ASLed rogatore privato è stata fatta solo in base alle due clausole indicate insentenza e senza tenere conto delle altre.Ciò ha determinato la violazione dell’art. 1362 cod. civ., il quale impone diricercare la comune volontà dei contraenti tramite il senso letterale delleparole e delle espressioni utilizzate nell’intero contratto ed interpretandole clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il sensoche risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 cod. civ., che costituisce unaspecificazione del principio enunciato dall’articolo precedente).Numero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026Peraltro, la conclusione cui giunge Bios è anche avvalorata dal decisumdelle Sezioni Unite, col quale, sebbene intervenuto tra un erogatorediverso e l’ASL Roma 4, è stato acclarato che “i contratti per gli anni 2010,2011, 2012 e 2013, sono stati stipulati dall’Azienda ASL Roma 4 e lalegittimazione passiva doveva competere a detta ASL” (sentenza pagina35).7.- Col terzo motivo, basato sull’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., laricorrente si duole della violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n°231/2002 e dei principi dettati da questa Suprema Corte in tema dicontratti stipulati tra le Aziende USL e le strutture private accreditate.Gli accordi tra erogatori privati e ASL sarebbero transazioni commerciali,con la conseguenza che non sarebbe possibile predicare la debenza degliinteressi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 in capo ad un soggetto diversodal contraente.Sarebbe violato anche l’art. 3 del citato d.lgs., in quanto la Corte avevaescluso la debenza degli interessi nonostante l’ASL non avesse provato lanon imputabilità del ritardo.Da ultimo, sarebbe infondato anche l’ulteriore profilo, prospettato dall’ASLin sede di appello e ritenuto assorbito dalla Corte, col quale venivaprospettata l’inapplicabilità degli interessi moratori al caso di specie, inragione dell’anteriorità dell’accreditamento all’8 agosto 2002 (data dientrata in vigore del d.lgs. n° 231/2001).9.- Il motivo è assorbito, trattandosi di questione rimasta indecisa e chedovrà essere esaminata dalla Corte d’appello in sede di rinvio.9.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche aregolare le spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 12551/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 25051/2026Data pubblicazione 06/09/2026la Corte accoglie i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo. Cassa erinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris